COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 08.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. VIOLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM – VIOLE DISPUTATA A FOLIGNO IL 17.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BATOCCHIONI MARCO PER CINQUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 08.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. VIOLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM - VIOLE DISPUTATA A FOLIGNO IL 17.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BATOCCHIONI MARCO PER CINQUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.03.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.C.D. Viole chiedendo in via principale l’annullamento della sanzione ed in via subordinata la sua riduzione. Era presente l’arbitro della gara. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Direttore di gara in sede di audizione ha confermato il referto, precisando però che in occasione dell’espulsione di un calciatore della Società Viole, l’atleta Battocchioni Marco si avvicinava insieme ad altri calciatori e nella circostanza sfiorava con la mano in maniera leggera e tale da non provocare dolore il capo dell’arbitro stesso e per tale comportamento il calciatore veniva espulso. Alla luce di quanto precede si ritiene equo e commisurato ai fatti ridurre la squalifica inflitta dal G.S. a quattro giornate di gara P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S al calciatore Battocchioni Marco a quattro giornate di gara - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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