COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 398 del 14.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 3/ 3/2013 JUNIOR RAMACCA – SPORTING CATENANUOVA 3-1; Reclamo Sporting Catenanuova.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 398 del 14.03.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 3/ 3/2013 JUNIOR RAMACCA - SPORTING CATENANUOVA
3-1; Reclamo Sporting Catenanuova.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Sporting
Catenanuova segnala come la Società consorella abbia omesso di
indicare nella propria distinta di gara consegnata alla reclamante
e della quale la stessa allega copia, il nominativo dell'assistente
arbitrale, così che "non è stata messa in condizioni di potere
verificare se la persona adibita a tale mansione fosse un soggetto
squalificato, inibito o che comunque non aveva titolo"; segnala,
inoltre, fattispecie di esclusiva competenza dell'arbitro la cui
valutazione è sottratta alla competenza di questo Organo di
Giustizia;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che nella distinta
presentata all'arbitro e dallo stesso allegata al proprio referto, la
Società Junior Ramacca ha indicato quale assistente arbitrale il
sig. Terranova Domenico il quale, dopo accertamento della propria
posizione, risulta avere pieno titolo a svolgere tale funzione; la
Società reclamante che ammette che "una persona è stata adibita
a tale mansione" avrebbe comunque potuto chiedere ogni
chiarimento all'arbitro all'atto della consegna della distinta della
Società avversaria e quindi prima dell'inizio della gara;
Per quanto sopra esposto e considerato che quanto segnalato dalla
Società Sporting Catenanuova non ha comunque alcuna influenza
sulla regolarità della gara;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Sporting
Catenanuova, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo;
Di rimettere gli atti al Presidente del CRA Sicilia per quanto di
competenza in relazione all'operato dell'arbitro della gara.
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