COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 398 del 14.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 3/ 3/2013 RANGERS – ACQUEDOLCESE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 398 del 14.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 3/ 3/2013 RANGERS - ACQUEDOLCESE 0-2; Sospesa al 20' del 2° tempo; Reclamo Rangers. Si osserva, in via preliminare, che il reclamo proposto dalla Società Rangers, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società Acquedolcese nelle proprie "note difensive", è stato ritualmente preannunziato nei termini, a mezzo telefax, così come previsto dall'art. 38, comma 7) del C.G.S.; Nel merito, la Società reclamante chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in oggetto ritenendo priva di presupposti la decisione dell'arbitro di sospendere la gara, addebitandone la responsabilità ai calciatori della reclamante e ciò senza prima assumere i provvedimenti disciplinari a carico degli stessi; La Società Acquedolcese chiede, di contro, l'assegnazione della perdita della gara alla consorella stante che la sospensione definitiva della stessa è scaturita per "fatti imputabili all'altra squadra"; Esaminati gli atti ufficiali i quali, come è noto, godono di fede privilegiata, dagli stessi si rileva che al 20' del s.t., dopo l'espulsione notificata al calciatore Corda Vincenzo (Rangers) per un grave atto di violenza commesso nei confronti di un avversario, l'arbitro subiva le intemperanze, così come loro addebitate sul C.U. n. 383 del 7/03/2013, anche dai calciatori della stessa Società, Pumo Rosario, Ales Pasquale, Scalici Giuseppe, Ales Carlo, Rubino Marco e Gnoffo Alessandro; in tale contesto il direttore di gara veniva colpito con un forte calcio al ginocchio sinistro, con un pugno sul collo e uno sulla testa; A tal punto l'arbitro, valutata la situazione determinatasi e non sussistendo le condizioni fisiche ottimali per la prosecuzione della direzione della gara, decideva di sospenderla definitivamente per poi recarsi il giorno successivo, stante il persistere di forti dolori alle parti colpite, presso un Presidio Ospedaliero dove veniva refertato con una prognosi di tre giorni s.c.; Condivisa la decisione dell'arbitro in ordine alla decisione adottata; Sancita la responsabilità delle Società Rangers alla quale va addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile ai propri calciatori; Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Rangers, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Rangers la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 250.
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