COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 392 del 12.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 148/A A.S.D. MAZZARRA’ (ME), avverso squalifica calciatori Cariolo Salvatore (6 gare), Bonarrigo Danilo e Romano Salvatore (4 gare), D’anna Francesco (3 gare) – gara Campionato Eccellenza girone B) A.S.D. Nuova Igea/A.S.D. Mazzarrà del 03/03/2013 – C.U. N° 383 del 07/03/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 392 del 12.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 148/A
A.S.D. MAZZARRA’ (ME), avverso squalifica calciatori Cariolo Salvatore (6 gare), Bonarrigo Danilo e Romano Salvatore (4 gare), D’anna Francesco (3 gare) – gara Campionato Eccellenza girone B) A.S.D. Nuova Igea/A.S.D. Mazzarrà del 03/03/2013 – C.U. N° 383 del 07/03/2013.
La A.S.D. Mazzarrà, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna le decisioni prese dal Giudice Sportivo Territoriale sopra riportate sostenendo che le stesse sono eccessive anche se il comportamento dei propri tesserati, al termine della gara, é stato disdicevole. Sottolinea l’appellante che “non c’è stato nessun tentativo o contatto fisico nei confronti della terna arbitrale, ma soltanto una forte protesta di fine gara da attribuire alla tensione accumulata per una sconfitta ingiusta”.
In conclusione la A.S.D. Mazzarrà ha chiesto una riduzione delle sanzioni impugnate.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente evidenzia che il rapporto dell’arbitro e dei suoi assistenti fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art.35 comma 1.1 C.G.S.).
Nel proprio referto l’arbitro segnala in maniera chiara ed inequivocabile che, al termine della gara, il calciatore D’Anna Francesco assumeva nei suoi confronti atteggiamento offensivo e minaccioso e che i calciatori Bonarrigo Danilo, Romano Salvatore e Cariolo Salvatore tentavano di aggredirlo mentre usciva dal terreno di giuoco, non riuscendovi perché guadagnava il tunnel che portava verso gli spogliatoi. Il calciatore Cariolo poi, all’interno del tunnel, minacciava ripetutamente ed a gran voce l’arbitro tentando nuovamente di aggredirlo senza riuscire nell’intento per l’intervento di tre poliziotti che lo trattenevano a forza.
Tali gravi comportamenti non sono meritevoli di riduzione delle sanzioni determinate a loro carico dal Giudice Sportivo Territoriale, eque e commisurate ai comportamenti contestati, tranne la squalifica posta a carico del calciatore D’Anna Francesco che può essere rideterminata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale determina in due gare la squalifica a carico del calciatore D’Anna Francesco, confermando nel resto.
Per l’effetto, senza addebito tassa reclamo.
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