F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 28 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO S.S. EBOLITANA CALCIO 1925 AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. GIULIO EROS CLEMENTE; – AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III), “CRITERI SPORTIVI ED ORGANIZZATIVI” PUNTO 6 DI CUI AL COM. UFF. N. 158/A DEL 29 APRILE 2011 (NOTA N. 2925/61 PF12-13/SP/PP DEL 19.11.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 28 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 20 Marzo 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO S.S. EBOLITANA CALCIO 1925 AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. GIULIO EROS CLEMENTE; - AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III), “CRITERI SPORTIVI ED ORGANIZZATIVI” PUNTO 6 DI CUI AL COM. UFF. N. 158/A DEL 29 APRILE 2011 (NOTA N. 2925/61 PF12-13/SP/PP DEL 19.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013) La società S.S. Ebolitana Calcio 1925 S.r.l. propone appello avverso le sanzioni della inibizione per mesi 2 del sig. Giulio Eros Clemente (Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore), nonché dell’ammenda di € 20.000,00 inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 59/CDN del 16 gennaio 2013, in esito al deferimento del Procuratore Federale del 19 novembre 2012, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al criterio previsto dal Titolo III (“criteri sportivi ed organizzativi”), punto 6, del Com. Uff. n. 158/A del 29 aprile 2011. Il suddetto deferimento ha origine dagli accertamenti e dalle conseguenti valutazioni svolte dall’organo requirente federale in relazione alla nota del 3 luglio 2012 con la quale la Commissione criteri sportivi ed organizzativi presso la F.I.G.C. comunicava di aver riscontrato che, con riferimento al Com. Uff. n. 158/A del 29 aprile 2011, titolo III, punto 6, la società S.S. Ebolitana 1925 S.r.l. non ha partecipato con alcun rappresentante all’incontro sul tema della formazione e della lotta al doping, organizzato a Roma dalla F.I.G.C. di concerto con la Lega italiana calcio professionistico in data 11 maggio 2012, non tenendo, così, fede agli impegni assunti con la dichiarazione resa ai sensi della predetta disposizione. Ritenuto che detta condotta, ascrivibile al sig. Clemente Giulio Eros, amministratore unico e legale rappresentante della società reclamante, integra la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al criterio previsto dal suddetto punto 6 del titolo III del Com. Uff. n. 158/A del 2011 e che della stessa debba, altresì, risponderne, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. la S.S. Ebolitana 1925 S.r.l., il Procuratore Federale deferiva, appunto, alla Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Clemente Giulio Eros e la società Ebolitana 1925 S.r.l.. Alla seduta innanzi alla CDN il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 2 di inibizione, per il sig. Giulio Eros Clemente; euro 20.000 di ammenda, per la S.S. Ebolitana 1925 S.r.l.. La C.D.N., «ritenuto che la mancata partecipazione all’incontro organizzato a Roma in data 11 giugno 2012 risulta confermata in atti e nessuna giustificazione è stata fornita per tale mancata partecipazione» e «considerato che tale mancata partecipazione in relazione a quanto previsto dal Titolo III “Criteri sportivi e organizzativi”, punto 6, di cui al Com. Uff. 158/A del 29 aprile 2011, integra una violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.», in accoglimento del deferimento irrogava le sanzioni richieste dalla Procura Federale, valutatane «la congruità». Avverso la suddetta decisione propone reclamo la società S.S. Ebolitana Calcio 1925 S.r.l.. Eccepisce, anzitutto, la società reclamante la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Lamenta, infatti, a tal proposito, la mancata comunicazione dell’avviso di convocazione per l’udienza dibattimentale del 16 gennaio 2013 dinanzi alla C.D.N.; avviso che, a dire della reclamante, non sarebbe stato comunicato agli indirizzi presenti presso gli organi federali. In particolare, l’Ebolitana deduce di aver comunicato «all’Organo federale competente dapprima, in data 3 gennaio 2012, che il proprio recapito telefonico e fax fosse (ed è) il seguente numero: 0828/332893 e poi, in data 1 marzo 2012, che la propria sede legale fosse (ed è) ubicata in Eboli (SA) alla via dell’Atletica, no, 84025, così come attestato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico». Nel merito, la reclamante deduce «palese insussistenza ed infondatezza degli addebiti ascritti al sig. Giulio Eros Clemente nonché, in via diretta, alla società S.S. Ebolitana Calcio 1925 S.r.l.», evidenziando, in tal ottica, come la mancata partecipazione all’incontro sul tema della formazione e della lotta al doping, organizzato a Roma dalla F.I.G.C. di concerto con la Lega italiana calcio professionistico, in data 11.6.2012 sia dipesa da un «malore fisico occorso al sig. Giulio Eros Clemente, così come certificato dal dottore Alfonso Medugno, medico chirurgo presso l’ASL SA 207 – Distr 64 di Eboli (SA) –». Più precisamente, prosegue la società reclamante, «il dr. Medugno riscontrava al sig. Clemente una lombosciatalgia con prognosi di sette giorni e, pertanto, il Dirigente campano, per motivi contingenti di salute, era costretto a non poter partecipare all’evento di cui è causa». Tale circostanza, continua l’Ebolitana, «assurge in maniera incontrovertibile a piena ed idonea giustificazione per la vicenda che qui ci occupa, con conseguente totale proscioglimento da ogni addebito dei soggetti deferiti». Conclude, pertanto, l’Ebolitana Calcio, chiedendo: «a) in via preliminare e pregiudiziale, annullare l’impugnata delibera per violazione delle norme sul contraddittorio con il conseguente rinvio all’Organo di prime cure per l’esame del merito ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 4, ultimo capoverso del C.G.S.; b) nel merito, prosciogliere il sig. Giulio Eros Clemente nonché la S.S. Ebolitana Calcio 1925 S.r.l. da ogni addebito, con conseguente annullamento delle sanzioni comminate agli stessi dalla Commissione Disciplinare Nazionale». Dopo una prima seduta, poi rinviata su richiesta della società reclamante, all’odierna udienza innanzi a questa C.G.F. è comparso il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Nessuno è comparso per la società S.S. Ebolitana Calcio 1925 S.r.l.. Il reclamo non può trovare accoglimento. L’eccezione preliminare è destituita di fondamento. L’avviso di convocazione per il giudizio di primo grado appare essere stato ritualmente comunicato via telefax alla società Ebolitana. Ad ogni buon conto, la società reclamante ha avuto la possibilità di difendersi ampiamente nel merito innanzi a questa Corte, così come ha effettivamente fatto, svolgendo tutte le deduzioni ed eccezioni ritenute opportune. La constatata sostanziale assenza di lesione dei diritti di difesa, alla luce dell’effetto devolutivo pieno del reclamo, rende, pertanto, superflua ogni altra considerazione ed un ulteriore esame dell’eccezione de qua, ritenendo questa C.G.F. di poter decidere la causa nel merito. Del resto, l’oggetto del giudizio di questa Corte è pur sempre, alla fine, l’intera questione controversa e ciò consente di pronunciare una statuizione sostitutiva della decisione sulla domanda che, dunque, nuovamente accolga oppure respinga la domanda stessa, riformando o confermando la sentenza di primo grado, sia pure sulla base della diversa soluzione offerta con i motivi di gravame effettivamente proposti. Nel presente grado d’appello, insomma, continua la pendenza della causa originaria e la cognizione sull’intero rapporto controverso dedotto in giudizio, seppur limitato – nella sua latitudine litigiosa – in modo funzionale all’esigenza di rivedere la soluzione delle questioni su cui insistono i motivi d’appello. Del pari prive di fondamento sono le argomentazioni allegate dalla reclamante ai fini di giustificare la mancata partecipazione all’incontro sul tema della formazione e della lotta al doping, organizzato a Roma, in data 11.6.2012, dalla F.I.G.C. di concerto con la Lega italiana calcio professionistico. In tale prospettiva occorre, in primo luogo, ricordare che tra gli adempimenti cui sono tenute le società professionistiche il punto 6, del titolo III (“Criteri sportivi ed organizzativi”), di cui al Com. Uff. n. 158/A del 29 aprile 2011 prevede quello del deposito presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi di una «dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a partecipare nella Stagione Sportiva 2011/2012 ad almeno due incontri organizzati dalla F.I.G.C. sul tema della formazione e della lotta al doping». Lo stesso titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2012/2013 dispone che l’inosservanza degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui al punti da 1 a 6 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad € 40.000,00 per le società di Serie A e B e ad € 20.000,00 per le società di prima e seconda divisione. Questo il quadro normativo. Quanto ai fatti, occorre muovere dalla nota in data 28 giugno 2012 con la quale la Commissione criteri sportivi ed organizzativi segnalava alla Procura Federale di aver riscontrato l’inosservanza del seguente adempimento: «in occasione dell’incontro sul tema della formazione e della lotta al doping, organizzato a Roma dalla F.I.G.C. di concerto con la Lega italiana calcio professionistico in data 11 giugno 2012 non risulta la presenza di alcun rappresentante della società S.S. Ebolitana 1925 S.r.l.». Allegato alla nota vi è anche il foglio di attestazione delle presenze, relativo all’incontro del 11.6.2012, ove, appunto, non risulta alcuna sottoscrizione in corrispondenza della predetta Società. Pacifica, dunque, la mancata partecipazione della società reclamante all’incontro di cui trattasi. A giustificazione di siffatta mancata partecipazione la società reclamante invoca il legittimo impedimento del legale rappresentante, allegando, a tal fine, attestazione medica ove si certifica «che il sig. Clemente Giulio Eros […] è affetto da lombosciatalgia. Prognosi sette giorni per le cure del caso». Osserva questa Corte come la suddetta causa di giustificazione sia stata addotta solo in questa sede. Nessuna certificazione risulta, invece, inviata alla Commissione criteri sportivi ed organizzativi e, comunque, agli organizzatori dell’incontro sul tema della formazione e della lotta al doping tenutosi a Roma in data 11 giugno 2012. Né tale circostanza è stata rappresentata e documentata all’atto del deferimento. La circostanza dedotta dalla reclamante non può, dunque, costituire, nel caso di specie, una valida causa scriminante, idonea ad escludere la responsabilità in ordine all’illecito di cui al capo d’incolpazione e, comunque, l’antigiuridicità “sportiva” della condotta di cui trattasi. A prescindere dalle suddette considerazioni occorre, poi, tenere, in ogni caso, presente che il certificato medico dimesso a supporto della tesi difensiva prospettata dalla società reclamante è datato 8.6.2012. Orbene, considerato che l’evento formativo di cui trattasi era stato programmato per la data del 11.6.2012, ben aveva – il presidente pro-tempore della S.S. Ebolitana 1925 S.r.l. – la possibilità di esercitare i propri poteri di delega, così garantendo, comunque, la partecipazione della società all’incontro romano. Peraltro, occorre anche evidenziare, per completezza, come acquisita agli atti del presente giudizio vi sia, una nota della Lega italiana calcio professionistico, datata 25 maggio 2012, indirizzata alla F.I.G.C., nella quale si auspica l’organizzazione di «un incontro supplementare per tutte le società che non hanno potuto partecipare alla riunione del 8 marzo u.s. presso il Museo del Calcio». La nota della predetta Lega prosegue segnalando le società interessate all’incontro, tra cui, appunto, la S.S. Ebolitana 1925 S.r.l. Se ne ricava, dunque, che già l’Ebolitana 1925 S.r.l. non aveva preso parte ad altro incontro sul tema di cui trattasi e, pertanto, maggior cura avrebbe dovuto prestare in occasione del nuovo incontro organizzato proprio per quelle società non presenti al precedente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Ebolitana di Eboli (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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