COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 14/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 111 stagione sportiva 2012/2013 Gara S.Miniato – Gello 2004 (2-1) del 27/01/2013. Campionato di III categoria. In C.U. n.36 del 30/01/2013 Delegazione Provinciale di Pisa.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 14/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 111 stagione sportiva 2012/2013 Gara S.Miniato – Gello 2004 (2-1) del 27/01/2013. Campionato di III categoria. In C.U. n.36 del 30/01/2013 Delegazione Provinciale di Pisa. Reclama le società Gello 2004 avverso la squalifica fino al 30/07/013 inflitta al calciatore Mainetti Marcello il quale “alla notifica della seconda ammonizione colpiva il cartellino giallo. Successivamente alla notifica dell’espulsione, reiterava il gesto e tentava di picchiare il D.G., trattenuto da un compagno di gioco. Nel lasciare il terreno di gioco offendeva il D.G.”. La reclamante non giustifica il comportamento del proprio tesserato, tuttavia nega il tentativo di aggressione e le frasi offensive. Sostiene che l’assunto può essere confermato da testimoni e chiede una riduzione della sanzione. Chiede inoltre di potere esporre le proprie ragioni in udienza. L’arbitro, nel supplemento di rapporto espone con estrema chiarezza i fatti ampliando quanto riportato in prime cure. La società informata dell’udienza, telefonicamente, ha declinato l’invito a parteciparvi. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La versione arbitrale è chiara e circostanziata e quindi nessuna censura può essere mossa all’operato del D.G.; d’altro canto il gravame insiste soltanto su una parte dei fatti contestati e non su tutti quelli imputati al Mainetti e sui punti specifici la C.D. ritiene che l’arbitro sia stato assolutamente esaustivo. Per quanto attiene la difesa della reclamante, il Collegio ricorda, ancora una volta, che la prova testimoniale non è ammessa in questo tipo di procedimento ne è ammesso il contraddittorio con le parti in causa. In punto di quantificazione della sanzione, la stessa appare ben calibrata in relazione ai fatti ascritti al Mainetti. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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