F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 01 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. GASPERINI GIAN PIERO SEGUITO GARA CAGLIARI/PALERMO DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 01 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. GASPERINI GIAN PIERO SEGUITO GARA CAGLIARI/PALERMO DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo
presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013)
In data 27 gennaio 2013 si è disputata la partita Cagliari/Palermo del Campionato di Serie A, terminata con il punteggio di 1 a 1. Dagli atti ufficiali di gara emerge l’espressione rivolta dall’allenatore Gian Piero Gasperini verso il Direttore di gara; per detto comportamento il Giudice sportivo ha inflitto al medesimo allenatore la sanzione di una giornata di squalifica con la motivazione: “per avere, al 46’ del secondo tempo rivolto al Quarto Ufficiale e quindi all’Arbitro espressioni ingiuriose” (referto Assistente, quarto Ufficiale). La U.S. Città di Palermo S.p.A. ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale ritenendo la decisione illegittima, erronea, infondata, o comunque abnorme ed eccessivamente afflittiva, in primis, in quanto il comportamento dell’allenatore non oltrepassava il limite della grave
offensività, ma si configurava al più irrispettosa , in secondo luogo ritenendo inoltre, nei motivi del ricorso presentato, che l’episodio si è svolto sul finire della la gara che, ad avviso dei reclamanti, ha avuto una gestione arbitrale piuttosto discutibile a causa di alcuni episodi di incerta interpretazione arbitrale, l’ultimo dei quali ha portato al pareggio della squadra dl Cagliari, fino al quel momento soccombente. Le frasi vanno pertanto inquadrate, secondo la difesa del reclamante, come sfogo personale e non deve intendersi attinente a contestazione all’operato dell’arbitro o qualificarsi come irriguardose. A sostegno della propria difesa vengono invocati numerosi precedenti di Giustizia Sportiva. Alla luce delle esposizioni fornite, viene richiesta dalla difesa del reclamante una revisione del provvedimento impugnato, mediante annullamento . Il Collegio Il reclamo merita parziale accoglimento per i seguenti motivi. In primo luogo si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo, alla luce degli atti del procedimento l’espressione utilizzata dall’allenatore squalificato è da qualificarsi piuttosto come integrante condotta irriguardosa o scomposta, ma non certo ingiuriosa. Invero, il concreto svolgimento dei fatti, come risulta dagli atti, anche in relazione alla concitazione che spesso accompagna il termine della gara, che nel caso di specie è stata caratterizzata dall’espulsione di un calciatore e da decisioni arbitrali contestate tecnicamente, porta a ritenere che le parole pronunciate dal reclamante assumono piuttosto le caratteristiche di comportamento irrispettoso e/o irriguardoso. Tale conclusione peraltro è in linea con i precedenti di questa Corte, pure richiamati dalla parte reclamante, (ex multis Com. Uff. SS/GdF 2012/2013 del 24/08/2012 –Caso Mazzarri Walter- ). Considerata, infine, l’assenza di specifici precedenti a carico del reclamante, si ritiene congrua, in relazione al comportamento posto in essere, piuttosto la sanzione dell’ammenda con diffida, nei termini quantificati in dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di
procedimento d’urgenza come sopra proposto dal dall’U.S. Città di Palermo S.p.A. di Palermo, commuta la sanzione inflitta al Sig. Gasperini Gian Piero nell’ammenda di € 10.000,00 unitamente alla diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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