F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 01 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. LS ARANOVA CEPRANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LS ARANOVA CEPRANO/WOMAN NAPOLI C5 DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 318 del 7.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 01 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. LS ARANOVA CEPRANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LS ARANOVA CEPRANO/WOMAN NAPOLI C5 DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 318 del 7.1.2013) La A.S.D. Aranova Ceprano (d’ora in avanti Aranova Ceprano) ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 318 del 7.1.2013 con la quale, in riferimento alla gara tra Aranova Ceprano e Woman Napoli C5, è stata comminata alla Aranova Ceprano la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6. A sostegno della impugnazione la Aranova Ceprano deduce la erroneità della decisione assunta dal Giudice sportivo il quale, individuando nella avvenuta violazione degli artt. 3 e 5 del Regolamento impianti sportivi, la ragione della irrogazione della sanzione avrebbe commesso un evidente errore di giudizio. Sostiene, al riguardo, la Aranova Ceprano che l’Arbitro sarebbe giunto alla errata determinazione di sospendere la gara in relazione alla inesistenza dell’impianto di areazione, ma senza dar peso al fatto che la tensostruttura con la quale era coperto il rettangolo di gioco fosse provvista di aperture laterali che consentivano una corretta aerazione. Il referto arbitrale avrebbe poi indotto in errore il Giudice sportivo sulla base di due ordini di ragioni. In primo luogo, in punto di fatto, il Giudice sportivo non avrebbe tenuto conto della circostanza che fino al 18° minuto la gara si era svolta regolarmente, senza l’insorgere di alcuna forma di condensa. In secondo luogo, sempre in punto di fatto, il Giudice non avrebbe tenuto conto che, fino a quel momento, le gare precedenti avevano avuto un regolare svolgimento e non si era mai presentato alcun inconveniente. Infine, sotto il profilo di diritto, il Giudice avrebbe errato nell’interpretare le disposizioni del Regolamento degli impianti di gioco le quali non imporrebbero la presenza di aeratori bensì si limiterebbero a prescrivere che l’areazione sia tale da impedire la formazione di condensa. La società ricorrente – si afferma – non avrebbe violato le disposizioni in parola in quanto l’aerazione della tensostruttura sarebbe stata perfettamente in linea con i parametri richiesti dall’art. 3 del Regolamento essendo dotata di tende laterali. Analogamente, si sostiene, non vi sarebbe stata violazione dell’art. 5 del Regolamento dal momento che la pavimentazione dell’area di gioco risultava conforme ai parametri imposti dalla disposizione in parola. In definitiva, sostiene la reclamante, l’episodio che ha determinato nell’arbitro la decisione della sospensione, cui è seguita la sanzione da parte del Giudice sportivo, sarebbe da considerare come “isolato, imprevisto ed imprevedibile”, di guisa che nessuna responsabilità potrebbe addebitarsi alla squadra Aranova Ceprano. Da qui la richiesta di annullamento della decisione del Giudice sportivo e la correlativa richiesta di proseguimento della gara a partire dal minuto in cui fu interrotta. Il reclamo è infondato e va respinto. Dalle circostanze indicate nel referto arbitrale e, soprattutto, da quelle riportate nel supplemento del rapporto di gara, emerge con assoluta chiarezza la grave insorgenza nel rettangolo di gioco del fenomeno della condensa. Tale fenomeno ha seriamente compromesso il gioco e, soprattutto, ha prodotto rovinose cadute di alcune atlete, entrambi della squadra Woman Napoli C5, sicchè, la sospensione, disposta dopo un sopralluogo in contraddittorio (con la presenza dell’atleta Emanuela Capuano capitano della Aranova Ceprano) appare atto dovuto ed imposto dalle circostanze. A poco rileva, pertanto, che tale fenomeno non si sarebbe mai verificato in precedenza e sarebbe emerso dopo oltre un quarto d’ora di gioco, così come del tutto insignificante appare la circostanza che la tensostruttura fosse fornita di parti laterali amovibili e non già del sistema di aerazione. Ciò che conta è l’effettivo verificarsi del fenomeno da una parte (con le gravi conseguenze di cui sopra) e la prova della insufficienza radicale dei meccanismi previsti ad evitare l’insorgenza del fenomeno. Né tanto meno può affermarsi che il fenomeno sia stato dovuto all’insorgenza di condizioni metereologiche del tutto eccezionali ed anomale che avrebbero reso insufficienti qualunque sistema di areazione. Il verificarsi di una simile situazione - che, effettivamente, ha indotto questa Corte (nel precedente citato dall’attuale reclamante) a concludere per l’esclusione di responsabilità della società- nella specie non risulta neanche dedotto dalla reclamante la quale non fa alcun richiamo in tutto il corpo dell’atto (nè, tanto meno, in alcun modo provato). Anche il referto arbitrale non contiene elementi dai quali ritenere che il fenomeno della condensa potesse riferirsi ad un accadimento atmosferico di carattere eccezionale. In conclusione la violazione del regolamento appare evidente in quanto il campo di gioco si è rivelato insufficientemente attrezzato per evitare il fenomeno della condensa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. LS Aranova Ceprano di Ceprano (Frosinone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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