COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 84 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. VIGOLO MARCHESE Avverso squalifica per 3 giornate calc. ROSI LUCA, per 4 giornate calc. ESPOSITO ANDREA e BONGIORNI FILIPPO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 DEL 6.3.2013 gara CORTE CALCIO – VIGOLO MARCHESE del 3.3.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 13.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
84 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. VIGOLO MARCHESE
Avverso squalifica per 3 giornate calc. ROSI LUCA, per 4 giornate calc. ESPOSITO ANDREA e BONGIORNI FILIPPO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 DEL 6.3.2013
gara CORTE CALCIO – VIGOLO MARCHESE del 3.3.2013
L’A.C.D. VIGOLO MARCHESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc. ROSI non ha rivolto all’arbitro espressioni offensive gravi o insulti, ma solo rimostranze colorite, invitandolo a cambiare passatempo; 2) il calc. BONGIORNI, espulso per doppia ammonizione, a fine gara sicuramente rivolgeva rimostranze all’arbitro, ma non di una tale gravità da comportare tante giornate di squalifica; 3) il calc. ESPOSITO rivolgeva all’arbitro proteste non offensive, sia avvicinandosi all’arbitro sia nell’uscita dal campo. Nella concitazione del momento, potrebbe aver involontariamente urtato l’arbitro. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito, a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. ROSI, a fine gara, gli rivolgeva frasi offensive; 2) il calc. BONGIORNI, espulso per doppia ammonizione nel corso della gara, a fine partita gli rivolgeva frasi gravemente minacciose; 3) il calc. ESPOSITO, dopo una decisione tecnica, si avvicinava all’arbitro urlando proteste e, da fermo, volontariamente, colpiva con un piede la caviglia destra dell’arbitro. Dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, rivolgeva all’arbitro frasi offensive;
- considerato che il deplorevole comportamento del calc. ESPOSITO debba essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta messa in atto;
- visto l’art. 36, comma 3, del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di aumentare a 8 le giornate di squalifica del calc. ESPOSITO ANDREA, ferme restando le squalifiche per 3 giornate del calc. ROSI LUCA e per 4 giornate del calc. BONGIORNI FILIPPO.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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