COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 14/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale – datato 15.02.2013 – a carico di: C.S. ARDISCI e SPERA 1906, per violazione dell’art. 4 comma 2 del CGS a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al Sig. GIORDANI Paolo.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 14/03/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento del Procuratore Federale - datato 15.02.2013 - a carico di:
C.S. ARDISCI e SPERA 1906, per violazione dell'art. 4 comma 2 del CGS a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al Sig. GIORDANI Paolo.
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, sentiti in contraddittorio il Rappresentate della Procura con il procuratore speciale della società deferita, preso atto che il Rappresentante della Procura Federale e il predetto procuratore speciale hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 23 CGS, nei seguenti termini:
- Euro 200,00 di ammenda per la società C.S. ARDISCI e SPERA 1906;
OSSERVA
il comportamento addebitato alla Società C.S. ARDISCI e SPERA 1906, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento, visto l'Art. 23 del CGS,
APPLICA
- Euro 200,00 di ammenda alla Società C.S. ARDISCI e SPERA 1906.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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