COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 13.03.2013 Decisioni del Giudice Sportivo gara del 10/ 3/2013 M8 A.S.D. – VIS FOLIGNO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 13.03.2013 Decisioni del Giudice Sportivo gara del 10/ 3/2013 M8 A.S.D. - VIS FOLIGNO VISTI gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe; PREMESSO: Che al 39' del II° tempo il calciatore n.14 del Vis Foligno, sig. CASERTA Carmelo Michel, da distanza ravvicinata, scagliava il pallone intenzionalmente contro il direttore di gara, colpendolo in faccia e procurandogli momentaneo dolore; Che, subito dopo, il sig. BECCHETTI Mirko, assistente di parte della Vis Foligno, entrava nel terreno di gioco e, con fare minaccioso, spitonava più volte, in maniera energica, il direttore di gara, facendolo barcollare; Che, in breve, l'arbitro veniva accerchiato da numerosi tesserati della Vis Foligno (fra i quali riconosceva in maniera certa soltanto il n. 5, sig. BOCCHINI Nicolo'), i quali tenevano comportamento intimidatorio nei confronti del predetto, fatto di vibrate proteste, minacce, ingiurie e spintoni; Che, pertanto, il direttore di gara, avendo perso la serenità necessaria per continuare a dirigere la partita ne decretava anzitempo la fine; - cu 106 / 2472 - Che il direttore di gara riusciva a lasciare l'impianto sportivo, senza ulteriori problemi, soltanto grazie all'intervento dei Carabinieri i quali, nel frattempo, erano stati allertati da alcuni tesserati della Società M8 A.S.D.; C O N S I D E R A T O Che la responsabilità della sospensione della gara deve essere acritta, esclusivamente, in capo ai tesserati della Vis Foligno sopra indicati; Che l'art. 19 comma 4 C.G.S. prevede quale sanzione minima, per i calciatori che si macchino di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, la squalifica di n.8 giornate; D E L I B E R A 1) LA PONIZIONE sportiva della perdita della gara, a carico della Società Vis Foligno, cin il risultato di 0-3; 2) L'AMMENDA di Euro 500,00 a carico della Società Vis Foligno; 3) La squalifica per n. 8 giornate a carico del calciatore n. 14 della Vis Foligno, sig. CASERTA Carmelo Michel; 4) La squalifica per n. 8 giornate a carico del calciatore della Vis Foligno, sig. BOCCHINI Nicolo'; 5) La squalifica fino al 31.12.2013 a carico del Dirigente della Vis Foligno, sig. BECCHETTI Mirko.
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