COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 15 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 89. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CASORIA C5 – GARA CASORIA C5 / MARAVILHA FUTSAL DEL 2.02.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 90 del 15 Marzo 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
89. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CASORIA C5 – GARA CASORIA C5 / MARAVILHA FUTSAL DEL 2.02.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, in due distinte sedute, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 78 del 7.02.2013, pag. 1635, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica, per otto giornate di gara, a carico del calcettista Iodice Giuseppe. Con atto trasmesso nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha chiesto la riduzione della cennata sanzione a carico del proprio tesserato Iodice Giuseppe. Invero, la reclamante nega che i fatti addebitati al calcettista Iodice Giuseppe si siano svolti così come descritti dall’arbitro. In particolare, sostiene che il calcettista non abbia tentato di aggredire l’arbitro. Quest’ultimo, invece, afferma che il tentativo c’è stato e che non è stato portato a compimento, grazie solo all’intervento dei compagni di squadra del calcettista Iodice. Deve ribadirsi che il rapporto dell’arbitro costituisce fonte privilegiata di prova. Non può, dunque, revocarsi in dubbio quanto specificato dall’arbitro nel suo referto ufficiale. Altro è, tuttavia, l’analisi della quantificazione della sanzione. Al riguardo, questa Commissione ritiene che la sanzione adeguata e congrua, nel caso in esame, possa consistere in una squalifica inferiore a quella inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale: precisamente, in sei giornate di gara. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Casoria C5, di ridurre a sei giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calcettista Iodice Giuseppe; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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