COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 392 del 12.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 147/A A.S.D. ALIMENA (PA), avverso squalifica calciatore Albanese Vincenzo fino al 30/06/2015 e ammenda di € 100,00 – gara Campionato 2^ categoria girone C A.S.D. Alimena/A.S.C.D. Petralia Sottana 1950 del 03/03/2013 – C.U. N° 383 del 07/03/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 392 del 12.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 147/A A.S.D. ALIMENA (PA), avverso squalifica calciatore Albanese Vincenzo fino al 30/06/2015 e ammenda di € 100,00 – gara Campionato 2^ categoria girone C A.S.D. Alimena/A.S.C.D. Petralia Sottana 1950 del 03/03/2013 – C.U. N° 383 del 07/03/2013. La A.S.D. Alimena, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna le decisioni prese dal Giudice Sportivo Territoriale e sopra riportate. In particolare la reclamante dichiara che l’autore dell’aggressione al direttore di gara è il calciatore Apostol Alexandru Liviu e, a tal fine, produce dichiarazione del predetto con allegata fotocopia del documento di identità. Per tali motivi chiede che venga revocata la squalifica a carico del calciatore Albanese Vincenzo, emessa ai sensi dell’art. 3 comma 2) C.G.S. e che la stessa, previa rideterminazione in termini più equi, venga inflitta al predetto Apostol Alexandru Liviu. In relazione alla sanzione dell’ammenda, chiede, inoltre, l’appellante che la stessa venga revocata o comunque ridotta in termini più equi in quanto la persona inserita in elenco è un ragazzo che la società ha avuto affidato dai servizi sociali. La Commissione Disciplinare Territoriale, rileva che il calciatore Apostol Alexandru Liviu, benchè regolarmente convocato non si è presentato senza addurre alcun giustificato motivo. Conseguentemente quanto dichiarato dalla società appellante appare veritiero poiché, oltre alla dichiarazione sottoscritta dal calciatore Apostol, la società allega anche la fotocopia del documento di identità per cui non vi è motivo di dubitare della genuinità di questa dichiarazione. Ciò posto, appare accoglibile anche una rideterminazione della sanzione così come inflitta dal Giudice di prima istanza in quanto il gesto è avvenuto in un unico contesto senza che abbia determinato particolari conseguenze fisiche all’arbitro. Quanto alla sanzione dell’ammenda la stessa può essere ridotta in considerazione della tenuità del fatto, che non ha peraltro determinato alcuna conseguenza trattandosi di mera irregolarità formale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, visto l’art. 3 comma 2) C.G.S., revoca la sanzione a carico del calciatore Albanese Vincenzo, capitano della A.S.D. Alimena nella gara in epigrafe e squalifica il calciatore Apostol Alexandru Liviu fino al 31/12/2014. Dispone contenersi in € 50,00 la sanzione dell’ammenda. Senza addebito di tassa reclamo non versata.
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