F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 210 del 11 marzo 2013 Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO GROSSI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 210 del 11 marzo 2013
Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO GROSSI – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. ALESSANDRO GROSSI è stato deferito per violazione
dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. in riferimento all’art. 35, commi 1 e 3, perché presente
all’incontro del 09/12/2011 tra il calciatore Davide Rufo e i dirigenti della società A.C.
Isola Liri srl, e pertanto a conoscenza di fatti ed atti di rilevanza disciplinare commessi
in sua presenza e senza dissociarsi; inoltre, pur convocato per esser sentito nel corso
dell’indagine dalla Procura Federale, non si presentava né adduceva alcuna
giustificazione per la sua assenza;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la
sanzione della squalifica fino all’8.06.2013;
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati.
P.Q.M.
dichiara il sig. ALESSANDRO GROSSI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all’8.06.2013