COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 14 Marzo 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ARTEMISUM – GARA VILLANOVA 2006 / ARTEMISIUM DEL 20/02/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 14 Marzo 2013
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO ARTEMISUM – GARA VILLANOVA 2006 / ARTEMISIUM DEL 20/02/2013
Il G.S.T., letto il reclamo, proposto dalla società Artemisium in ordine Alla gara di cui all’epigrafe,
avente per oggetto la presunta posizione irregolare dei calciatori Macchia Silvio (nato il 13.09.1997)
e Bongo Simone (nato il 7.11.1997), rileva la fondatezza dell’atto. La reclamante si duole che la
società Villanova 2006 abbia fatto partecipare alla gara i nominati calciatori Macchia Silvio e Bongo
Simone, contravvenendo alla normativa prevista dall’art. 34 delle N.O.I.F.: autorizzazione da
pubblicare sul Comunicato Ufficiale, previa presentazione della idonea documentazione medica, in
ordine all’impiego dei calciatori che abbiano compiuto il 15° anno di età ma non ancora compiuto il
sedicesimo, e chiedeva, pertanto, l’applicazione dell’art. 17 del C.G.S. Orbene, letti gli atti ufficiali di
gara, è emerso che effettivamente la società Villanova 2006 abbia fatto partecipare alla gara i
calciatori Macchia Silvio e Bongo Simone, contravvenendo così la richiamata normativa di cui all’art.
34 delle N.O.I.F. (autorizzazione concessa successivamente dal C.R. Campania con pubblicazione
sul C.U. n. 87 del 7.03.2013, pag.1862). Quanto alle controdeduzioni avanzate dalla società
Villanova 2006, deve precisarsi che la posizione irregolare di calciatori, per gare che si svolgono in
ambito regionale, ai sensi dell’art. 46, comma 3 del C.G.S., va giudicata, in prima istanza, dal
Giudice Sportivo Territoriale e nulla rileva la circostanza che la reclamante abbia inoltrato il reclamo
alla Commissione Disciplinare Territoriale; infatti, con procedura d’ufficio, gli Organi giudicanti si
trasmettono le pratiche per la relativa competenza di giudizio. Per tali motivi, in accoglimento del
reclamo della società Artemisium ed in applicazione dell’art. 17 del C.G.S.
DELIBERA
di infliggere alla società Villanova 2006 la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.