COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.95 della Società POL. REAL COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 SGS del 21.2.2013 (squalifica del calciatore PETRASSI Salvatore per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.95 della Società POL. REAL COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 SGS del 21.2.2013 (squalifica del calciatore PETRASSI Salvatore per CINQUE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché, in violazione dell’art. 36, comma 2, CGS, risulta proposto in data 1/3/2013, oltre i sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione da impugnare; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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