COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 14.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla A.D.P. SUSABRUZOLO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 36 emesso il 21/02/13 dalla Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara SUSABRUZOLO – C.B.S. disputata il 17/02/13 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciale – Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 14.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Reclamo proposto dalla A.D.P. SUSABRUZOLO avverso le deliberazioni del Giudice
Sportivo contenute nel C.U. n° 36 emesso il 21/02/13 dalla Delegazione Provinciale di Torino
in riferimento alla gara SUSABRUZOLO – C.B.S. disputata il 17/02/13 nell’ambito del
Campionato Allievi Provinciale - Girone B
Con rituale e tempestivo reclamo, spedito con raccomandata il 27/02/13, la A.D.P.
SUSABRUZOLO, pur non contestando quanto riferito nel suo rapporto dal direttore della gara
SUSABRUZOLO – C.B.S., disputata il 17/02/13 nell’ambito del Girone B del Campionato Allievi
Provinciale, chiede di ridurre la pesante squalifica fino al 30/06/2014, inflitta al proprio giocatore
SERPA Francesco, contenuta nel C.U. n° 36 del 21/02/13 della Delegazione Provinciale di Torino.
Il direttore di gara riferisce che, al 23° del secondo tempo, espelleva il giocatore SERPA Francesco
per bestemmie. A seguito del provvedimento disciplinare il suddetto, in un primo momento, si
rifiutava di uscire dal campo ed in seguito reagiva indirizzando nei confronti dell’arbitro frasi di
dileggio e di minaccia. Al termine della gara, all’uscita dal campo, lo stesso, senza rivolgere alcuna
parola, colpiva con uno sputo al viso il direttore di gara continuando, subito dopo, a mantenere un
atteggiamento minaccioso.
La Società reclamante ammette gli insulti e le minacce e non vuole assolutamente giustificare
l’inqualificabile comportamento del proprio tesserato, che viene decisamente stigmatizzato, ma, al
tempo stesso, riferisce del rincrescimento esternato dal giocatore il quale si è reso conto della
enormità del proprio gesto, tanto da aver maturato un profondo senso di sincero pentimento. Tale
atto di contrizione, unitamente alle scuse rivolte all’arbitro, è stato affidato ad una dichiarazione,
sottoscritta dal giocatore ed allegata al ricorso, dalla quale traspare tutto il disagio “per l’odioso,
vergognoso ed inqualificabile comportamento avuto dopo essere stato giustamente espulso
dall’arbitro per aver bestemmiato in campo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
ritenuto particolarmente odioso e grave il comportamento del giocatore, che ha reiterato le minacce
nei confronti dell’arbitro fin oltre il termine della gara;
tenuta, comunque, in debita considerazione la giovanissima età del suddetto e, soprattutto, avendo
potuto riscontrare nello stesso un sincero e profondo pentimento;
maturato il convincimento che tale circostanza possa rendere parzialmente accoglibile il reclamo,
limitatamente alla misura della sanzione adottata, anche in funzione del possibile recupero del
giovane;
DELIBERA
di ridurre il periodo di squalifica inflitto al calciatore SERPA Francesco, fissando il termine al
31/03/2014, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla
A.D.P. SUSABRUZOLO.
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