• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 17 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO DAL CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 E AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 2 E 4, E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI PROPRI TESSERATI, FURLAN CLAUDIO, AGOSTINELLI ANDREA E DEI DAVID, IN RELAZIONE ALLA GARA PORTOGRUARO SUMMAGA/CROTONE DEL 29.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/1188PF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 17 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO DAL CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 E AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 2 E 4, E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI PROPRI TESSERATI, FURLAN CLAUDIO, AGOSTINELLI ANDREA E DEI DAVID, IN RELAZIONE ALLA GARA PORTOGRUARO SUMMAGA/CROTONE DEL 29.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/1188PF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012)
Viene all’esame della Corte l’appello della società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. contro le sanzioni alla stessa inflitte con decisione della Commissione disciplinare nazionale di cui al Com. Uff. n. 55/CDN del 18 dicembre 2012, a titolo di responsabilità oggettiva con riferimento a violazioni ascritte ai propri tesserati Claudio Furlan, Andrea Agostinelli e David Lei, in relazione alla gara Portogruaro/Crotone del 29 maggio 2011. Con atto del 25 ottobre 2012 il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale Claudio Furlan, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il Portogruaro, “per violazione dell’art. 7 commi 1 e 5 e 6, comma 1 C.G.S. per avere, prima della partita Portogruaro – Crotone del 29 maggio 2011, in concorso con Agostinelli Andrea, Dei Davis ed altri soggetti allo stato non identificati posto in essere atti diretti al alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta ed aver scommesso sul risultato concordato di pareggio per il tramite di Giusti Silvio ed Erodiani Massimo, con riferimento a quest’ultimo anche con l’intervento di Parlato Gianfranco..”, Agostinelli Andrea e Dei David per “violazione dell’art. 7 commi 1 e 5 …per avere…posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta…”, la società Portogruaro Summaga a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, per gli addebiti mossi ai suoi tesserati Furlan, Agostinelli e Dei ed infine la società Crotone per responsabilità presunta ai sensi dell’art. 4 comma 5 C.G.S. per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persona ad essa estranee in occasione della ripetuta gara Portogruaro – Crotone del 29 maggio 2011. L’atto di deferimento, che recepiva la relazione d’indagine redatta in data 24 ottobre 2012, prendeva le mosse dal procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Napoli, la cui fase delle indagini preliminari si era conclusa con un avviso inviato ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. in data 28 maggio 2012 a Matteo Gianello e Silvio Giusti. La Commissione Disciplinare Nazionale ha dunque osservato e rilevato quanto segue: “Secondo la Procura Federale, la gara in questione fu oggetto di un tentativo di alterazione a opera di Furlan e di altri tesserati allo stato non identificati diretto al raggiungimento di un risultato di pareggio. Tale risultato, però, non si è realizzato a causa della segnatura della rete della vittoria da parte del Crotone, nel tempo di recupero del secondo tempo. La vicenda, che si innesta nella più ampia indagine originata dalle confidenze effettuate da Gianello all’ispettore di PS V.G., trae origine dall’intercettazione di un colloquio intercorso tra Furlan, calciatore tesserato per la soc. Portogruaro, e Giusti, suo conoscente e soggetto che tradiva una fitta rete di conoscenze finalizzata all’effettuazione di scommesse. La concatenazione temporale degli eventi ha indotto la Procura Federale a ritenere integrato l’illecito contestato, anche alla luce del contenuto delle intercettazioni effettuate. La gravità degli addebiti impone il corretto apprezzamento del materiale probatorio sottoposto che, in tale ottica, può essere valutato scomponendolo nelle tre fasi che lo caratterizzano da un punto di vista temporale e fattuale.
a) Contenuto delle intercettazioni dei colloqui intercorsi in data 28.5.2011 e 29.5.2011 tra il Furlan e Giusti. Nel corso degli stessi, Furlan conferma reiteratamente a Giusti, con il quale evidentemente erano già intercorsi contatti in tal senso, la volontà, apparentemente riferibile alla soc. Portogruaro o ad alcuni tesserati della stessa (“noi ci troviamo all’incrocio … al 100 per 100”) di compromettere la gara con la soc. Crotone con il risultato del pareggio, al fine di ottenere il vantaggio derivante da una illecita attività di scommesse. Emerge la sconvolgente naturalezza con la quale Furlan, portiere di riserva della soc. Portogruaro, rassicurando Giusti sull’avvenuto raggiungimento della combine, solleciti con insistenza l’effettuazione della scommessa, lasciando trasparire chiaramente la trepidazione nel voler evitare un anomalo flusso di puntate che avrebbe potuto far deprimere le quote o addirittura sospendere le giocate. Tale sollecitazione mette in moto il meccanismo aberrante per cui sulla gara si appunta l’attenzione dei compartecipi del sistema che consente a Giusti di garantire a Furlan, nel corso della telefonata intercorsa il 29.5.2011, la certezza dell’effettuazione della scommessa di € 5.000,00 a fronte della corrispondente certezza del risultato di pareggio promesso.
b) Eventi verificatasi in occasione della gara disputata il 29.5.2011 tra la soc. Portogruaro e la soc. Crotone. Riferisce Furlan che, arrivati all’impianto di gioco, Dei e Espinal, che nelle stagioni precedenti erano stati tesserati per la soc. Crotone, si intrattenevano con alcuni calciatori della stessa. Per altro verso, la segnatura della rete ad opera di Curiale nei minuti di recupero della gara, che fissa definitivamente il risultato sul 2-3 per la soc. Crotone, scatena la reazione di Agostinelli e Dei, dapprima nei confronti dell’allenatore della squadra antagonista, oggetto di relazione dell’addetto della Procura Federale al controllo gara e poi del solo Dei nei confronti di un calciatore della stessa – oggetto della relazione del quarto ufficiale di gara – con il quale il tecnico era entrato in contatto al rientro negli spogliatoi. Nella prima relazione si legge che Agostinelli e Dei, rivolgendosi al Menichini, allenatore della soc. Crotone, gli contestavano, sostanzialmente, di aver voluto vincere a tutti i costi una gara nella quale gli stessi avevano consentito l’ingresso di tre elementi della primavera nel corso del secondo tempo (Brichese al 12’, Babuin al 19’, Giacobbe al 28’). Secondo la prospettazione della Procura Federale, gli avvenimenti concitati che si sono verificati al momento della vantaggio della soc. Crotone e al rientro delle squadre negli spogliatoi rafforzerebbero i sospetti determinati dalle contenuto delle intercettazioni di Furlan.
c) contenuto dell’intercettazione dei colloqui intercorsi in data 29.5.2011 e 30.5.2011 tra il Furlan e Giusti e tra quest’ultimo ed E.R..
Nei momenti immediatamente successivi al termine della gara viene intercettata la telefonata intercorsa tra Giusti e altro scommettitore, nella quale gli stessi commentano quanto accaduto. Il giorno dopo viene intercettata anche la telefonata intercorsa tra lo stesso Giusti e Furlan, il quale si sente in dovere di rassicurare l’interlocutore sulla certezza del precedente accordo intercorso tra tutti i tesserati della soc. Portogruaro per il raggiungimento del risultato concordato il giorno prima. Nelle audizioni successivamente effettuate Furlan, seppur con una certa riluttanza, ha chiarito i suoi rapporti con Giusti, con il quale aveva giocato anni prima nella soc. Chieti, e che quindi giustificavano l’utilizzo, nei colloqui telefonici, di un tono disteso e amichevole, emergendo inoltre che il primo avrebbe raccolto tra i compagni di squadra una somma pari, al massimo, a € 30.000,00, che avrebbe fatto pervenire a Giusti per il tramite di Erodiani. A quest’ultimo, l’importo sarebbe pervenuto grazie alla collaborazione di altro soggetto coinvolto nella vicenda, Parlato, legato a doppio filo con Giusti con il quale esistevano non meglio precisati rapporti dare/avere. Il predetto Erodiani, assunto a sommarie informazioni, ha riferito di essere a conoscenza dell’accordo intercorso tra le squadre, probabilmente perché riferitogli da Parlato al momento della consegna dei soldi, ma non dei soggetti coinvolti, motivo per il quale la dichiarazione dello stesso risulta avere scarso significato probatorio per le vicende di che trattasi. Ebbene, il complesso di tale quadro indiziario ha spinto la Procura Federale a formulare
l’incolpazione nei confronti dei deferiti sebbene questa Commissione ritenga che gli elementi sottoposti portino a esiti diversi. Il materiale probatorio acquisito, difatti, all’infuori della posizione di Furlan che determina la responsabilità oggettiva della soc. Portogruaro, non consente di arrivare a un’affermazione di responsabilità di Agostinelli e di Dei, nonché della soc. Crotone, proprio in ragione del contributo inconsapevole fornito da Furlan, oggetto di ripetute intercettazioni. La certezza con la quale quest’ultimo ha inizialmente convinto Giusti a effettuare la scommessa sul risultato finale di pareggio, unita ai comportamenti posti in essere da Dei e da Agostinelli, in effetti, potevano insinuare il dubbio circa l’esistenza di un accordo intercorso tra calciatori e tecnici delle due società finalizzato al raggiungimento del pareggio, sebbene l’attento esame delle intercettazioni evidenziasse l’esistenza di due differenti atteggiamenti tenuti da Furlan nei colloqui antecedenti e successivi alla gara, che rendono quantomeno dubbia la ricostruzione dei fatti, come risultante dal deferimento, e forniscono una chiave di lettura alternativa degli illeciti
contestati. Difatti, mentre nel corso dei contatti precedenti all’incontro Furlan rassicurava asetticamente Giusti sull’esistenza dell’accordo finalizzato al pareggio, pur non chiarendo quali fossero i soggetti partecipi, in quelli successivi, il primo, quasi a volere riacquistare credibilità agli occhi del secondo circa il preventivo sicuro coinvolgimento di tutti i possibili tesserati tale da escludere il verificarsi di comportamenti imprevedibili, non solo lo rassicurava che alla combine avesse in qualche modo partecipato anche Agostinelli (non potendosi leggere in altra maniera il termine “mister” contenuto nella pag. 31) ma anche che, qualora fosse rimasto alla soc. Portogruaro nella stagione successiva, avrebbe fatto conseguire a Giusti analogo risultato illecito in altra gara. Tali promesse, lungi dall’integrare una sorta di accordo preventivo, forniscono invece la prova dello spessore delle dichiarazioni eteroaccusatorie di Furlan. È plausibile che quest’ultimo, nel tentativo di evitare che Giusti lo ritenesse responsabile dell’accordo saltato e gli richiedesse la restituzione delle ingenti somme che lo stesso Furlan temeva avesse eventualmente scommesso, in parte anche anticipate anche per suo conto, non abbia esitato a coinvolgere chi rivestiva il ruolo più autorevole nello spogliatoio, ovvero l’allenatore, all’esclusivo fine di dare ulteriore credibilità alla propria versione. Non altrimenti si potrebbe spiegare la grande loquacità e le innumerevoli giustificazioni che hanno connotato il contenuto delle intercettazioni successive alla gara rispetto all’essenzialità di quelle antecedenti. Sta di fatto che le stesse coglievano nel segno tanto che Giusti, in risposta a Furlan, nell’intercettazione del 30.5.2011, lo rassicurava non
solo della fiducia nello stesso riposta nell’occasione, ma soprattutto dell’assenza di dubbi in merito alla esclusiva imputabilità a Curiale di quanto accaduto, certezze riportate poco dopo anche aisuoi complici. In tale ottica, la chiave di lettura di quanto accaduto fa venir meno la concatenazione logica del deferimento ai fini del concretizzarsi dell’illecito contestato tenuto conto che, mentre il riferimento larvato al “mister” è emerso solo nei colloqui giustificativi successivi alla gara, nessun altro elemento consente di poter ritenere coinvolti Agostinelli, Dei o la soc. Crotone, quest’ultima peraltro mai nominata. Per altro verso, non si può desumere una partecipazione di Agostinelli all’illecito esclusivamente dalle frasi pronunciate nei confronti di Menichini, risultando le stesse, tutt’al più e in assenza di altri riscontri certi, manifestazioni di risentimento nei confronti di un collega che aveva inteso vincere a tutti i costi una gara che, apparentemente, non aveva più nulla da dire e che avrebbe dovuto comprendere la situazione di chi, comunque, stava subendo una retrocessione. Allo stesso modo, non è indicativo di un accordo illecito il riferimento all’ingresso di tre calciatori della primavera, peraltro scaglionato nel corso del secondo tempo. Pertanto, sebbene sia indiscutibile che i due tecnici abbiano pronunciato le dette espressioni, di significato chiaro e univoco, è invece fortemente discutibile che le stesse possano essere ritenute prova certa di un accordo illecito con l’allenatore della soc. Crotone o con altri componenti della squadra. Parimenti, non è possibile far discendere la responsabilità di Dei, ancorché compartecipe delle espressioni ingiuriose di Agostinelli e di altro comportamento successivo, già censurato dal Giudice Sportivo, dai fatti per i quali lo stesso è stato deferito, né, tantomeno, dal contatto intervenuto all’arrivo all’impianto di gioco con i calciatori della soc. Crotone, per il quale era stato tesserato nella precedente stagione sportiva. Le denunciate reazioni, per quanto scomposte e scorrette, possono tutt’al più essere considerate prova di una forte aspettativa, nutrita in particolare dai tecnici della soc. Portogruaro, di congedarsi dal proprio pubblico con un risultato utile, alla quale si accompagnava l’aberrante convinzione di poter pretendere dall’antagonista Disinteressato alla classifica un comportamento compiacente, in quell’accezione di ridotto impegno assolutamente incompatibile con i doveri del tesserato e che svuota di qualunque significato legittimo l’essenza stessa della competizione sportiva. Tale aspettativa, per l’appunto, è stata tradita dall’inattesa motivazione agonistica dell’avversario, che ha generato i comportamenti ricostruiti e descritti nel deferimento. È pertanto il complesso esame di tutti gli elementi portati a sostegno del deferimento che porta a escludere che gli stessi siano assistiti da requisiti di certezza e univocità, risultando invece suscettibili di interpretazioni alternative altrettanto verosimili e non potendosi attribuire a tale
materiale alcuna valenza probatoria se non in termini possibilistici. In assenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, fondato su elementi consistenti, non generici e convergenti, le dichiarazioni e i comportamenti dei due tecnici, certamente utilizzabili, restano isolati e non corroborati da idonei elementi di riscontro, quand’anche di carattere logico. Ne deriva che risulta insufficiente la prova della responsabilità dei deferiti Agostinelli e Dei per la conclusione di un accordo, rimasto indimostrato, al fine dell’alterazione proibita dal C.G.S.. Ciononostante, il contegno dagli stessi tenuto nei confronti del Menichini, anche se inidoneo a integrare la fattispecie di cui all’art. 7 C.G.S., è sicuramente censurabile ai sensi dell’art. 1 C.G.S. alla luce della scorrettezza che ne ha caratterizzato la commissione, non altrimenti giustificabile con la tensione che, nell’agone fisico, potrebbe far comprendere taluni eccessi del calciatore ma sicuramente non dell’allenatore, tanto più in ragione della posizione rivestita. Pertanto, previa sua derubricazione, il comportamento posto in essere da Agostinelli e Dei integra una violazione dell’art. 1 C.G.S. e come tale va sanzionato nella misura di cui al dispositivo. Per altro verso, la soc. Crotone dovrà essere considerata esente da responsabilità sussistendo un più che ragionevole dubbio che essa non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato, così come previsto dall’art. 4, comma 5, C.G.S.. Fermo restando che, nelle intercettazioni poste a fondamento del deferimento, Furlan non fa mai alcun riferimento a detta Società, è pur vero che la responsabilità presunta della stessa non può essere desunta dal contatto intercorso tra Dei, Espinal e non meglio precisati suoi tesserati all’arrivo all’impianto di gioco, risultando infine del tutto incompatibile con la ritenuta comune
volontà finalizzata al risultato del pareggio quella di inserire elementi, come Curiale, che hanno poi determinato la vittoria. Infine, relativamente, alla posizione di Giusti, la complessa attività di indagine e il contenuto univoco delle intercettazioni fanno emergere, senza ombra di dubbio, la sua responsabilità in merito ai fatti contestati sia per l’effettuazione di scommesse sulla gara Portogruaro-Crotone, sia per l’attivazione del meccanismo di effettuazione delle puntate attraverso la rete di contatti creata a tal fine. Allo stesso modo, Giusti deve essere ritenuto responsabile per l’omessa denuncia dell’illecito del quale era venuto a conoscenza nel corso dei colloqui intercorsi con Furlan”.
In relazione alle singole posizioni, la Commissione disciplinare nazionale ha ritenuto che, tra l’altro, assumano specifico rilievo:
- quanto a Agostinelli: la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., così derubricata l’originaria incolpazione di illecito sportivo, in relazione alla condotta tenuta in occasione della gara Portogruaro/Crotone del 29.5.2011;
- quanto a Dei: la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., così derubricata l’originaria incolpazione di illecito sportivo, in relazione alla condotta tenuta in occasione della gara Portogruaro/Crotone del 29.5.2011;
- quanto alla Società Portogruaro: la responsabilità oggettiva relativamente al comportamento dei propri tesserati Furlan, Agostinelli e Dei in relazione alla gara Portogruaro/Crotone del 29.5.2011, nei termini sopra precisati;
In merito alle sanzioni da applicare la Commissione Disciplinare Nazionale ha formulato alcune considerazioni in diritto rilevando che il principio della responsabilità oggettiva, pur se negli ultimi tempi ha subito una serie di attenuazioni in via applicativa, continua a fondarsi su criteri inderogabili. “In proposito, va ricordato come questa Commissione in tutti gli analoghi e recenti procedimenti nel caso di responsabilità oggettiva per illecito sportivo commesso da calciatori tesserati sia partita da una sanzione base di 2 punti di penalizzazione in classifica generale, oltre a una ammenda: tra tutti, si ricordino i precedenti della soc. Torino (Com. Uff. n.11 del 10.8.2012) e della soc. Sampdoria (Com. Uff. n.12 del 10.8.2012) che, nella corrente stagione sportiva, stanno scontando una penalizzazione di 1 punto in classifica generale maturata in sede di applicazione di sanzione ex art. 23 C.G.S., partendo da una sanzione base di 2 punti di penalizzazione in classifica generale. Per garantire una uniformità di giudizio e una situazione di par condicio fra squadre partecipanti allo stesso campionato attualmente in corso, quindi, appare corretta l’applicazione della sanzione di 2 punti di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente
stagione sportiva”.
In definitiva, la Commissione ha disposto l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ per il Sig. FURLAN Claudio, applicazione ex artt. 23 CGS della squalifica di anni 2 (due), mesi 2 (due), giorni 20 (venti) di cui mesi 6 (sei) già scontati, e, pertanto, da scontarsi residui mesi 20 (venti) e giorni 20 (venti);
▪ per il Sig. AGOSTINELLI Andrea squalifica per 1 (uno) mese;
▪ per il Sig. DEI David squalifica per 1 (uno) mese;
▪ per la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. penalizzazione di 2 punti, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013, e ammenda di € 10.000,00.
Avverso la detta decisione propone appello la società Calcio Portogruaro Summaga a r.l. chiedendo in via principale l’annullamento delle sanzioni irrogate, in subordine che sia inflitta la sola sanzione dell’ammenda, ed in via ulteriormente subordinata la riduzione della penalizzazione in classifica da due punti ad un punto. All’udienza di discussione del 17 gennaio 2013, l’appellante insisteva nelle proprie impugnazioni ed il Procuratore Federale formulava richiesta di conferma della decisione. Con comunicato pubblicato al termine dell’udienza le Sezioni Unite rendevano noto il dispositivo della propria pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.G.F. ritiene meritevole di accoglimento la richiesta subordinata di cui al ricorso in esame, per l’effetto rideterminando la sanzione da infliggersi complessivamente al Calcio Portogruaro in un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2012/2013, con annullamento dell’ammenda inflitta. In disparte la circostanza per cui il tentativo di alterazione (pareggio) non risulta comunque andato a buon fine, la stessa Commissione disciplinare nazionale osserva, con riferimento al contenuto delle intercettazioni dei colloqui intercorsi in data 28.5.2011 e 29.5.2011 tra il Furlan e Giusti, che il primo conferma reiteratamente al secondo “la volontà, apparentemente riferibile alla soc. Portogruaro o ad alcuni tesserati della stessa…di compromettere la gara con la soc. Crotone con il risultato del pareggio…”. Ancora la C.D.N. osserva che “Il materiale probatorio acquisito, difatti, all’infuori della posizione di Furlan che determina la responsabilità oggettiva della soc. Portogruaro, non consente di arrivare a un’affermazione di responsabilità di Agostinelli e di Dei” (anch’essi tesserati del Portogruaro). Del resto la C.D.N. riconosce che gli elementi emersi potevano insinuare il “dubbio circa l’esistenza di un accordo intercorso tra calciatori e tecnici delle due società finalizzato al raggiungimento del pareggio”. Ad avviso della C.D.N., “la chiave
di lettura di quanto accaduto fa venir meno la concatenazione logica del deferimento ai fini del concretizzarsi dell’illecito contestato tenuto conto che, mentre il riferimento larvato al “mister” è emerso solo nei colloqui giustificativi successivi alla gara, nessun altro elemento consente di poter ritenere coinvolti Agostinelli, Dei…”. In definitiva, la Commissione ha ritenuto “insufficiente la prova della responsabilità dei deferiti Agostinelli e Dei per la conclusione di un accordo, rimasto indimostrato, al fine dell’alterazione proibita dal C.G.S.”. Pertanto, previa sua derubricazione, la C.D.N. ha ritenuto il comportamento posto in essere da Agostinelli e Dei integrare esclusivamente
una violazione dell’art. 1 C.G.S.. Emerge dunque con nettezza la non ravvisabilità in capo ai due allenatori Agostinelli e Dei di alcun illecito sportivo, con conseguente venir meno, al riguardo, di qualsiasi coinvolgimento, sia pure a titolo oggettivo, del Portogruaro per l’imputazione di tale fattispecie. Rimane, ovviamente, la posizione del Furlan o meglio gli effetti che quanto a carico di questi accertato produce a titolo di responsabilità oggettiva in capo al Portogruaro. Furlan ha presentato, com’è noto, istanza di applicazione di sanzioni su richiesta ai sensi dell’art. 23 C.G.S., su cui la C.D.N. ha provveduto con ordinanza n. 3. La stessa C.D.N. osserva nella decisione oggetto di appello che “l’applicazione della sanzione su richiesta delle parti…non comporti una ammissione delle responsabilità da parte dell’istante né un accertamento della Commissione disciplinare in ordine alla fondatezza dei fatti contestati, limitandosi la Commissione ad accertare la correttezza della qualificazione dei fatti prospettati e la congruità della sanzione richiesta”. Siffatto condivisibile rilievo non può tuttavia non incidere, se non sull’an certamente nel quantum
della sanzione, al momento di ancorare ad un accertamento (in sede di patteggiamento) che è, come si è detto, limitato alla qualificazione dei fatti prospettati e neppure ricomprende quindi la stessa responsabilità del calciatore, la responsabilità oggettiva del club di appartenenza del tesserato. Dagli atti emerge con sufficiente e ragionevole chiarezza che la pur inequivoca (e censurabile) condotta del Furlan non riesce ad “attrarre” a sé quella di altri tesserati e così pure del club di appartenenza. La stessa C.D.N. ha osservato che è plausibile che il Furlan, “nel tentativo di evitare che Giusti lo ritenesse responsabile dell’accordo saltato e gli richiedesse la restituzione delle ingenti somme che lo stesso Furlan temeva avesse eventualmente scommesso, in parte anche anticipate anche per suo conto, non abbia esitato a coinvolgere chi rivestiva il ruolo più autorevole nello spogliatoio, ovvero l’allenatore, all’esclusivo fine di dare ulteriore credibilità alla propria versione. Non altrimenti si potrebbe spiegare la grande loquacità e le innumerevoli giustificazioni che hanno connotato il contenuto delle intercettazioni successive alla gara rispetto all’essenzialità di quelle antecedenti”. In altri termini, si delinea una condotta che, per quanto concerne i soggetti tesserati, appare investire in termini di illecito sportivo il solo Furlan, così come è del pari agevole rilevare la non materiale riferibilità di quanto accaduto alla società appellante. La quale ovviamente risponde comunque a titolo di responsabilità oggettiva e tuttavia, ad avviso della Corte, con inflizione a tale titolo di diversa ed inferiore sanzione che appare corretto complessivamente quantificare, per tutte le fattispecie imputate, come si è già detto, in 1 punto di penalizzazione in classifica. In tal senso depone l’esigenza oramai ripetutamente affermata da questa Corte, ed invero frequentemente richiamata anche dalla Commissione disciplinare nazionale, di applicare non acriticamente e meccanicisticamente la regola della responsabilità oggettiva, dovendo piuttosto questa essere in concreto attentamente graduata alla luce della circostanze di fatto, del coinvolgimento effettivo o meno della società, dei profili di vantaggio ovvero di danno alla stessa derivati dalle condotte imputate ai propri tesserati. Né, del resto, convince, ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare al Portogruaro a titolo di responsabilità oggettiva il criterio adottato dalla C.D.N. laddove questa richiama il dato per cui “in tutti gli analoghi e recenti procedimenti nel caso di responsabilità oggettiva per illecito
sportivo commesso da calciatori tesserati sia partita da una sanzione base di 2 punti di penalizzazione in classifica generale, oltre a una ammenda”, al fine ritenendo corretta l’applicazione della sanzione di 2 punti di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva “per garantire una uniformità di giudizio e una situazione di par condicio fra squadre partecipanti allo stesso campionato attualmente in corso”. Siffatto criterio presupporrebbe, infatti, una assoluta identità di situazioni che è evento ovviamente di pressoché impossibile verificazione, laddove il criterio per cui la sanzione deve essere aderente in concreto alle di volta in volta diverse evenienze si muove proprio nella direzione opposta a quella della uniformità preconfezionata. In definitiva, va accolta la richiesta subordinata, di cui al ricorso in esame, di riduzione complessiva della sanzione inflitta, portando i punti di penalizzazione da scontare nella Stagione calcistica 2012/2013 da due ad uno, con annullamento, altresì, della sanzione dell’ammenda (potendo ogni fattispecie considerarsi sanzionata equamente, a titolo di responsabilità oggettiva, nella penalizzazione come rideterminata). Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga di Portogruaro (Venezia) in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione inflitta alla penalizzazione di punti 1 da scontare nella corrente Stagione Sportiva. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 17 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO DAL CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 E AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 2 E 4, E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI PROPRI TESSERATI, FURLAN CLAUDIO, AGOSTINELLI ANDREA E DEI DAVID, IN RELAZIONE ALLA GARA PORTOGRUARO SUMMAGA/CROTONE DEL 29.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/1188PF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012)"