COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 392 del 12.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 143/A C.U.S. PALERMO (PA), avverso squalifica per sei giornate calciatore Lombardo Francesco – Gara Campionato Juniores Prov.le Girone “A” Cefalù Calcio/C.U.S Palermo del 13/02/2013 – C.U. N° 39 del 21/02/2013 Del. Prov.le Palermo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 392 del 12.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 143/A C.U.S. PALERMO (PA), avverso squalifica per sei giornate calciatore Lombardo Francesco - Gara Campionato Juniores Prov.le Girone “A” Cefalù Calcio/C.U.S Palermo del 13/02/2013 – C.U. N° 39 del 21/02/2013 Del. Prov.le Palermo. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società C.U.S Palermo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Palermo in epigrafe riportata. In particolare la reclamante fa propria la nota del calciatore Lombardo Francesco che si dichiara estraneo alla vicenda contestatagli per avere abbandonato immediatamente il terreno di gioco non appena l’arbitro aveva emesso il triplice fischio, trovandosi nella parte del campo prossima agli spogliatoi. Per tali ragioni la società appellante afferma che si è trattato di un errore di persona ed a tal fine chiede che il calciatore, disponibile ad un confronto con l’arbitro, sia ascoltato personalmente. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare, dalla lettura del predetto referto si evince che il calciatore Lombardo Francesco, n.14 del C.U.S. Palermo, trovandosi a pochi centimetri dall’arbitro approfittava del terreno fangoso a causa della pioggia e volontariamente determinava degli schizzi di fango che raggiungevano il direttore di gara. Ciò posto, si deve dichiarare inammissibile la richiesta istruttoria formulata in quanto il procedimento dinanzi a questa Commissione si svolge in base agli atti ufficiali ed in particolare del referto che, per quanto riguarda l’identificazione del calciatore Lombardo Francesco quale autore del gesto incriminato, risulta essere preciso e privo di contraddizioni. Nel merito il reclamo può trovare parziale accoglimento in quanto, pur trattandosi di un atto di per sé grave, esso si è risolto in un unico contesto senza che lo stesso determinasse gravi conseguenze per il direttore di gara, per cui la sanzione può essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in tre giornate di gare la squalifica a carico del calciatore Lombardo Francesco. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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