COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 14/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 117 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto dalla Polisportiva Firenze Ovest ASD avverso la decisione del G.S.T. che ha comminato le seguenti sanzioni: -ammenda di € 450,00 -squalifica al sig. Alari Stefano fino al 22.03.2013 -squalifica al sig. Di Tommaso Giovanni per 7 gare C.U. N° 42 del 7.2.2013

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 14/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 117 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto dalla Polisportiva Firenze Ovest ASD avverso la decisione del G.S.T. che ha comminato le seguenti sanzioni: -ammenda di € 450,00 -squalifica al sig. Alari Stefano fino al 22.03.2013 -squalifica al sig. Di Tommaso Giovanni per 7 gare C.U. N° 42 del 7.2.2013 Queste le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo Territoriale: Ammenda alla società di € 450,00 per contegno offensivo e minaccioso verso la terna con lancio di sputi che raggiungevano un A.A. al dorso. Squalifica all’allenatore Alari Stefano in quanto allontanato per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, uscendo dal campo gli rivolgeva nuova frase ironica. Squalifica al calciatore Di Tommaso Giovanni per sette gare poichè espulso per aver colpito con un pugno nella schiena un calciatore avversario, dopo la notifica offendeva e minacciava la terna arbitrale. Sanzione aggravata in quanto capitano. Con il reclamo proposto la società, unitamente agli incolpati, contesta la decisione del Giudice Sportivo, chiedendo di annullare le sanzioni all’allenatore Alari e alla società sportiva, e di diminuire la squalifica al calciatore Di Tommaso; chiede l’audizione personale. In ordine di richiesta, queste le motivazioni addotte: Per l’allenatore, nega che questi si sia rivolto con frase offensiva, conoscendo l’Alari i propri doveri stante i trascorsi da calciatore, ed evidenziando che non ha avito alcun provvedimento disciplinare negli ultimi tre anni. In merito al calciatore Di Tommaso, conferma le offese alla terna ma nega le minacce. Infine, sull’ammenda, afferma che la società si sia adoperata per “placare gli animi”, invitando il pubblico ad abbandonare lo stadio al termine della gara. All’odierna udienza, dopo aver udito il supplemento di rapporto reso ai fini istruttori dai D.G., la società insiste nel reclamo, e conferma gli sputi da parte del pubblico. Il Di Tommaso, su precisa domanda, nega il colpo all’avversario, precisando solo un semplice strattonamento reciproco. Il reclamo non merita accoglimento. I supplementi della terna di fatto confermano quanto già evidenziato, e precisano come si sia potuto udire bene le frasi profferite, quali siano state le frasi stesse, e le dinamiche degli sputi. I fatti appaiono beni descritti negli atti di gara, e la tesi dei reclamanti non può quindi essere accolta. Sull’entità delle sanzioni, queste appaiono eque e ben calibrate, in base ai ruoli rivestiti e ai fatti addebitati; per quanto concerne il Di Tommaso, non può essere accolta la tesi dello strattonamento, essendo precisa la descrizione dell’arbitro. La funzione di capitano comporta l’aggravamento della squalifica. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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