F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 12 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 19 Marzo 2013 e su www.figc.it 1)DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE C. J. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2.3 NORME SPORTIVE ANTIDOPING
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 12 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 19 Marzo 2013 e su www.figc.it
1)DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE C. J. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2.3 NORME SPORTIVE ANTIDOPING
La Commissione Ministeriale ex lege 3762000 faceva pervenire all’Ufficio Procura Antidoping con nota del 26.10.2012, una comunicazione sulle attività di controllo antidoping effettuate ad Imperia in data 7.10.2012 al termine della gara di Campionato di Serie D Imperia/Bra. In particolare alla comunicazione era allegata la nota del DCO (Doping Controller Officer) dott. Damiano Follesa nella quale comunicava che uno dei due calciatori sorteggiati della squadra del Bra – tale Jacopo Chiatellino – aveva eluso la notifica recandosi direttamente nello spogliatoio. L’atleta C. veniva convocato dall’Ufficio procura Antidoping in data 6.11.2012 in relazione alla contestata violazione della normativa antidoping ex art. 2.3 del Codice WADA (rifiuto od omissione, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici previa notifica, in conformità con il vigente regolamento antidoping, o sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici). In tale occasione, l’atleta accompagnato dal suo legale e da un genitore, affermava sostanzialmente di non aver eluso il controllo ma di essersi sentito male, chiedendo poi di essere sostituito durante il secondo tempo della partita, per poi accomodarsi in panchina ed andare nello spogliatoio a fine partita senza accorgersi di essere stato sorteggiato e “cercato” dal DCO per la notifica del controllo antidoping. Ha affermato poi di essere stato accompagnato in Ospedale per crisi di ansia e panico e che pure in quella fase non si è accorto di nulla e che nessuno gli avrebbe detto nulla. In data 13.11.2012 l’Ufficio Procura Antidoping provvedeva a chiedere al DCO alcune delucidazioni che il DCO rendeva con ampia nota del 14 novembre 2012, acquisita agli atti. La difesa dell’Atleta ha ribadito nelle memorie e all’udienza del 12.3.2013 le giustificazioni rese dall’atleta facendo riferimento alla documentazione sanitaria ed a presunte inefficienze ed inadempienze del DCO. La Corte, letta tutta la documentazione agli atti, lette le dichiarazioni, le difese ed udite le parti rileva la chiara inattendibilità della tesi dell’Atleta. Dai referti medici in particolare, dalle risultanze istruttorie, dalle dichiarazioni di tutte le parti emerge che l’Atleta non aveva alcuna particolare patologia e che verosimilmente ha comunque saputo, direttamente o indirettamente, di essere stato sorteggiato per il controllo Antidoping. La vicenda della resistenza posta all’apertura della porta dello spogliatoio è epifanica. Quindi, indipendente dal malore (di irrilevante entità secondo la struttura pubblica dell’ASL) l’atleta avevatutta la possibilità di ovviare ed adempiere nei tempi e nei modi di cui al codice WADA. Dai referti e da altri elementi obiettivi emerge dunque l’elusione volontaria del controllo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore C. J. la sanzione della squalifica di anni 2.
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