COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 15 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 93. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VINCENZO FRESOLONE (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI BATTIPAGLIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 15 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 93. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VINCENZO FRESOLONE (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI BATTIPAGLIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 26 settembre 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 13 luglio 2011, prot. 306/029, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; visto che, nella riunione del 15.10.2012, la seduta è stata rinviata per errore nella comunicazione di convocazione, alla riunione del 19.11.2012; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 19 novembre 2012 sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il deferito, sig. Vincenzo Fresolone. L'indicato rappresentante della Procura Federale descrive brevemente i fatti di imputazione nei confronti del deferito, sig. Vincenzo Fresolone, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Battipaglia, il quale, durante la gara Vibo Villa / Rofrano del 10.04.2010, avrebbe alzato il dito medio (della mano destra) verso il pubblico, in senso offensivo. Il sig. Fresolone, in sua difesa, precisa che, realmente, si era rivolto verso il pubblico, alzando però la mano sinistra e soltanto indicando il dito anulare per mostrare che non portava la fede, al fine di rispondere ad invettive del pubblico, che usava l’espressione “cornuto”. Precisa, altresì, che il pubblico aveva ben inteso tale gesto, dato che, da quel momento, il termine “cornuto” veniva sostituito da altro termine. Il rappresentante della Procura Federale, nella persona del sostituto avv. Alfredo Sorbo, chiede nelle sue conclusioni, l’applicazione della sanzione dell’inibizione per anni uno. Il sig. Fresolone dichiara di non aver altro da aggiungere e si rimette al giudizio della Commissione. Questa C.D.T., esaminata tutta la documentazione dell’atto di deferimento, avendo per oggetto un presunto gesto volgare ed offensivo rivolto al pubblico dall’arbitro effettivo, sig. Vincenzo Fresolone, in occasione della gara Vibo Villa / Rofrano, da lui diretta in data 10.04.2010; vista la proposta di deferimento inoltrata dal Procuratore Federale Vicario, avv. Alfredo Mensitieri, del 13.07.2011; ascoltata la deposizione del sig. Vincenzo Fresolone, il quale ha ribadito quanto già dichiarato alla Procura Federale e precisamente di non aver alzato il dito medio della mano destra verso il pubblico, ma di aver mostrato l’anulare della mano sinistra ai sostenitori locali (i quali lo appellavano con la dicitura “cornuto”), al solo fine di dimostrare di non essere sposato; ritenuto che tale linea difensiva è stata già smentita dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente del Vibo Villa, sig. Biagio Pifano; che la giustificazione del sig. Fresolone Vincenzo non era altro che mettere in evidenza che, com nque, ci troviamo di fronte ad un direttore di gara che, invece, di preoccuparsi di portare avanti una gara in modo corretto, assume un atteggiamento di sfida nei confronti del pubblico, per poi giustificarlo con una tesi, invero, infantile e puerile, oltre che priva di qualsiasi senso logico (si potrebbe mai pretendere che sia credibile una versione riferita ad una vicenda, relativa oltretutto ad una distanza così considerevole?); che la condotta tenuta dall’arbitro, sig. Fresolone Vincenzo, è reprensibile e disdicevole; sentita la richiesta della Procura Federale, nella persona del suo rappresentante sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che ha chiesto la sanzione dell’inibizione per anni uno; visto l’art. 1, comma 1, del codice di giustizia sportiva, accoglie la richiesta della Procura Federale. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al sig. Vincenzo Fresolone, all’epoca dei fatti, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Battipaglia, la sanzione dell’inibizione di anni uno.
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