COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°175/LND del 14/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 26.4.2013 A CARICO DEL CALCIATORE ORFEI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 47 DEL 24.1.2013 (Gara: GROTTE S. STEFANO – REAL MONTEFIASCONE del 19.1.2013 – Campionato III Categoria Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N°175/LND del 14/03/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 26.4.2013 A CARICO DEL CALCIATORE ORFEI MARCO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 47
DEL 24.1.2013
(Gara: GROTTE S. STEFANO – REAL MONTEFIASCONE del 19.1.2013 – Campionato III
Categoria Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la reclamante ha impugnato il provvedimento, con il quale il calciatore ORFEI MARCO è stato
squalificato, nella sua qualità di capitano al momento dei fatti, per i gesti di natura violenta compiuti
nei confronti dell’arbitro da due suoi compagni di squadra, dei quali l’uno, dopo essersi tolto la
maglia, aveva spintonato con forza il Direttore di gara, facendolo indietreggiare di alcuni metri, e
l’altro aveva lanciato un paio di guanti contro lo stesso, attingendolo sulla testa.
A motivo del reclamo, la Società ricorrente ha contestato genericamente la sussistenza dei fatti
menzionati nel referto arbitrale, deducendo, a tal riguardo, che al termine dell’incontro non si
sarebbe verificato alcun contatto fisico tra l’arbitro e i calciatori, sicchè doveva considerarsi non
giustificata, ed in ogni caso eccessiva, la sanzione comminata al proprio tesserato ORFEI.
Come noto, nel caso in esame, la sanzione è stata applicata al calciatore ORFEI ai sensi dell’art. 3
comma 2 del C.G.S.
Considerato che lo stesso ORFEI si riconosceva successivamente autore esclusivamente del
lancio dei guanti di lana, azione che non causava al direttore di gara alcun danno fisico,
trattandosi semplicemente di un gesto di stizza.
Tutto ciò premesso, ritenuto che, alla luce di quanto è emerso, la sanzione comminata all’ORFEI
può essere lievemente ridotta, rapportandola secondo gli abituali parametri adottati per casi del
genere, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore ORFEI MARCO al 9.4.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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