F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 01 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.S.D. ORLANDIA 97 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI (NOTA N. 1060/1210PF11-12/MS/VDB DEL 3.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 01 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO DELL’A.S.D. ORLANDIA 97 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI (NOTA N. 1060/1210PF11-12/MS/VDB DEL 3.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)
L’A.S.D. Orlandia 97 propone ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di € 1500,00 alla stessa inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale con la decisione del 10 gennaio 2013 di cui al Com. Uff. n. 57/CDN. L’impugnata decisione è conseguenza dell’accertamento dei fatti di cui all’atto del 3.9.2012 con cui la Procura Federale ha deferito innanzi alla C.D.N.:
5) il sig. Leuccio Tonarelli, vice presidente dell’A.S.D. Orlandia 97, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per avere pronunciato una frase offensiva all’indirizzo della calciatrice Cristina Coletta e per averla colpita con un violento schiaffo sulla guancia destra, procurandole contusioni, giudicate guaribili in giorni 14, prorogate, successivamente, in ulteriori giorni 10 di riposo;
6) la sig.ra Cristina Coletta, all’epoca dei fatti calciatrice dell’A.S.D. Orlandia 97, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 15, commi 1 e 2, C.G.S. per essersi rifiutata di partire per Napoli per disputare l’ultima gara del campionato, per aver pronunciato all’indirizzo del sig. Leuccio Tonarelli una frase volgare ed offensiva e per avere sporto la querela contro il
medesimo predetto dirigente, che aveva colpito la stessa con un violento schiaffo sulla guancia destra, senza chiedere l’autorizzazione alla F.I.G.C. in deroga alla clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C.;
7) le calciatrici tesserate con la società A.S.D. Orlandia 97, Melania Ricci, Anna Morello, Clara Lazzara, Valentina Minciullo, Maria Cusmà Piccione, Fabiana Vitale, Rita Zodda, Nunziatina Spinella, Diletta Trassari, Gaia Fabio e Alessia Cianci, tutte tesserate, quantomeno all’epoca dei fatti, per l’A.S.D. Orlandia, per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per essersi rifiutate di proseguire la trasferta per Napoli per disputare l’ultima gara del Campionato Femminile di Serie A2, in segno di solidarietà in favore della collega Cristina Coletta;
8) la società A.S.D. Orlandia 97 (di seguito anche “Orlandia”) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, C.G.S..
L’indagine della Procura Federale trova avvio nella denuncia presentata in data 22.5.2012, allo stesso organo inquirente, dalla sig.ra Valeria Catania, presidente dell’A.S.D. Orlandia 97, con cui veniva segnalata la circostanza che in occasione della trasferta a Napoli per l’ultimo incontro di Campionato di Calcio Femminile, Categoria A2, che si sarebbe dovuto disputare il 6.5.2012 con la A.S.D. Carpisa/Yamamay Napoli, era insorta una lite tra il sig. Leuccio Tonarelli, allenatore e vicepresidente dell’Orlandia, e la calciatrice Cristina Coletta. Nell’occasione, quest’ultima, dopo
aver pronunciato frasi offensive nei confronti del dirigente, provocandone peraltro una reazione verbale, aveva abbandonato la comitiva dichiarando che non avrebbe partecipato alla trasferta. Le altre atlete, invece, ad eccezione di due, giunto a Messina l’automezzo utilizzato per la trasferta di cui si è detto, avevano manifestato la decisione di interrompere la trasferta medesima e fare, quindi, rientro ai rispettivi propri domicili, giustificando la loro decisione in relazione al loro stato d’animo conseguente alla gravità dei fatti accaduti e, così, obbligando la società a comunicare alla squadra ospitante, la rinuncia a partecipare alla gara, con le conseguenze che tale atto comportava. Vista la denuncia, la Procura Federale attivava una approfondita indagine, provvedendo anche all’audizione dei soggetti in qualche modo coinvolti nella vicenda, e giungeva alle conclusioni di cui all’atto di deferimento, di seguito, in sintesi, riassunte. Le calciatrici Coletta e la Cianci, militanti con l’Orlandia da 3 anni, beneficiavano di un alloggio loro fornito dalla società. Le predette avrebbero dovuto lasciare detto alloggio al termine del campionato in corso. Per questo motivo le due atlete avevano richiesto al Tonarelli di poter portare con sé, in occasione della trasferta a Napoli, i bagagli contenenti gli effetti personali che avrebbero poi consegnato ai famigliari venuti a Napoli per assistere all’incontro di calcio. Secondo la versione dei fatti come rappresentati dalle due calciatrici, il Tonarelli avrebbe risposto evasivamente, riservandosi la decisione prima della partenza. Risposta in realtà mai pervenuta. Il 5 maggio in occasione del raduno per la trasferta, la Coletta e la Cianci erano rimaste presso l’abitazione per il confezionamento dei bagagli contenenti gli oggetti personali, che avevano, poi, inviato insieme alle borse da gioco sull’auto di una compagna di squadra, Nunziatina Spinella. Mentre attendevano l’arrivo del pullman, erano state raggiunte da una telefonata di una loro compagna che le avvisava che, attese le limitate dimensioni dell’automezzo ed il relativo ridotto spazio a disposizione per le borse da gioco, il Tonarelli non aveva caricato il bagaglio, lasciandolo presso la sede della società. Tale decisione avrebbe irritato a tal punto la Coletta che, a suo dire, all’arrivo del pullman, era salita a bordo e recuperata la propria borsa, aveva comunicato al Tonarelli che non sarebbe partita per Napoli, non essendo sua intenzione viaggiare in condizioni “tanto disagiate”. Visto il fermo atteggiamento della calciatrice decisa a non partire, nonostante l’intervento del Tonarelli, quest’ultimo aveva una reazione che culminava in una frase offensiva, pronunciata in siciliano “cacà Coletta” (sostanzialmente equivalente al “vaff……”). A dire della stessa calciatrice, ciò determinava una altrettanto offensiva reazione della stessa, che apostrofava il vicepresidente con un “vaff…… tu”. Sempre a dire della Coletta, in conseguenza di questa frase il Tonarelli si sarebbe scagliato contro la giovane calciatrice e, malgrado la presenza della calciatrice Cianci che si frapponeva tra i due, il Tonarelli sarebbe riuscito a colpire con un “ceffone” la ragazza. Il conseguente parapiglia scatenatosi veniva subito sedato dall’intervento dell’altro dirigente sig. Fogliani, che allontanava il Tonarelli, mentre alcune compagne di squadra cercavano di rasserenare gli animi. Sedata la lite, la Coletta si allontanava mentre il pullman con a bordo le altre calciatrici partiva verso Messina, ove giunto, le calciatrici comunicavano, tramite il loro capitano Anna Morello, l’intenzione di non proseguire il viaggio, considerata la gravità dei fatti accaduti e, anzi, la
volontà di fare rientro a Capo d’Orlando con un diverso mezzo di trasporto. Decisione, questa, dalla quale si dissociavano solo due calciatrici (Sardu e Soro). Preso atto dell’accaduto alla società non era rimasto altro che comunicare alla Carpisa- Yamamay Napoli la propria impossibilità di presentarsi per la disputa della gara. La Coletta, riferiti i fatti così come prima esposti indicava, a conferma degli stessi, le persone presenti e, segnatamente, la calciatrice Cianci che, trovandosi a stretto contatto con l’amica, aveva in parte subito l’aggressione del Tonarelli nel momento in cui questi aveva colpito, con un violento schiaffo, la Coletta. Quest’ultima, inoltre, aggiungendo di essere stata, in passato, oggetto di poco gradite espressioni a sfondo sessuale, da parte del Tonarelli, riferiva che dopo l’accaduto, a causa del permanere di un forte dolore al viso, era stata costretta a recarsi al pronto soccorso dell’Ospedale civico accompagnata dalla mamma di una compagna, la sig.ra Vanessa Iuculano, ove le veniva diagnosticata “una contusione Temporo-mandibolare dx post-traumatica con una prognosi di gg. 14”. Successivamente, quindi, si era recata al locale Commissariato di polizia per sporgere denuncia-querela, per i reati di “lesioni, ingiurie e minacce”.
La Procura Federale sentiva anche il Tonarelli, che, pur sostanzialmente ammettendo la lite, negava di aver rivolto frasi offensive alla Coletta e, soprattutto, di averla colpita con uno schiaffo al volto. Venivano, inoltre, sentiti, oltre al dirigente accompagnatore sig. Fogliani, anche tutte le atlete partecipanti alla trasferta, con esito contrastante non avendo le più, visto o ritenuto di riferire l’episodio dello schiaffo. Ad eccezione delle due calciatrici Sardu e Soro, tutte le altre, però, ammettevano di essersi rifiutate di proseguire la trasferta per Napoli e di rientrare in sede con il pullman. Disposto il deferimento, nei termini sopra precisati, la C.D.N. fissava la seduta per la discussione. Le calciatrici depositavano memoria difensiva con la quale, in via principale, chiedevano il proscioglimento con riferimento alla contestazione di aver rifiutato di proseguire il viaggio alla volta di Napoli e quindi per la mancata partecipazione alla relativa gara di campionato, adducendo di aver assunto la decisione in presenza di uno stato di necessità causato dal fatto ingiusto posto in essere dal Tonarelli, che avrebbe provocato in tutte le giovani il comprensibile timore che potesse compiere atti violenti anche nei loro confronti. In subordine, le calciatrici chiedevano l’applicazione di una sanzione mite. In ordine alla contestazione, mossa alla sola Coletta, di violazione della c.d. clausola compromissoria, prevista dall’art. 30 dello Statuto, per aver sporto denuncia-querela nei confronti del dirigente Leuccio Tonarelli, senza aver prima richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione F.I.G.C., si richiedeva il proscioglimento sotto un duplice profilo: assenza dell’elemento soggettivo e perseguibilità d’ufficio del reato. All’inizio della seduta innanzi alla C.D.N., Cianci Alessia, Cusmà Piccione Maria, Morello Anna, Radice Melania, Minciullo Valentina, Trassari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara, tramite il proprio difensore, depositavano istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. Su detta istanza la Commissione adottava la seguente ordinanza: “rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, le Signore Cianci Alessia, Cusmà Piccione Maria, Morello Anna, Radice Melania, Minciullo Valentina, Trassari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara, tramite il proprio difensore [“pena base, per tutte, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate ciascuna, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a 1 gara, da scontarsi in gare ufficiali;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono
accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti delle predette”.
Il procedimento proseguiva, quindi, nei confronti delle altre parti deferite. Il rappresentante della Procura Federale, riportandosi al deferimento, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per 2 giornate ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali alle calciatrici Maria Rita Zodda e Nunziatina Spinella; squalifica per mesi 6 e ammenda di € 500,00 alla calciatrice Cristina Coletta; inibizione di anni 1 al dirigente Leuccio Tonarelli; ammenda di € 1.500,00 per la Società A.S.D. Orlandia 97. Il legale della Coletta, si riportava, invece, alle memorie difensive, chiedendo
l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. All’esito del dibattimento la C.D.N. riteneva «ampiamente provati» i fatti nella loro obbiettiva gravità. In particolare, ritiene il Giudice di prime cure, che «non sembra potersi revocare in dubbio che il Tonarelli abbia colpito la Coletta con un violento schiaffo, fatto questo estremamente grave che si pone come causa prima di quanto poi accaduto». Secondo la Commissione la circostanza trova conferma non solo nelle affermazioni della Coletta, ma anche nelle affermazioni della Spinella, della Zodda «e soprattutto dalla Cianci (all. 14) le cui dichiarazioni in ordine agli accadimenti, appaiono precise e circostanziate». Ma ciò che elimina ogni residuo dubbio, a dire della C.D.N., «è il certificato del pronto soccorso del nosocomio di S. Agata di Militello rilasciato in data 5.5.2012 alle ore 13,26 (poco dopo i fatti) in cui è riportata la diagnosi di “trauma emivolto dx con sospetta lussazione mandibolare”. La C.D.N. reputa, poi, «ininfluente, ai fini della sanzione, appurare se le espressioni offensive siano state pronunciate prima dal Tonarelli o dalla Coletta, essendo le stesse comunque sufficienti ad integrare, per entrambi la violazione contestata con l’atto di incolpazione; così come, per la Coletta, il manifestato rifiuto di partire e la violazione della clausola compromissoria, realizzatasi con la presentazione della denuncia-querela, costituiscono una palese violazione degli artt. 1 comma 1 e 2 e dell’art. 15 C.G.S. La Coletta, infatti, ha ammesso di essersi rifiutata di partire per Napoli, di aver profferito frasi offensive all’indirizzo del proprio dirigente Tonarelli ed infine di aver presentato nei confronti di quest’ultimo una denuncia-querela, senza richiedere la prescritta autorizzazione». In ordine alla violazione della c.d. clausola compromissoria, secondo la C.D.N. «non può invocarsi, come prospettato nell’atto difensivo, né la carenza dell’elemento soggettivo essendo la presunta azione della denuncia-querela, un atto assolutamente volontario, né tantomeno la ipotizzata perseguibilità d’ufficio dei fatti essendo gli stessi al momento della presentazione dell’atto
introduttivo perseguibili a querela di parte per essere la prognosi indicata dai sanitari del p.s. inferiore ai 20 giorni».
Quanto, poi, al rifiuto di partire manifestato dalla calciatrice Coletta ancor prima degli accadimenti di cui trattasi, lo stesso non potrebbe essere giustificato dal diniego espresso dal Tonarelli, di non caricare i bagagli personali. Sotto il profilo sanzionatorio, ritiene la C.D.N. che si debba tener conto del fatto che «le violazioni poste in essere dalla Coletta sono la diretta conseguenza del comportamento assolutamente deprecabile ed insensato compiuto dal Tonarelli, e pertanto potrà essere contenuta nel minimo edittale di mesi sei di squalifica ed € 500,00 di ammenda. Sono altresì responsabili, per il rifiuto di recarsi a Napoli per la gara con la Società ASD Carpisa tutte le calciatrici deferite, la maggior parte delle quali hanno definito il presente giudizio, con il patteggiamento. Alle restanti due Maria Rita Zodda e Nunziatella Spinella deve essere inflitta la sanzione di due turni di squalifica. La sanzione più grave deve essere posta a carico del Tonarelli, non tanto e non solo per aver fatto ricorso alla violenza, ma anche e soprattutto perché per il ruolo rivestito avrebbe dovuto gestire la situazione venutasi a creare con maggior senso di responsabilità. Sanzione equa appare quella di anni tre di inibizione. La società A.S.D. Orlandia 97, deve essere sanzionata con un’ammenda di € 1.500,00». Avverso la predetta decisione propone reclamo l’A.S.D. Orlandia 97, evidenziando come sia stata la stessa società, per il tramite del suo presidente, a denunciare i fatti di cui trattasi alla Procura Federale. Sottolinea, inoltre, la reclamante società come «oltre a subire la sconfitta per mancata presentazione alla gara, ha avuto assegnato dal Giudice Sportivo 1 punto di penalizzazione in classifica e addirittura una multa di € 3.000,00 (». Insomma, la società Orlandia avrebbe già subito pesanti sanzioni, oltre ad un rilevante danno all’immagine «che si era costruita negli anni anche con enormi sacrifici» e, pertanto, la stessa reclamante, a suo dire, dovrebbe «essere esclusa da ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, avendo la stessa messo in atto ogni adempimento per poter affrontare la trasferta
(Bus, Hotel, materiale sportivo etc.) rimanendo anzi, la stessa Società danneggiata sotto molteplici profili dal comportamento messo in atto dai propri tesserati». Conclude, quindi, la reclamante chiedendo che l’adìta Corte voglia «riformare in tutto o in parte la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale». Ritiene questa C.G.F. che il reclamo proposto dalla società Orlandia meriti accoglimento e che la sanzione inflitta dalla C.D.N. possa essere ridotta.
In tal ottica, ritiene questa Corte che possa essere valorizzata la circostanza che è stata la stessa società oggi reclamante a denunciare prontamente i fatti che hanno, poi, permesso una tempestiva indagine della Procura Federale e l’accertamento dei medesimi come, poi, confluiti nel deferimento di cui trattasi. Nella stessa direzione della riduzione della sanzione milita poi altra considerazione. L’Orlandia, come detto, è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte dei propri tesserati. Ed in tal ottica, per quanto rileva ai fini del presente procedimento, non può non tenersi conto del fatto che, in parziale accoglimento dei separati autonomi reclami proposti dai propri tesserati principali protagonisti della vicenda, la sanzione a ciascuno degli stessi inflitta in primo grado è stata ridotta. Di conseguenza, dunque, ritiene questa Corte possibile la riduzione anche della sanzione irrogata alla società a titolo, appunto, come detto, di responsabilità oggettiva. In definitiva, una complessiva rivalutazione della posizione e del comportamento tenuto nell’occasione dalla società e dal suo presidente, alla luce dell’esito dei giudizi d’appello proposti dal Tonarelli e dalla Coletta, conducono alla rideterminazione della sanzione dell’ammenda, nella misura di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Orlandia 97 di Capo d’Orlando (Messina), riduce la sanzione inflitta ad € 800,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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