F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 172/CGF del 08 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/LAZIO TIM CUP DEL 22.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 134 del 24.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 172/CGF del 08 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/LAZIO TIM CUP DEL 22.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 134 del 24.1.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 134 del 24.1.2013, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 alla società F.C. Juventus S.p.A.. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Juventus/Lazio Tim Cup disputato il 22.1.2013, sostenitori della Juventus, al 33° del secondo tempo, indirizzavano alla tifoseria di altra squadra un coro costituente espressione di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza; recidiva. Avverso tale provvedimento la società F.C. Juventus S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.1.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.2.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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