COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 102 del 08.03.2013 Delibere del GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 22/02/2013 LONGOBARDA CALCIO A 5 – PENTALCOR GRADO C5
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 102 del 08.03.2013
Delibere del GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 22/02/2013 LONGOBARDA CALCIO A 5 – PENTALCOR GRADO C5
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,
a seguito delle decisioni adottate nel corso della riunione del 26.02.2013 in relazione al
preannuncio di reclamo inviato, con telegramma spedito il 23.02.2013, dalla A.S.D. Pentalcor
Grado Calcio a 5 in merito alla gara A.S.D. Longobarda Calcio a 5 – A.S.D. Pentalcor Grado
Calcio a 5, valevole per la quarta giornata del girone di ritorno del Campionato di Calcio a 5
Regionale 2012/2013, Serie “C2”, disputatasi il 22.02.2013 a Cividale del Friuli (pr. Udine) e
terminata con il risultato di 2 – 2;
visto il reclamo trasmesso con raccomandata spedita il 27.02.2013, nei modi e nei termini previsti
dalle norme in vigore, dall’A.S.D. Pentalcor Grado Calcio a 5, con il quale la stessa ha chiesto la
ripetizione della suindicata gara per un errore tecnico commesso dall’arbitro conseguente ai
sotto riportati fatti verificatisi in campo e così descritti nel gravame dalla reclamante:
al 23’, circa, del secondo tempo, il direttore di gara (di seguito d.d.g.) espelleva
contemporaneamente per reciproche scorrettezze un calciatore della Longobarda ed uno della
Pentalcor; la gara, come da regolamento, procedeva con quattro calciatori contro quattro in
campo ed in tale frangente di partita la Pentalcor segnava una rete (quindi mentre le due
squadre erano schierate quattro contro quattro); alla segnatura della predetta rete da parte della
Pentalcor, il d.d.g. procedeva a fare entrare in campo un calciatore della Longobarda (la squadra
che aveva subito la rete stessa) e pertanto per il minuto successivo la gara proseguiva con la
Longobarda schierata con cinque calciatori e la Pentalcor con quattro, anziché quattro contro
quattro come previsto dal regolamento di giuoco del calcio a 5;
preso atto che il suddetto reclamo è stato corredato dall’autorizzazione all’ addebito della
prescritta tassa, nonché dalla prova dell’invio per raccomandata del reclamo stesso
all’A.S.D. Longobarda, controparte direttamente interessata a riceverle, ai sensi dell’art. 46/5 del
C.G.S.
preso atto altresì che l’A.S.D. Longobarda, entro i termini previsti, non faceva pervenire alcuna
controdeduzione in merito al reclamo presentato dall’A.S.D. Pentalcor Grado Calcio a 5;
visti il rapporto ed il supplemento di rapporto dell’arbitro relativi alla menzionata gara, dai quali
emerge quanto sotto riportato:
- al 24’ del 2° tempo, il d.d.g. espelleva i calciatori Tinaglia Alex (n.6 della Longobarda) e
Pozzetto Stefano (n. 6 della Pentalcor) per essersi spintonati e minacciati a vicenda;
immediatamente trattenuti e divisi dai propri compagni, i predetti due calciatori venivano
accompagnati verso gli spogliatoi.
- dopo questo episodio, il gioco riprendeva con quattro calciatori per parte, come da
regolamento;
- un minuto più tardi (25’ del 2° tempo), la Pentalcor segnava una rete e portava il risultato sul
2 – 2;
- a questo punto, il d.d.g., prima di riprendere il gioco, reintegrava solamente un calciatore
della Longobarda, motivo per il quale la gara proseguiva erroneamente (ed è il d.d.g. a
dichiararlo nel proprio supplemento) con la Longobarda in campo con cinque uomini ed la
Pentalcor con quattro; nella circostanza, subito dopo la rete realizzata dalla Pentalcor (ed è
sempre il d..d.g. ad ammetterlo) non doveva essere reintegrata nessuna delle due squadre,
che dovevano pertanto rimanere quattro contro quattro fino allo scadere dei due minuti di
penalità previsti per le dette espulsioni; la Pentalcor tornava con cinque uomini in campo due
minuti dopo che erano state decretate le due espulsioni, motivo per il quale era rimasta in
campo con quattro uomini contro cinque per circa un minuto;
- 102/ 9 -
Segue Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 – RECLAMO PENTALCOR GRADO C5
preso atto che trattasi di un errore arbitrale non più insindacabile in quanto spontaneamente e
correttamente ammesso e certificato nel supplemento di rapporto, fatto pervenire in data
07.03.2013 a questo giudice sportivo, dall’arbitro stesso, a cui è demandato, in campo, in via
esclusiva, l’esame di ogni questione di rilevanza tecnica o disciplinare (art. 29, punto 3, del
C.G.S.);
ribadito, quindi, che nella fattispecie in esame esula il principio della insindacabilità, in quanto è
lo stesso arbitro a riconoscere ed ad attestare di essersi sbagliato, motivo per cui è compito
degli Organi di Giustizia Sportiva esaminare la vicenda nel suo complesso per giudicare se
l’accertata irregolarità abbia concretamente influito sulla regolarità di svolgimento della gara;
rilevato che nella fattispecie, come ammesso dal d.d.g., non veniva dallo stesso osservata
la regola 3 del regolamento del calcio a 5 (intitolato “Il numero dei calciatori”), che nel
paragrafo “Calciatori titolari e calciatori di riserva espulsi” recita testualmente:
“omissis – Un calciatore di riserva può sostituire un calciatore espulso ed entrare sul rettangolo
di gioco dopo due minuti effettivi dall’espulsione, a condizione che sia stato autorizzato dal
cronometrista o dal terzo arbitro (assistenti arbitrali), a meno che una rete sia stata segnata
prima che i due minuti siano trascorsi, nel qual caso si applicano le seguenti condizioni:
omissis – se entrambe le squadre stanno giocando con tre o quattro calciatori e viene
segnata una rete, le due squadre dovranno rimanere con lo stesso numero di calciatori -
omissis “;
ritenuto che tale errore arbitrale aveva posto irregolarmente, seppure per un breve lasso di
tempo, la società reclamante in condizioni di inferiorità numerica, alterando però gli equilibri
fisiologici del corretto scontro agonistico ed influendo in tal modo sulla regolarità di svolgimento
dell’incontro;
P.Q.M.
a) in accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.D.Pentalcor Grado Calcio a 5, dichiara, ai sensi
dell’art. 17, punto 4, lett. c) C.G.S., non regolare la gara A.S.D. LONGOBARDA CALCIO A 5 -
A.S.D. PENTALCOR GRADO CALCIO A 5, valevole per il Campionato Regionale di Calcio a 5,
Serie “C2”, e ne ordina la ripetizione;
b) dispone, ai sensi dell’art. 33, punto 13 del C.G.S., per la restituzione della tassa reclamo
all’A.S.D. Pentalcor Grado Calcio a 5.
Share the post "COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 102 del 08.03.2013 Delibere del GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 22/02/2013 LONGOBARDA CALCIO A 5 – PENTALCOR GRADO C5"