CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 febbraio 2013 promosso da: Sig. Giovanni Rosati / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 febbraio 2013 promosso da: Sig. Giovanni Rosati / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Maurizio Cinelli (Arbitro) Avv. Dario Buzzelli (Arbitro) riunito in conferenza personale del 22 febbraio 2013 in Roma, ha pronunciato a maggioranza il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2252 del 5 settembre 2012-645) promosso da: Sig. Giovanni Rosati rappresentato e difeso sia congiuntamente sia disgiuntamente dagli Avv. Nazzareno Ciarrocchi, Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Pedaso (FM), alla Via Giovanni XXIII n. 5 parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante protempore, Presidente Sig. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Panama n. 58 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 5 settembre 2012 (prot. n. 2252), il Sig. Giovanni Rosati (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “FIGC”, la “parte intimata”), chiedendo, in via principale, di “…prosciogliere…dall’incolpazione…per la violazione degli artt. 7, commi 1, 2 e 5 del Codice…e per l’effetto revocare la squalifica di anni 3 e mesi tre…”, sanzione irrogata nei suoi confronti dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC, Sezioni Unite, con la decisione pubblicata il 7 agosto 2012 con Comunicato Ufficiale n.023/CGF (2012/2013), consistente, appunto, nella squalifica per anni tre e mesi tre per violazione degli artt. 7, commi 1, 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, CGS) in relazione alla gara Grosseto/Regina del 15 maggio 2011, a seguito del deferimento del Procuratore Federale in data 8 maggio 2012. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Maurizio Cinelli. Con memoria depositata in data 24 settembre 2012 prot. n. 2498, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle domande tutte sia in via preliminare che in via subordinata, con riserva di più ampiamente dedurre in replica agli ulteriori scritti della parte istante, «…Con refusione delle spese tutte…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro l’Avv. Dario Buzzelli. Il Prof. Avv. Maurizio Cinelli e l’Avv. Dario Buzzelli accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, la prima udienza per il 22 ottobre 2012. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Il Collegio Arbitrale invitata, quindi, le parti alla discussione sulla richiesta di prova testimoniale. La parte istante insisteva sull’istanza di prova testimoniale presentata nella domanda di arbitrato. La parte intimata ribadiva la sua opposizione già espressa nella memoria di costituzione. Le parti svolgevano brevi repliche. Dopo breve camera di consiglio, il Collegio Arbitrale rigettava la richiesta di assunzione di prova testimoniale, ritenendola, alla luce delle emergenze in atti, irrilevante e ininfluente ai fini del decidere. Il Collegio Arbitrale concedeva termine alle parti fino al 20 dicembre 2012 per il deposito di memorie e fino al 15 gennaio 2013 per il deposito di repliche e fissava l’udienza di discussione al 19 febbraio 2013. Le parti autorizzavano a prorogare il termine di pronuncia del lodo, completo delle motivazioni, fino al 15 marzo 2013. Con note autorizzate depositate in data 17.12.2012 prot. n. 3356, la FIGC ribadiva le argomentazioni già svolte nella memoria di costituzione. Con atto in data 20.12.12 prot. n. 3423, l’istante richiamava le tesi già svolte con particolare riferimento alla dedotta infondatezza della tesi accusatoria della Procura Federale. Con memoria di replica in data 15.1.2013 prot. n. 0081, la FIGC si soffermava sul contenuto delle dichiarazioni rese dal Sig. Tamburini e al presunto allontanamento dell’istante dalla società Reggina Calcio. Successivamente, a causa del sopraggiungere di un impegno improrogabile di uno dei componenti del Collegio arbitrale, l’udienza veniva differita al 22 febbraio 2013. All’udienza del 22 febbraio 2013, le parti si riportavano agli atti, sviluppavano gli argomenti ivi svolti, anche con brevi repliche, insistendo nelle conclusioni rispettivamente formulate. In particolare, le parti si soffermavano sul contenuto del lodo emesso da questo Tribunale in data 18 gennaio 2013 nell’arbitrato proposto da Reggina Calcio contro FIGC, con il quale la sanzione inflitta alla società istante era stata ridotta a due punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2012-2013, per i profili in essi contenuti con riguardo alle posizioni del Sig. Rosati e del Sig. Tamburini e ai riflessi che tali statuizioni potevano assumere nella presente controversia. Il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 5 settembre 2012 (prot. n. 2252), il Sig. Giovanni Rosati (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “FIGC”, la “parte intimata”), chiedendo, in via principale, di “…prosciogliere…dall’incolpazione…per la violazione degli artt. 7, commi 1, 2 e 5 del Codice…e per l’effetto revocare la squalifica di anni 3 e mesi tre…”, sanzione irrogata nei suoi confronti dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC, Sezioni Unite, con la decisione pubblicata il 7 agosto 2012 con Comunicato Ufficiale n.023/CGF (2012/2013), consistente, appunto, nella squalifica per anni tre e mesi tre per violazione degli artt. 7, commi 1, 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, CGS) in relazione alla gara Grosseto/Regina del 15 maggio 2011, a seguito del deferimento del Procuratore Federale in data 8 maggio 2012. La decisione della Corte di Giustizia Federale impugnata ha richiamato, innanzitutto, l’attività istruttoria svolta dal Procuratore Federale, riepilogando le indagini effettuate e gli elementi posti a base dell’atto di deferimento con riguardo alla gara in questione. Nell’atto di deferimento (depositato nel presente giudizio dalla parte intimata come allegato alla memoria di costituzione doc. n. 1) sono richiamati, infatti, come “materiale probatorio acquisito”, “gli stralci più significativi delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti”, in particolare, dai Signori Antonio Narciso e Juri Tamburini. Per quanto riguarda la “valutazione delle risultanze probatorie, le dichiarazioni del Sig. Narciso sono state ritenute attendibili dalla Procura Federale, perché, “sono state integralmente riscontrate da quelle rilasciate dallo stesso chiamato in correità Tamburini, il quale ammettendo la sua partecipazione attiva al tentativo di combine ha rappresentato di avere agito per conto del Rosati Gianni, all’epoca legato alla società Reggina. Lo stesso ha, inoltre, ricordato i frequenti incontri con il Rosati presso il Circolo tennis Sporting a Carpi ed ha giustificato la propria adesione alla richiesta del Rosati stante la disponibilità manifestata da quest’ultimo per trovare una adeguata collocazione del calciatore in scadenza con il contratto con il Modena. L’attendibilità di dette verosimili e puntuali dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, concordanti con quelle del NARCISO non viene in alcun modo scalfita da quella del ROSATI, il quale riferisce genericamente di avere incontrato in rare occasioni il TAMBURINI ma nega qualsivoglia coinvolgimento. Tuttavia, conferma di essere stato il Direttore Sportivo della Reggina sino al giugno 2010, proseguendo, poi, i suoi rapporti con detta società prestando attività di consulenza per il tramite della società Team Servica di cui è titolare, e, dunque, conferendo ulteriore credibilità alle affermazioni del TAMBURINI circa la sua connessione, all’epoca, con la Reggina”. Ne è derivato, pertanto, il corretto accertamento della responsabilità per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 CGS per avere, prima della predetta gara, i sunnominati, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della citata gara, accettando l’istante di partecipare alla “combine”. Come risulta anche dalla copia dell’estratto delle dichiarazioni rese dai Signori Narciso e Tamburini (doc. n. 3 e n. 4 del fascicolo di parte intimata), in particolare, nel corso dell’interrogatori da essi resi innanzi alla Procura Federale. L’istanza di arbitrato contesta la correttezza dell’impugnata decisione della CGF sia per difetto di motivazione (come già in sede di reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale), sia per inattendibilità della chiamata in correità dell’istante effettuata dal Sig. Tamburini alla luce delle dichiarazioni rese dagli altri soggetti coinvolti nella “combine” della partita Grosseto/Reggina del 15 maggio 2011. Nell’atto di costituzione la FIGC ha, innanzitutto, ricostruito le risultanze istruttorie, sottolineando la concordanza delle dichiarazioni rese dai diversi tesserati e, quindi, confutando l’affermazione della parte istante che la motivazione della decisione impugnata si fondasse unicamente sulle dichiarazioni del Sig. Tamburini. La parte intimata si è soffermata anche sui principi generali in tema di autonomia dell’ordinamento sportivo e sul valore autoaccusatorio delle dichiarazioni rese, sia in sede penale, sia innanzi alla Procura Federale, dai testi Signori Narciso e Tamburini. 2. Come si è detto, con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, la parte istante ha censurato la decisione della Corte di Giustizia Federale predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. La ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione della Corte di Giustizia Federale d’Appello appare, invero, condivisibile. La decisione contiene, infatti, una completa, dettagliata, amplissima ed esaustiva disamina non solo delle circostanze di fatto che sono state poste a base dell’incolpazione a carico dell’istante, ma anche dei contenuti dell’indagine svolta dal Procuratore Federale sia dal giudice penale. I fatti accertati hanno portato la Corte di Giustizia Federale a ritenere la sussistenza dell’illecito sussumibile nella previsione degli artt. 7, commi 1, 2 e 5 CGS, consistente nel coinvolgimento dell’istante nella “combine” relativa alla gara Grosseto/Reggina del 15 maggio 2011. Deve ritenersi, pertanto, che la Corte di Giustizia Federale abbia correttamente ricostruito il ruolo svolto dall’istante, con particolare riferimento all’interrogatorio del Sig. Tamburini davanti alla Procura Federale; attribuendo a tali risultanze probatorie il valore di “quadro sufficientemente concordante” per ritenere provato il coinvolgimento dell’istante nel tentativo di “combine” in questione, diretta ad alterare il risultato della partita Grosseto/Reggina. La posizione specificamente individuata della partecipazione dell’istante all’accordo finalizzato all’alterazione della predetta gara deriva, perciò, da univoci e precisi riscontri e dalla convergenza di risultanze probatorie e sostanzialmente coincidenti nel ricostruire con sufficiente fondatezza le modalità e il contenuto della partecipazione stessa. L’impianto della motivazione della decisione della Commissione Federale appare, dunque, corretto alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. Con riferimento allo standard probatorio richiesto ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, infatti, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale in base alla quale non occorre la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso (per i richiami giurisprudenziali specifici, i lodi coevi Conte c. FIGC e Alessio c. FIGC in data 15 novembre 2012; lodo Caremi c. FIGC in data 4 febbraio 2013). Il ricorrente contesta l’attendibilità dei testi, Signori Narciso e Tamburini e, quindi, l’insufficienza delle dichiarazioni degli stessi e, perciò, del materiale probatorio posa sostegno dell’affermazione della sua responsabilità. Ritiene, invece, il Collegio che le dichiarazioni rese dal Sig. Narciso, confermate dal Sig. Tamburini, come si è già detto, appaiano idonee a fondare una ragionevole certezza circa la partecipazione dell’istante alla “combine” nei termini univocamente delineati dalle dichiarazioni surrichiamate, non essendo sul punto necessario raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come, appunto, precisato supra. Assolutamente condivisibili, quindi, le affermazioni contenute nella sentenza della CGF impugnata, nella quale si afferma che “L'aggregazione di ciascuno degli elementi probatori appena passati in rassegna conducono la Corte a ritenere dimostrata la robustezza del fondamento dell'accusa. Nessun dubbio può, pertanto, ragionevolmente sussistere circa la colpevolezza del reclamante, esattamente affermata dai primi Giudici. Sussiste, in definitiva, ampia prova della responsabilità del ricorrente per gli addebiti a lui ascritti. Gli elementi tratti dalle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di Tamburini, concordano con quelle di Narciso e si inseriscono come sufficienti elementi di prova in un convergente complessivo contesto già di per sé ampiamente ed univocamente indiziario. Del resto, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, premesso, sul piano generale, che la prova dì un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che l'attuale, nel caso di specie, come detto, sono rinvenibili sia elementi di fatto che deduzioni logiche, gli uni soccorrenti le altre, come, sia pure succintamente, dato atto nella decisione di primo grado. Per inciso, peraltro, questo Collegio ritiene comunque condivisibili le considerazioni della C.D.N. sull'attendibilità delle dichiarazioni, di natura in parte anche autoaccusatoria, rilasciate sull'illecito di cui trattasi da Tamburini. La valutazione in termini di attendibilità deve, infatti, essere effettuata nel suo complesso e avuto particolare riguardo al materiale acquisito al presente procedimento, dal quale, come correttamente evidenziato dalla Procura federale nel corso del dibattimento, emerge l'atteggiamento pienamente collaborativo dello stesso. Dichiarazioni, quelle rese da Tamburini, che hanno, peraltro, condotto all'applicazione, nei suoi stessi confronti, della sanzione della squalifica. Si aggiunga che anche la giurisprudenza ordinaria prevalente è orientata nel senso della attendibilità della dichiarazione testimoniale, salvo prova contraria (cfr., ad es., Cassazione pen., 6 aprile 1999, in ('Cass. pen, 2000, p. 2382). In particolare, secondo diverse pronunce, i) giudice deve considerare come veritiera la deposizione, a meno che non risultino specifici elementi che facciano ritenere il contrario, come, ad esempio, quando si tratta di teste che ha interesse a mentire. E, come detto, nel caso di specie, Tamburini non ha alcun interesse a mentire, ma, anzi, con le deposizioni dì cui si è detto, confessa -di fatto- anche di aver posto egli stesso in essere gli illeciti sportivi contestati. La stessa Corte di Cassazione ha, poi, avuto modo di precisare - sia in passato (n. 23111991), sia di recente (n. 41352/2010) - che la chiamata in correità, laddove circostanziata, non richiede un riscontro probatorio specifico. Del resto, a prescindere dal contesto probatorio di cui si è detto, non appare in alcun modo suscettibile di accoglimento la diversa versione nella quale, con vari e suggestivi argomenti finalizzati ad evidenziare incongruenze e contraddizioni della ricostruzione accusatoria, si è impegnata la difesa, nella prospettiva di mettere in discussione la verosimiglianza della dinamica ricostruttiva di cui si è detto. Pienamente condivisibile è, infine, la natura e l'entità della pena applicata, anch'essa da confermare, anche considerata la gravità della condotta contestata, che appare capace di minare la credibilità degli eventi sportivi ed alterare la stessa regolarità di svolgimento dei campionati di calcio.” 3. Costituisce orientamento ormai consolidato di questo Tribunale che l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi (lodo Belmonte c. FIGC del 4 febbraio 2012; Cristante c. FIGC del 30 novembre 2012; lodo Cristaudo c. FIAL del 22 maggio 2012; lodo Benigni, Ascoli calcio 1898 e dott. Massimo Collina c. FIGC dell’11 luglio 2011; lodo U.S.D. Noto Calcio c. FIGC e NND del 25 maggio 2011; lodo Donato Mauro c. FIGC e AIA in data 5 novembre 2010). Se sussistono elementi gravi, precisi e concordanti in merito all’effettività della condotta attribuita alla parte istante, non appare, però, proporzionata alla gravità della condotta stessa la misura della sanzione inflitta della sospensione per un periodo di anni tre e mesi tre. Dal riepilogo dei fatti di causa risulta che l’entità della sanzione inflitta non è proporzionata alla condotta tenuta in concreto dalla parte istante, quanto alla sua rilevanza e specificità. Appare, pertanto, sussistere un’apprezzabile sproporzione tra il fatto commissivo del ricorrente e la sanzione applicata che il Collegio stima equo ridurre al minimo edittale di tre anni. 4. Attesa la sostanziale soccombenza della parte istante, il Collegio Arbitrale ritiene di porre a carico del Sig. Giovanni Rosati le spese del procedimento e per assistenza difensiva che liquida in euro 1000,00 (mille/00); e di porre a carico del Sig. Giovanni Rosati, con il vincolo della solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida complessivamente in € 4500,00 (quattromilacinquecento/00) e il rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, a maggioranza e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: a) Accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato presentata dal Sig. Giovanni Rosati nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, riduce la sanzione, irrogata dalla Corte di Giustizia Federale con la decisione impugnata indicata in motivazione, ad anni tre; b) pone a carico della parte istante le spese di lite, liquidate come in motivazione; c) fermo il vincolo della solidarietà, pone a carico della parte istante il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in motivazione; d) pone a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato a maggioranza in Roma, il giorno 22 febbraio 2013, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Maurizio Cinelli F.to Dario Buzzelli RELAZIONE DI MINORANZA DEL PROF. AVV. MAURIZIO CINELLI Il componente Maurizio Cinelli, invece, non ritiene che la chiamata di correo effettuata dal Tamburrini sia fornita di adeguato riscontro oggettivo logico e che gli indizi raccolti a sostegno del giudizio di colpevolezza del Rosati presentino i caratteri della concordanza e della gravità; a suo avviso, infatti, la concordanza della deposizione del Tamburrini con quella del Narciso riguarda solo la sussistenza del tentativo di combine e non anche i nominativi dei soggetti che avrebbero concorso a porlo in essere, e che le risultanze agli atti non consentono di escludere con sufficiente certezza che il Tamburrini non possa avere avuto interesse a rilasciare dichiarazioni non veritiere, pur di ottenere, come di fatto ha ottenuto, una sanzione particolarmente ridotta (dieci mesi di sospensione). A suo avviso, pertanto, il ricorso dovrebbe essere accolto, con il proscioglimento del Rosati. F.to Maurizio Cinelli
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