COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 398 del 14.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 23/ 2/2013 CITTA DI OLIVERI – VIRTUS CAPO D ORLANDO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 398 del 14.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 23/ 2/2013 CITTA DI OLIVERI - VIRTUS CAPO D ORLANDO 1-0; Reclamo Virtus Capo d'Orlando. Con reclamo ritualmente proposto la Società Virtus Capo d'Orlando chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Città di Oliveri in quanto quest'ultima avrebbe impiegato, con la maglia n. 3, il calciatore Pino Tindaro mentre nella distinta risulta riportato il calciatore Pino Girolamo; nella stessa distinta il Pino Tindaro risulta quale collaboratore mentre il Pino Girolamo anche come allenatore; Con proprie controdeduzioni, la Società Città di Oliveri contesta quanto affermato dalla Società consorella chiedendo il rigetto della richiesta; Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che, a fine gara, dopo la segnalazione fatta dal dirigente accompagnatore della Società Virtus Capo d'Orlando, l'arbitro provava a procedere nuovamente al riconoscimento dei due suddetti senza che ciò fosse possibile per l'assenza del Pino Tindaro nel frattempo allontanatosi; Considerato, comunque, che, in mancanza di riscontri certi prodotti dalla Società Virtus Capo d'Orlando il riconoscimento effettuato dall'arbitro prima dell'inizio della gara, si presume con la massima diligenza e scrupolosità, non permette di recepire la richiesta formulata dalla suddetta; Considerato che il Pino Tindaro, alla data di disputa della gara, era squalificato e pertanto con la presenza all'interno del recinto di gioco risulta avere violato quanto disposto dall'art. 22, comma 3) del C.G.S.; Considerato che la Società Città di Oliveri ha riportato in distinta il Pino Tindaro tra i collaboratori - dirigenti, con ciò violando l'art. 37, comma 1) delle N.O.I.F. e ciò in quanto il relativo tesseramento risulta ancora da ratificare; Per quanto sopra; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Virtus Capo d'Orlando, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di dare atto del risultato conseguito in campo; Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Città di Oliveri, sig. Di Mario Filippo, l'inibizione sino a tutto il 15/04/2013; Di infliggere al calciatore della Società Città di Oliveri, Pino Tindaro, una ulteriore giornata di squalifica; Di infliggere alla Società Città di Oliveri l'ammenda di Euro 200,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it