COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 14 Marzo 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ARTEMISUM – GARA VILLANOVA 2006 / ARTEMISIUM DEL 20/02/2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 14 Marzo 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ARTEMISUM – GARA VILLANOVA 2006 / ARTEMISIUM DEL 20/02/2013 Il G.S.T., letto il reclamo, proposto dalla società Artemisium in ordine Alla gara di cui all’epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare dei calciatori Macchia Silvio (nato il 13.09.1997) e Bongo Simone (nato il 7.11.1997), rileva la fondatezza dell’atto. La reclamante si duole che la società Villanova 2006 abbia fatto partecipare alla gara i nominati calciatori Macchia Silvio e Bongo Simone, contravvenendo alla normativa prevista dall’art. 34 delle N.O.I.F.: autorizzazione da pubblicare sul Comunicato Ufficiale, previa presentazione della idonea documentazione medica, in ordine all’impiego dei calciatori che abbiano compiuto il 15° anno di età ma non ancora compiuto il sedicesimo, e chiedeva, pertanto, l’applicazione dell’art. 17 del C.G.S. Orbene, letti gli atti ufficiali di gara, è emerso che effettivamente la società Villanova 2006 abbia fatto partecipare alla gara i calciatori Macchia Silvio e Bongo Simone, contravvenendo così la richiamata normativa di cui all’art. 34 delle N.O.I.F. (autorizzazione concessa successivamente dal C.R. Campania con pubblicazione sul C.U. n. 87 del 7.03.2013, pag.1862). Quanto alle controdeduzioni avanzate dalla società Villanova 2006, deve precisarsi che la posizione irregolare di calciatori, per gare che si svolgono in ambito regionale, ai sensi dell’art. 46, comma 3 del C.G.S., va giudicata, in prima istanza, dal Giudice Sportivo Territoriale e nulla rileva la circostanza che la reclamante abbia inoltrato il reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale; infatti, con procedura d’ufficio, gli Organi giudicanti si trasmettono le pratiche per la relativa competenza di giudizio. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo della società Artemisium ed in applicazione dell’art. 17 del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Villanova 2006 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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