COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 398 del 14.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 3/ 3/2013 RANGERS – ACQUEDOLCESE
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 398 del 14.03.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 3/ 3/2013 RANGERS - ACQUEDOLCESE
0-2; Sospesa al 20' del 2° tempo; Reclamo Rangers.
Si osserva, in via preliminare, che il reclamo proposto
dalla Società Rangers, contrariamente a quanto
sostenuto dalla Società Acquedolcese nelle proprie "note
difensive", è stato ritualmente preannunziato nei
termini, a mezzo telefax, così come previsto dall'art. 38,
comma 7) del C.G.S.;
Nel merito, la Società reclamante chiede che venga
deliberata la ripetizione della gara in oggetto ritenendo
priva di presupposti la decisione dell'arbitro di
sospendere la gara, addebitandone la responsabilità ai
calciatori della reclamante e ciò senza prima assumere i
provvedimenti disciplinari a carico degli stessi;
La Società Acquedolcese chiede, di contro, l'assegnazione
della perdita della gara alla consorella stante che la
sospensione definitiva della stessa è scaturita per "fatti
imputabili all'altra squadra";
Esaminati gli atti ufficiali i quali, come è noto, godono di
fede privilegiata, dagli stessi si rileva che al 20' del s.t.,
dopo l'espulsione notificata al calciatore Corda Vincenzo
(Rangers) per un grave atto di violenza commesso nei
confronti di un avversario, l'arbitro subiva le intemperanze,
così come loro addebitate sul C.U. n. 383 del 7/03/2013,
anche dai calciatori della stessa Società, Pumo Rosario,
Ales Pasquale, Scalici Giuseppe, Ales Carlo, Rubino
Marco e Gnoffo Alessandro; in tale contesto il direttore di
gara veniva colpito con un forte calcio al ginocchio sinistro,
con un pugno sul collo e uno sulla testa;
A tal punto l'arbitro, valutata la situazione determinatasi e
non sussistendo le condizioni fisiche ottimali per la
prosecuzione della direzione della gara, decideva di
sospenderla definitivamente per poi recarsi il giorno
successivo, stante il persistere di forti dolori alle parti
colpite, presso un Presidio Ospedaliero dove veniva
refertato con una prognosi di tre giorni s.c.;
Condivisa la decisione dell'arbitro in ordine alla decisione
adottata;
Sancita la responsabilità delle Società Rangers alla quale
va addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto
ascrivibile ai propri calciatori;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Rangers,
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Rangers la punizione sportiva
della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 250.