COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°176/LND del 14/03/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO BORGO MASSIMINA – TEAM NUOVA FLORIDA 2005

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°176/LND del 14/03/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO BORGO MASSIMINA - TEAM NUOVA FLORIDA 2005 sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 167 del 7.03.2012; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Società TEAM NUOVA FLORIDA 2005 e con il quale si richiede il riconoscimento dell'istituto della causa di forza maggiore in merito alla mancata disputa della gara a margine. La reclamante pone in evidenza che non è stata in grado di raggiungere la località di ROMA - FORTE AURELIO- Campo Paolo Valenti, sede dell'incontro, per un guasto meccanico dell'automezzo che trasportava la squadra. Tale avaria si sarebbe verificata alle ore 9.15 circa ed il mezzo si trovava sulla Via del Mare n. 69, altezza Clinica S. Anna di Pomezia. A corredo del reclamo allega copia della relazione del Corpo della Polizia Locale città di Pomezia e copia di prestazione meccanica di un'officina di soccorso stradale. Per l'effetto richiede la ripetizione della gara. Questo Organo Giudicante, esaminata la documentazione presentata dalla reclamante non la trova sufficiente per riconoscere la sussistenza di una causa di forza maggiore. Infatti, si rileva che l'automezzo avrebbe subito l'avaria intorno alle ore 9.15 a Pomezia, località distante dalla sede di partenza circa 10km, tempo di percorrenza 20'. La distanza da tale località alla sede dell'incontro è di circa 35 km,tempo di percorrenza circa 45'. - La dichiarazione della Polizia Locale di Pomezia riferisce che una loro pattuglia in servizio di pattuglia infortunistica in Via del Mare al civico 69 allo ore 10.50 transitando per detta via notava un autobus privato fermo sul lato destro della carreggiata e persona, qualificatosi vice presidente della Società TEAM NUOVA FLORIDA, asseriva che detto mezzo era in panne per guasto meccanico. Tale dichiarazione afferma la presenza del dirigente e non menziona altre presenze di calciatori. Anche la dichiarazione dell'autofficina è carente di valide giustificazioni, infatti si legge che alle ore 10.30 è intervenuto su un mezzo in avaria al circuito idraulico. - Considerato quanto sopra riportato si rileva che la reclamante non si è adoperata per trovare una soluzione al problema,avendo tra l'altro abbastanza tempo (circa due ore considerando il tempo di attesa) per raggiungere la località sede della disputa della gara con mezzi alternativi . La reclamante, a corredo della documentazione inviata a questo Organo Giudicante, non ha trasmesso ne il tabulato telefonico di eventuali telefonate effettuate per reperire un altro mezzo in alternativa, tanto meno una copia del cronotachigrafo del pulmino attestante l'orario di partenza e l'orario di fermata per avaria.- Considerato quanto sopra descritto non possono essere prese in considerazione le doglianze avanzate dalla Società TEAM NUOVA FLORIDA2005 e pertanto deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti. Visto l'art. 17 comma 3 e il C.U. n. 6/12 del 2/7/2012 e C.U. n. 1 della L.N.D. dell'1/7/2012 e l'art. 53 comma 2 e 7 delle NOIF PQM DELIBERA 1) di respingere il reclamo della Società TEAM NUOVA FLORIDA 2005; 2) di infliggere alla Società TEAM NUOVA FLORIDA 2005 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 250,00 (1ªrinuncia) 3) di incamerare la tassa reclamo
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