COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.96 della Società S.S. PIRETTO CALCIO 02 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 21.2.2013 (ammenda di € 350,00, inibizione del dirigente CAMERIERE Aldo fino al 31/12/2013, squalifica dell’assistente dell’arbitro CISTARO Ernesto fino al 31/12/2013, squalifica dei calciatori LUCIANI Salvatore, MASOTTINI Angelo, RUFFOLO Filippo e VITERITTI Egidio per QUATTRO gare). RECLAMO n.97 della Società ASD CERZETO K 91 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 21.2.2013 (ammenda di € 150,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.96 della Società S.S. PIRETTO CALCIO 02 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 21.2.2013 (ammenda di € 350,00, inibizione del dirigente CAMERIERE Aldo fino al 31/12/2013, squalifica dell’assistente dell’arbitro CISTARO Ernesto fino al 31/12/2013, squalifica dei calciatori LUCIANI Salvatore, MASOTTINI Angelo, RUFFOLO Filippo e VITERITTI Egidio per QUATTRO gare). RECLAMO n.97 della Società ASD CERZETO K 91 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 21.2.2013 (ammenda di € 150,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentite le società reclamanti; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA disposta preliminarmente la riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione oggettiva; l’arbitro, sentito telefonicamente a chiarimenti, presente il rappresentante CRA-AIA signor Ercole Vescio, ha precisato che i fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare sono da addebitare a tesserati della Società Piretto escludendo il coinvolgimento di calciatori e dirigenti della società Cerzeto K.91; ritenuto che la sanzione inflitta al dirigente Camerieri Aldo ed all’assistente dell’arbitro Cistaro Ernesto appare eccessiva nella sua entità in quanto non può configurarsi tentativo di aggressione, per come riferito a questa commissione dall’arbitro; rilevato che l’arbitro ha identificato con precisione i calciatori della Società Piretto Calcio, Luciani, Masottini, Ruffolo e Viteritti i quali proferivono al suo indirizzo frasi offensive e minacciose; considerato che per i fatti ascritti la sanzione dell’ammenda alla Società Piretto Calcio appare eccessiva nella sua entità; P.Q.M. dispone la riunione dei due ricorsi; accoglie il ricorso della Società Cerceto K.91 e per l’effetto revoca l’ammenda di € 150,00; in parziale accoglimento del reclamo della SSD Piretto Calcio 02, riduce l’ammenda ad € 160,00; riduce la inibizione al dirigente CAMERIERI Aldo fino al 30 giugno 2013; riduce la squalifica all’assistente dell’arbitro CISTARO Ernesto fino al 30 giugno 2013; conferma nel resto; dispone l’accredito delle tasse sui rispettivi conti della due Società reclamanti.
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