COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 14/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 109 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 34 del 30.01.2013 Reclamo della Polisportiva Dil. Nuovo San Giorgio avverso i provvedimenti adottati dal G.S. Prato sull’esito gara Nuovo San Giorgio – Chiesanuova 1975 del 19.01.2013 e di squalifica del calciatore Nuti Alessio fino al 30.04.2013 (3 mesi)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 14/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 109 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 34 del 30.01.2013 Reclamo della Polisportiva Dil. Nuovo San Giorgio avverso i provvedimenti adottati dal G.S. Prato sull’esito gara Nuovo San Giorgio – Chiesanuova 1975 del 19.01.2013 e di squalifica del calciatore Nuti Alessio fino al 30.04.2013 (3 mesi) Reclama la Polisportiva Dil. Nuovo San Giorgio avverso i provvedimenti adottati dal G.S.Prato, che qui di seguito vengono interamente trascritti con le rispettive motivazioni:  esito gara Nuovo San Giorgio – Chiesanuova 1975 del 19.01.2013, valevole per il campionato di Terza categoria: “Sciogliendo la riserva formulata sul C.U. n. 33 del 23.01.2013, questo G.S.T. delibera la perdita della gara a carico della società Nuovo San Giorgio per aver alcuni giocatori non identificati dal D.G. scavalcato la rete di recinzione per scatenare una rissa con la tifoseria avversaria, costringendo lo stesso d.G. a sospendere definitivamente la gara al 27° del secondo tempo”;  squalifica inflitta al calciatore Nuti Alessio fino al 30.04.2013, “perché scavalcando la rete di recinzione aggrediva uno spettatore colpendolo con ripetute manate al volto”. La reclamante contesta i provvedimenti impugnati, in quanto adottati su presupposti di fatto errati e affetti da vizio di motivazione. Per quanto riguarda l’esito gara, la società evidenzia l’assenza delle condizioni atte a giustificare la sospensione della partita da parte del D.g., in quanto non si è verificata una situazione tale da pregiudicare l’incolumità dell’arbitro o dei giocatori. Precisa che l’episodio, seppur spiacevole, è scaturito dal comportamento di un giocatore del Chiesanuova (portiere) che, una volta espulso, ha cercato di generare una rissa tra gli spettatori, coinvolgendo un proprio tesserato e il di lui genitore. Precisa, inoltre, che un altro giocatore del Chiesanuova è uscito dal campo di giuoco per prendere dal locale magazzino una vanga, anche se lo stesso è stato prontamente fermato dal dirigente accompagnatore prima che abbia potuto dare esecuzione ai propri intenti. In buona sostanza, ritiene che, una volta sedati gli animi, vi fossero le condizioni per riprendere la partita, in quanto, ripete nuovamente la società, non si sono verificate situazioni tali da arrecare pregiudizio al Direttore di gara, ovvero da non consentirgli di svolgere le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, per ultimo precisando che, a riprova di quanto dedotto e sostenuto, non sono state proferite offese e/o minacce e non si è verificato alcun lancio di oggetti o di altro materiale atto ad offendere. Relativamente alla posizione del calciatore Nuti, la reclamante contesta che il calciatore abbia scavalcato la rete di recinzione per partecipare ad una rissa, essendosi, invece, limitato ad inveire contro il giocatore avversario, reo, a suo dire, di aver aggredito il di lui genitore. La società chiede pertanto il ripristino del risultato acquisito sul campo (in ipotesi, la ripetizione della partita) e la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Nuti, in quanto la responsabilità di quanto avvenuto è da ricercare esclusivamente nel comportamento dei tesserati del Chiesanuova. All’udienza del 08.03.2013, si è presentato il delegato della società (avendo la società tempestivamente richiesto di essere udita), il quale dopo aver appreso il contenuto del supplemento di rapporto richiesto dalla commissione ai fini istruttori, ha insistito con le richieste sostenendo, da un lato, l’assenza di validi motivi di pericolo per l’incolumità del D.g., non essendo stato quest’ultimo minacciato, né fatto oggetto di lancio di materiale atto ad offendere, ribadendo che la responsabilità di quanto avvenuto è individuare nel comportamento tenuto dai tesserati della società Chiesanuova; dall’altro, per quanto riguarda il Nuti, ha ribadito che il calciatore non ha scavalcato la rete di recinzione. La Commissione, riunitasi in camera di consiglio, delibera quanto segue. Il reclamo è immeritevole di accoglimento. La reclamante offre una ricostruzione dei fatti tendente a ridimensionare i fatti avvenuti nel corso della gara disputata con il Chiesanuova 1975 (scontri tra giocatori e pubblico), rilevando il mancato avveramento delle condizioni necessarie perché l'arbitro sospendesse della partita. In buona sostanza, la società Nuovo San Giorgio esclude che i propri tesserati abbiano preso parte alla rissa avvenuta tra gli spalti ed il terreno di giuoco, individuando nei tesserati della Chiesanuova 1975 i soggetti esclusivamente responsabili della genesi degli scontri. La tesi della reclamante viene smentita dagli elementi e dalle circostanze di fatto acquisite con l’istruttoria. La descrizione effettuata dal D.g., sia nel referto che nel supplemento di rapporto, contiene elementi, dettagli e circostanze utili nell’indagine conoscitiva di questo collegio, in linea logica coerenti ed in antitesi con le difese della reclamante. L’arbitro, infatti, dopo aver ampiamente e dettagliatamente descritto la situazione venutasi a creare nel corso della gara, ha precisato che agli scontri vi hanno preso parte molti giocatori, tra i quali il calciatore Alessio Nuti, il quale dopo aver scavalcato la rete di recinzione del terreno di giuoco, ha aggredito uno spettatore colpendolo con ripetute manate al volto. I risultati degli approfondimenti istruttori effettuati dalla Commissione sono pacificamente diretti a rappresentare una situazione di fatto di estrema gravità, alla quale risultano avervi concorso a produrla, seppur con un diverso apporto causale, i tesserati di entrambe le compagini societarie, non potendosi, pertanto, allo stato escludere una responsabilità della reclamante nella contribuzione causale dell’evento illecito. Sotto questa prospettiva, pertanto, la richiesta di riduzione dell'entità della sanzione comminata al Nuti non può essere accolta, risultando la stessa ben calibrata in relazione alla condotta oggetto del capo d'incolpazione. L'arbitro ha inoltre precisato che la decisione di sospendere la partita si è resa necessaria in quanto, a seguito degli scontri, sono venute a mancare le condizioni minime atte a garantire la sicurezza delle persone presenti presso l'impianto sportivo. Decisione che è stata presa in ragione del numero delle persone coinvolte nei tafferugli, dell'utilizzo di corpi contundenti atti ad offendere e della totale assenza al campo di addetti alla sicurezza. Decisione che – ai sensi e per gli effetti dell'art. 64, comma 2, delle N.O.I.F. - è il frutto di una valutazione discrezionale dell'arbitro, che può essere presa indipendentemente dal verificarsi di un lancio di oggetti e/o dall'utilizzo di materiale pirotecnico: “l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatto o situazioni che, suo giudizio, appaiono pregiudizievoli dell'incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito di lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere”. In sostanza, la situazione creatasi ha reso impossibile il proseguo della gara, stante il concreto rischio di un pregiudizio per l'incolumità dell'arbitro e degli stessi calciatori, tantoché, viene evidenziato, la decisione di interrompere il corso della gara ha evitato il prodursi di conseguenze di più ampie proporzioni. P.Q.M. la C.D.T.T.: - respinge il reclamo proposto dalla Polisportiva Nuovo San Giorgio, e per l'effetto conferma i provvedimenti impugnati; - Ordina l'incameramento della tassa di reclamo.
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