LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 del 14.03.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATORE Simone A.S.D. I.S.M. GRADISCA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 del 14.03.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
9) RICORSO DEL CALCIATORE Simone A.S.D. I.S.M. GRADISCA
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/11/2012 il sig.Simone SA1N, si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.I.S.M. GRADISCA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.
Precisando di aver percepito rate per €.900,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.600,00
La Società non depositava alcuna memoria ne inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e
decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del
compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.D.I.S.M.GRADISCA at pagamento in favore del sig.Simone SAIN delta somma di €.6.600,00 .Dispone la restituzione delta tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Friuli V.Giulia i termini dell'avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e
firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni
previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.