COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 14/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 133 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.S.D. Pieve Fosciana avverso la delibera assunta dal G.S.T. della Toscana in ordine all’esito della gara A.S.D. Unione Montignoso / A.S.D. Pieve Fosciana, disputata in data 20.01.2013 e sospesa al 18° del primo tempo. (C.U. n. 48 / 2013).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 51 del 14/03/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
133 / R - stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.S.D. Pieve Fosciana avverso la delibera assunta dal G.S.T. della Toscana in ordine all’esito della gara A.S.D. Unione Montignoso / A.S.D. Pieve Fosciana, disputata in data 20.01.2013 e sospesa al 18° del primo tempo. (C.U. n. 48 / 2013).
Il G.S.T. della Toscana, esaminati i reclami posti alla sua attenzione dalle Società U.S.D. Montignoso e A.S.D. Pieve a Fosciana, aventi entrambi per oggetto, sia pure con opposte conclusioni, l’esito della gara disputata tra le rispettive squadre in data 20 gennaio u.s., ha così disposto:
“……..Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come in epigrafe proposto dall’A.S.D. Pieve Fosciana di Pieve Fosciana (Lucca) ed ordina l’addebito della tassa, accoglie altresì quello proposto dall’A.S.D. Unione Montignoso senza addebito della tassa. Trasmette gli atti alla Segreteria del C.R.T. per gli adempimenti relativi alla ripetizione della gara”.
La decisione viene, ritualmente e nei termini, impugnata innanzi questa C.D. dall’A.S.D. Pieve Fosciana, la quale la ritiene del tutto infondata.
Sostiene a tal fine che il provvedimento assunto dal D.G. di sospendere la gara è da imputare esclusivamente all’A.S.D. Montignoso a seguito del comportamento dei calciatori di detta Società i quali, a detta della reclamante, avrebbero impedito al D.G. - dopo una decisione tecnica assunta - di poter continuare a dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio.
Ritiene che nella stessa motivazione siano insiti episodi che suffragano la coercizione subita dal D.G. e, prima fra queste, l’aggressione dal medesimo subita da parte del calciatore Nardini.
Richiama il contenuto della regola n. 5 del Gioco del calcio, citandola, ed afferma che elemento determinante per la sua applicazione è il giudizio del D.G.:“…dipende sempre dalla sensibilità del D.G. nel valutare di volta in volta gli accadimenti”.
Chiede vedersi assegnare “la vittoria di ufficio”.
Non risulta pervenuta, entro i termini, alcuna controdeduzione da parte dell’A.S.D. Montignoso (art. 38, c. 3).
La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto ricevuto in occasione del reclamo della Soc. Montignoso avverso il provvedimento disciplinare assunto nei confronti del calciatore Nardini (C.U. n. 48/2013), decide.
Premesso che, atipicamente, è la prima volta che una Società impugna una decisione del G.S. intervenendo in favore dell’arbitro di una gara, la C.D. rileva che le frasi ed il tono usati con il reclamo travalicano ogni diritto di critica.
Detto diritto è, infatti, consentito ed accettato, ma sono intollerabili e comunque, a parere del Collegio passibili di provvedimento disciplinare, le affermazioni tendenti ad attribuire ad Organi della G.S. decisioni preordinate ad istigare soggetti tesserati ad intraprendere comportamenti illeciti prospettando loro la possibilità di garanzie di impunità.
Ritiene pertanto tali dichiarazioni lesive della dignità degli Organi della Disciplina Sportiva.
Affrontando il merito della vicenda il Collegio rileva che la reclamante non ha inquadrato correttamente il significato della decisione del G.S..
La delibera impugnata afferma che non sussistevano, al momento in cui il D.G. ha deciso la sospensione della gara, le condizioni oggettive di pericolo per la incolumità del D.G., o degli altri soggetti presenti, previste dalla normativa e che, comunque, non ha posto in essere alcuno dei mezzi a propria disposizione per ristabilire la calma sul campo.
L’arbitro, infatti, ha evidenziato, con il supplemento reso, lo stato d’animo che lo aveva indotto a sospendere la gara al 18’ del primo tempo, riferendo sempre e solo di proteste verbali “violente”, elevate nei suoi confronti in occasione di una decisione tecnica, che venivano manifestate dai calciatori della Società Montignoso “gesticolando ed allargando le braccia” mentre lo “accerchiavano”. Non indica, comunque, la esistenza di alcun tentato o attuato concreto atto di violenza fisica nei suoi confronti, tale da porne in dubbio l’incolumità.
Proseguiva ancora il D.G., a giustificazione del proprio stato emotivo, affermando di
essere stato “attorniato da diversi altri giocatori che protestavano e sbraitavano violentemente verso di me”.
Anche l’episodio del calciatore Nardini, che la reclamante cita quale atto di violenza che avrebbe determinato la decisione del D.G., è da considerarsi una protesta veemente, inaccettabile e da sanzionare, dato che egli. afferma di essere stato scosso “..al fine di catalizzare l’attenzione”. Infatti nel supplemento reso indica di essere stato afferrato”con entrambe le mani per la divisa scuotendomi ….”
Ciò è confermato dallo stesso D.G. il quale con l’espressione “per catalizzare la mia attenzione” ha inteso evidenziare quale sia stato lo scopo del calciatore, esplicitato, si ripete, in maniera eccessiva e veemente tanto da essere oggetto di specifica sanzione disciplinare.
E’ evidente, a parere della Commissione, che nell’occasione il calciatore si trovava nelle condizioni ideali per attuare qualsiasi forma di violenza fisica.
Il comportamento di detto calciatore è peraltro cessato con l’espulsione, il che conferma la decisione del Primo Giudice anche sotto l’altro aspetto: l’arbitro nella circostanza non ha assunto, come avrebbe dovuto normalmente fare, alcun provvedimento disciplinare nei confronti di altri calciatori, oltre i due espulsi.
Non ha diffidato il capitano della squadra al fine di far cessare le eccessive proteste, né ha ritenuto di proseguire la gara pro-forma per “fini cautelativi”, come indica l’art. 64, c. 2, delle N.O.I.F..
In ogni caso, l’assenza di concreti tentativi di atti di violenza denota che fin da subito il D.G. abbia solo avuto una ”sensazione” di pericolo, non suffragata da alcun atto oggettivo, come si rileva da altra dichiarazione dello stesso: “Tutto ciò mi faceva pensare che, da un momento all’altro, la situazione potesse avere un risvolto negativo per la mia incolumità.
Fatta questa specifica premessa la C.D. rileva di essersi già pronunciata in precedenza in materia di sospensione della gara, mediante l’affermazione del principio che tale provvedimento rappresenta un’estrema ratio nel suo svolgimento, e costituisce provvedimento eccezionale cui ricorrere esclusivamente allorché si verifichi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità di coloro che sono presenti in campo e sugli spalti, venendo, sì, percepita “soggettivamente” dal D.G., ma riscontrabile anche “oggettivamente” da parte degli Organi della Giustizia Sportiva. (art. 17, c. 4 del C.G.S.).
Nel caso di specie non può dubitarsi delle veementi e, indubbiamente, violente proteste verbali dei calciatori della Società Montignoso che hanno attorniato in almeno due occasioni l’arbitro, dando così credibilità all’essere stato egli oggetto di qualche spinta o strattonamento, causa di espulsione immediata, ma non di atti di violenza posti in essere, o semplicemente tentati, tali da metterne in pericolo l’incolumità.
Si è quindi trattato di una semplice ”sensazione” di pericolo incombente non suffragata da quei concorrenti elementi oggettivi che potessero indurlo a sospendere la gara.
In tal senso, correttamente peraltro, il G.S. ha rilevato che si è trattato semplicemente di uno “status emotivo”, di un aspetto soggettivo della vicenda, che non trova riscontro in alcun dato oggettivo emergente dagli atti ufficiali.
Alla luce di quanto accaduto in campo, purtroppo abbastanza usuale e certamente censurabile, la fattispecie non può rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 17 C.G.S. per l’assegnazione della perdita della gara.
I fatti descritti non evidenziano avvenimenti che, non gestibili direttamente dal D.G. nell’immediatezza, possano determinare la decisione di sospendere la competizione con conseguente applicazione della punizione sportiva della perdita di essa a carico di una delle due squadre.
Si è trattato di un evidente eccesso di timore da parte del D.G. che ha quindi assunto, ripetesi, la propria decisione unicamente sotto una spinta emotiva priva di riscontri oggettivi: la gara quindi va ripetuta.
Del resto che l’emotività in lui abbia avuto il sopravvento è altresì dimostrato:
- dall’aver chiesto il D.G:, cosa del resto correttamente dichiarata con il supplemento di rapporto reso nella precedente occasione, il parere al calciatore del Pieve a Fosciana che aveva segnato la rete causa del parapiglia, onde aver da questi conferma della fondatezza della decisione tecnica all’origine di quanto accaduto;
- dall’avere identificato, attraverso il numero di maglia, unicamente nel calciatore Nardini colui che gli stava – secondo la reclamante – usando violenza, pur dichiarando di essere attorniato da numerosi calciatori, che non ha identificato.
-
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo, confermando in tal modo la decisione di primo grado e rinvia gli atti alla Procura Federale affinché accerti se nella redazione del reclamo siano state commesse violazioni delle norme federali.
Dispone l’acquisizione della tassa.
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