COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 87 del 14.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 8.2.1. A.S. D. SAN MARCO LA CATOLA – RIPETIZIONE GARA, AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORI (GARA SPORTING FORTORE – SAN MARCO LA CATOLA DEL 24.02.2013 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 5^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 87 del 14.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 8.2.1. A.S. D. SAN MARCO LA CATOLA – RIPETIZIONE GARA, AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORI (GARA SPORTING FORTORE - SAN MARCO LA CATOLA DEL 24.02.2013 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 5^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, sentito il Presidente della ricorrente che ha chiesto espressamente l'audizione e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente chiede di riformare la decisione del G.S. relativa alla gara giocata il 24 febbraio 2013 contro lo Sporting Fortore, pubblicata sul C.U. n. 83 del 28 febbraio 2013, annullando la ripetizione della gara e l'ammenda di euro 200,00, assegnandogli la vittoria, e riducendo la squalifica ai calciatori Tosches Michele e Gallo Antonio. Preliminarmente, trattando il ricorso episodi e circostanze che possono avere effetti sul risultato della gara, occorre verificare se la società controparte ha ricevuto copia del ricorso e, in caso positivo, se siano trascorsi i tre giorni previsti dall'art. 38, comma 3, del C.G.S. per inviare proprie deduzioni. Allo stato non risulta ancora che la raccomandata contenente il ricorso sia stata consegnata alla società Sporting Fortore, per cui occorre rinviare la trattazione ad altra data delle questioni collegate con i fatti che hanno portato alla sospensione della gara da parte dell'arbitro. E,' invece, possibile allo stato trattare la parte del ricorso vertente sulle squalifiche dei calciatori Tosches Michele e Gallo Antonio in quanto non attinenti agli effetti sul risultato della gara. Su questo punto la ricorrente sostiene che il calciatore Gallo si è scontrato con un avversario, mentre correva per abbracciare il compagno di squadra che aveva realizzato il rigore del pareggio, ed entrambi sono caduti a terra. Ciò ha scatenato la reazione dei compagni di squadra dell'avversario che hanno aggredito il Gallo. Il Tosches, che si trovava vicino alla zona dei fatti, ha cercato di intervenire per aiutare il compagno in difficoltà. Nel referto arbitrale, che è documento privilegiato di prova quando le sue risultanze non sono manifestamente lacunose e contraddittorie, risultano in modo chiaro e circostanziato le azioni poste in essere dai due calciatori del San Marco La Catola che il G.S. ha ritenuto di sanzionare con l'applicazione della squalifica nel limite minimo previsto dall'art. 19, comma 4, lett. b), del C.G.S. Proprio il limite minimo applicato, in mancanza di circostanze attenuanti risultanti dal referto di gara, non permette a questa C.D. di poter riconoscere riduzione delle squalifiche, che, pertanto, vanno confermate. P.Q.M. delibera di rinviare a data da destinarsi la trattazione del ricorso riguardante i fatti che hanno portato il G.S. a ordinare la ripetizione della gara e di confermare le squalifiche per tre giornate ai calciatori Tosches Michele e Gallo Antonio. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo, con riserva di valutare l'addebito o meno all'esito della trattazione del ricorso sugli altri punti.
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