COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 85 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ATLETICO SAN MAURO Avverso inibizione al 17.4.2013 dir.add.arb.LUCCHETTI LORENZO, ammenda € 100 per estranei nel recinto di gioco, € 100 per intemperanzr sostenitori e € 100 per mancanza acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 33 del 21.2.2013 gara ATLETICO SAN MAURO – VISERBELLA CALCIO del 17.2.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 85 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ATLETICO SAN MAURO Avverso inibizione al 17.4.2013 dir.add.arb.LUCCHETTI LORENZO, ammenda € 100 per estranei nel recinto di gioco, € 100 per intemperanzr sostenitori e € 100 per mancanza acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 33 del 21.2.2013 gara ATLETICO SAN MAURO – VISERBELLA CALCIO del 17.2.2013 L’A.S.D. ATLETICO SAN MAURO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) nessuna persona è entrata nel recinto di gioco. Erano presenti numerosi spettatori che, a causa della pioggia e della mancanza di una tribuna, si vedevano costretti a stanziare sul confine del recinto di gioco, posto dal lato magazzino; 2) nessuno, delle predette persone, ha offeso l’arbitro; 3) la caldaia dell’acqua calda era perfettamente funzionante, tanto è vero che nessuno degli spogliatoi ha subito alcun disagio; 4) il colloquio intervenuto a fine gara tra l’add.arb. LUCCHETTI e l’arbitro si è svolto in maniera educata e civile, senza che il dirigente tenesse i comportamenti lamentati dall’arbitro. Chiede l’annullamento delle sanzioni o una loro congrua riduzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che : 1) il dir.add.arb.LUCCHETTI, a fine gara, entrava nello spogliatoio dell’arbitro e, prepotentemente, gli chiedeva spiegazioni su provvedimenti assunti durante la gara. Al diniego dell’arbitro, rivolgeva a questi frasi minacciose, uscendo dallo spogliatoio urlando. Mentre l’arbitro si accingeva a lasciare l’impianto, gli rivolgeva frasi gravemente critiche sulla conduzione della gara; 2) nel corso del primo tempo, un gruppo di persone sostava all’interno del recinto di gioco e, dopo essere stati invitati ad uscire, una di dette persone rivolgeva all’arbitro una frase offensiva e scurrile; 3) mentre l’arbitro stava facendo la doccia veniva a mancare l’acqua calda; - chiarito che per “recinto di gioco” non si intende solo il campo di gioco, ma ogni altra area recintata e preclusa all’accesso di persone non indicate nelle distinte, d e l i b e r a - di annullare l’ammenda di € 100 per la mancata erogazione dell’acqua calda, fermi restando tutti gli altri provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it