F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 01 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOZZANGA DANIELE SEGUITO GARA CALCIO CATANIA/VICENZA DEL 13.1.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n.67 del 16.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 01 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOZZANGA DANIELE SEGUITO GARA CALCIO CATANIA/VICENZA DEL 13.1.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n.67 del 16.1.2013) La società Calcio Catania S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Daniele Bozzanga a seguito della gara del Campionato Nazionale Allievi Professionisti Serie A, Calcio Catania/Vicenza, del 13.1.2013. Il predetto calciatore, come si evince dal rapporto del direttore di gara, protestava vivacemente l'ammonizione ricevuta andando verso l'arbitro e sbattendogli il suo petto contro con forza quasi facendolo cadere all'indietro e pronunciandogli contro una frase offensiva. La società ricorrente non nega i fatti così come descritti e, tuttavia, ritiene che la squalifica sia eccessiva visto che con il petto non si può colpire un'altra persona e visti anche i precedenti, dove comportamenti ben più gravi sono stati sanzionati con pene inferiori. La sezione osserva come effettivamente il comportamento sanzionato, pur essendo grave, non può qualificarsi come un'aggressione in senso tecnico trattandosi piuttosto di un modo non proprio ortodosso di manifestare il proprio disappunto. Inoltre, dai precedenti specifici richiamati dalla società ricorrente effettivamente risulta come fatti ben più gravi, che hanno visto l'uso delle mani e dei piedi nei confronti dell'arbitro, siano stati puniti meno gravemente. Pertanto si stima equo ridurre la pena irrogata a quattro giornate anziché cinque. In conclusione il reclamo va parzialmente accolto. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania di Catania, riduce la sanzione inflitta al calciatore Bozzanga Daniele a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it