COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 13.03.2013 Decisioni del Giudice Sportivo gara del 10/ 3/2013 M8 A.S.D. – VIS FOLIGNO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 13.03.2013
Decisioni del Giudice Sportivo
gara del 10/ 3/2013 M8 A.S.D. - VIS FOLIGNO
VISTI gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe;
PREMESSO:
Che al 39' del II° tempo il calciatore n.14 del Vis Foligno, sig.
CASERTA Carmelo Michel, da distanza ravvicinata, scagliava il
pallone intenzionalmente contro il direttore di gara, colpendolo
in faccia e procurandogli momentaneo dolore;
Che, subito dopo, il sig. BECCHETTI Mirko, assistente di parte della
Vis Foligno, entrava nel terreno di gioco e, con fare minaccioso,
spitonava più volte, in maniera energica, il direttore di gara,
facendolo barcollare;
Che, in breve, l'arbitro veniva accerchiato da numerosi tesserati
della Vis Foligno (fra i quali riconosceva in maniera certa soltanto
il n. 5, sig. BOCCHINI Nicolo'), i quali tenevano comportamento
intimidatorio nei confronti del predetto, fatto di vibrate proteste,
minacce, ingiurie e spintoni;
Che, pertanto, il direttore di gara, avendo perso la serenità
necessaria per continuare a dirigere la partita ne decretava
anzitempo la fine;
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Che il direttore di gara riusciva a lasciare l'impianto sportivo,
senza ulteriori problemi, soltanto grazie all'intervento dei
Carabinieri i quali, nel frattempo, erano stati allertati da alcuni
tesserati della Società M8 A.S.D.;
C O N S I D E R A T O
Che la responsabilità della sospensione della gara deve essere
acritta, esclusivamente, in capo ai tesserati della Vis Foligno
sopra indicati;
Che l'art. 19 comma 4 C.G.S. prevede quale sanzione minima, per i
calciatori che si macchino di condotta violenta nei confronti degli
ufficiali di gara, la squalifica di n.8 giornate;
D E L I B E R A
1) LA PONIZIONE sportiva della perdita della gara, a carico della
Società Vis Foligno, cin il risultato di 0-3;
2) L'AMMENDA di Euro 500,00 a carico della Società Vis Foligno;
3) La squalifica per n. 8 giornate a carico del calciatore n. 14
della Vis Foligno, sig. CASERTA Carmelo Michel;
4) La squalifica per n. 8 giornate a carico del calciatore della
Vis Foligno, sig. BOCCHINI Nicolo';
5) La squalifica fino al 31.12.2013 a carico del Dirigente della
Vis Foligno, sig. BECCHETTI Mirko.