F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 01 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO DELL’A.S.C. D. JORDAN AUFUGUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE BENNARDO CARMEN INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING LOCRI C5 FEMMINILE/JORDAN AUFUGUM DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.371 del 24.1.2013) 8. RICORSO DELL’A.S.C. D. JORDAN AUFUGUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE MIRAFIORE GIUSEPPINA INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING LOCRI C5 FEMMINILE/JORDAN AUFUGUM DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.371 del 24.1.2013) 9. RICORSO DELL’A.S.C. D. JORDAN AUFUGUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE PARISI BARBARA INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING LOCRI C5 FEMMINILE/JORDAN AUFUGUM DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.371 del 24.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 01 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO DELL’A.S.C. D. JORDAN AUFUGUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE BENNARDO CARMEN INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING LOCRI C5 FEMMINILE/JORDAN AUFUGUM DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.371 del 24.1.2013) 8. RICORSO DELL’A.S.C. D. JORDAN AUFUGUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE MIRAFIORE GIUSEPPINA INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING LOCRI C5 FEMMINILE/JORDAN AUFUGUM DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.371 del 24.1.2013) 9. RICORSO DELL’A.S.C. D. JORDAN AUFUGUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE PARISI BARBARA INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING LOCRI C5 FEMMINILE/JORDAN AUFUGUM DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.371 del 24.1.2013) La società A.S.C.D. Jordan Aufugum in persona del presidente pro tempore, ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, che ha irrogato la pena della squalifica di 3 giornate alla calciatrice Carmen Bennardo e 2 giornate alle calciatrici Giuseppina Mirafiori e Barbara Parisi, come si evince dal Com. Uff. n. 371 del 24.1.2013. Le predette calciatrici, come si evince dalla nota redatta dal primo assistente della gara Sporting Locri C5 Femminile contro Jordan Aufugum del 20.1.2013 , hanno, la prima, rivolto agli arbitri frasi gravemente minacciose, dopo essere stata espulsa per somma d'ammonizioni e, le seconde, per aver rivolto all'arbitro frase offensiva. La società ricorrente ritiene che la squalifica sia eccessiva visto che non hanno avuto nessun tipo di comportamento scorretto nei confronti degli avversari e soprattutto non hanno assolutamente offeso i direttori di gara. La sezione rileva che il rapporto del giudice di gara, la cui veridicità non può essere messa in dubbio dalle apodittiche affermazioni contenute nel ricorso, descrive in maniera circostanziata il comportamento delle calciatrici sanzionato e pertanto, su questa base, è del tutto verosimile che esse abbiano ottenuto il comportamento violento e scorretto. Pertanto il reclamo va rigettato e la decisione del giudice sportivo va integralmente confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.C. D. Jordan Aufugum di Montalto Uffugo (Cosenza). Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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