COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 14.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società JUNIOR SALASSA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 28 del 7.2.2013 della Delegazione Distrettuale di Ivrea, in relazione alla gara JUNIOR SALASSA – DON BOSCO CASELLE disputata in data 3.2.2013, Campionato di Terza Categoria – Ivrea
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 14.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Ricorso della Società JUNIOR SALASSA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 28 del 7.2.2013 della Delegazione Distrettuale di Ivrea, in relazione alla gara JUNIOR SALASSA – DON BOSCO CASELLE disputata in data 3.2.2013, Campionato di Terza
Categoria - Ivrea
Con ricorso inviato in data 12.2.2013 la Società JUNIOR SALASSA si duole del provvedimento con
cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il giocatore GATTO Simone e
ne chiede la riduzione.
La società ricorrente giustifica la reazione verbale e la spinta messe in atto dal proprio giocatore nei
confronti dell’arbitro con un tentativo di richiamare la sua attenzione sulla grave ferita ad una
gamba, che aveva riportato in conseguenza di uno scontro di gioco. Si nega, poi, che il suddetto
giocatore possa aver partecipato ad una rissa negli spogliatoi intercorsa tra un compagno di
squadra ed un avversario. A tal fine viene prodotta dichiarazione della società DON BOSCO
CASELLE, in cui si esclude che il GATTO abbia provocato scontri negli spogliatoi.
Nella seduta dell’8.3.2013, avendone la Società fatto espressa richiesta, veniva sentito il sig.
Corrado MARICONDA, dirigente della JUNIOR SALASSA, il quale confermava il tenore del
reclamo, esibiva documentazione fotografica da cui emergeva la grave ferita patita dal proprio
giocatore prima di venire espulso e dichiarava che, comunque, il medesimo aveva provveduto a fine
gara a scusarsi con l’arbitro.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Nel caso di specie, il rapporto dell’arbitro è puntuale e preciso nel riferire della condotta del GATTO
sul campo all’atto dell’espulsione, ovverosia degli insulti, delle minacce ed anche della spinta
energica rivolta nei suoi confronti. Più generica appare la descrizione dell’accaduto negli spogliatoi,
anche per la presenza di un compagno di squadra espulso poco dopo, dell’ avversario espulso
contestualmente a quest’ultimo e soprattutto dei dirigenti del DON BOSCO CASELLE i quali, con
dichiarazione sottoscritta, hanno riconosciuto l’estraneità del GATTO ai fatti.
Alla luce di quanto esposto, pare equo rideterminare la durata della squalifica a carico del GATTO
in tre turni di squalifica.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo,
RIDUCE
la squalifica a carico del giocatore GATTO Simone determinandone la durata a tre giornate.
In ragione dell’accoglimento del ricorso si dispone la restituzione della somma versata all’ufficio
contabilità della Delegazione di Ivrea.
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