COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.99 della Società A.S.D.VILLA SAN GIUSEPPE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.116 del 28.2.2013 (squalifica dell’allenatore SOLENDO Massimiliano fino al 31/3/2013, squalifica del calciatore TRAMONTANA Giuseppe per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.99 della Società A.S.D.VILLA SAN GIUSEPPE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.116 del 28.2.2013 (squalifica dell’allenatore SOLENDO Massimiliano fino al 31/3/2013, squalifica del calciatore TRAMONTANA Giuseppe per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; preliminarmente, ai sensi dell’art. 45,comma 3, CGS, si dichiara inammissibile il reclamo per la squalifica dell’allenatore Solendo Massimiliano fino al 31/3/2013 non essendo impugnabile perché non superiore ad un mese; per quanto riguarda la squalifica del calciatore Tramontana Giuseppe, rilevato che i fatti per come narrati dall’arbitro, in modo puntuale e circostanziato, non possono essere contestati, tenuto conto in particolare del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1.1, del C.G.S) e, pertanto, non può essere accolta la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante, rivelatasi del tutto differente rispetto a quella effettuata dal direttore di gara; rilevato che le sanzione come sopra inflitta è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica dell’allenatore SOLENDO Massimiliano ai sensi dell’art.45, comma 3, C.G.S.; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
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