COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 14.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società JUNIOR SALASSA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 28 del 7.2.2013 della Delegazione Distrettuale di Ivrea, in relazione alla gara JUNIOR SALASSA – DON BOSCO CASELLE disputata in data 3.2.2013, Campionato di Terza Categoria – Ivrea

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 14.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società JUNIOR SALASSA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 28 del 7.2.2013 della Delegazione Distrettuale di Ivrea, in relazione alla gara JUNIOR SALASSA – DON BOSCO CASELLE disputata in data 3.2.2013, Campionato di Terza Categoria - Ivrea Con ricorso inviato in data 12.2.2013 la Società JUNIOR SALASSA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il giocatore GATTO Simone e ne chiede la riduzione. La società ricorrente giustifica la reazione verbale e la spinta messe in atto dal proprio giocatore nei confronti dell’arbitro con un tentativo di richiamare la sua attenzione sulla grave ferita ad una gamba, che aveva riportato in conseguenza di uno scontro di gioco. Si nega, poi, che il suddetto giocatore possa aver partecipato ad una rissa negli spogliatoi intercorsa tra un compagno di squadra ed un avversario. A tal fine viene prodotta dichiarazione della società DON BOSCO CASELLE, in cui si esclude che il GATTO abbia provocato scontri negli spogliatoi. Nella seduta dell’8.3.2013, avendone la Società fatto espressa richiesta, veniva sentito il sig. Corrado MARICONDA, dirigente della JUNIOR SALASSA, il quale confermava il tenore del reclamo, esibiva documentazione fotografica da cui emergeva la grave ferita patita dal proprio giocatore prima di venire espulso e dichiarava che, comunque, il medesimo aveva provveduto a fine gara a scusarsi con l’arbitro. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto dell’arbitro è puntuale e preciso nel riferire della condotta del GATTO sul campo all’atto dell’espulsione, ovverosia degli insulti, delle minacce ed anche della spinta energica rivolta nei suoi confronti. Più generica appare la descrizione dell’accaduto negli spogliatoi, anche per la presenza di un compagno di squadra espulso poco dopo, dell’ avversario espulso contestualmente a quest’ultimo e soprattutto dei dirigenti del DON BOSCO CASELLE i quali, con dichiarazione sottoscritta, hanno riconosciuto l’estraneità del GATTO ai fatti. Alla luce di quanto esposto, pare equo rideterminare la durata della squalifica a carico del GATTO in tre turni di squalifica. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, RIDUCE la squalifica a carico del giocatore GATTO Simone determinandone la durata a tre giornate. In ragione dell’accoglimento del ricorso si dispone la restituzione della somma versata all’ufficio contabilità della Delegazione di Ivrea.
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