COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 21/3/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO NEPEZZANO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (RIPETIZIONE DELLA GARA; AMMENDA DI € 150,00) IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO LEMPA / ATLETICO NEPEZZANO, DISPUTATA IL 24.2.2013 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. n° 46 DEL 28.2.13 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 21/3/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO NEPEZZANO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (RIPETIZIONE DELLA GARA; AMMENDA DI € 150,00) IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO LEMPA / ATLETICO NEPEZZANO, DISPUTATA IL 24.2.2013 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. n° 46 DEL 28.2.13 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Atletico Nepezzano ha chiesto revocarsi la decisione del primo giudice ed infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Atletico Lempa. La società appellante ha dedotto che non poteva essere addebitata alcuna responsabilità ai suoi tesserati quanto alla decisione di sospendere la gara, mentre tale decisione del direttore di gara doveva essere ritenuta conseguenza del comportamento dei dirigenti, calciatori e tifosi della società Atletico Lempa. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto dell’appello e la vittoria con il risultato di 3 – 0, stante l’esclusiva responsabilità dell’accaduto in capo alla società Atletico Nepezzano. Tali richieste sono state ribadite in sede di audizione. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che la decisione di sospendere l’incontro è stata conseguenza di una serie ripetuta di comportamenti non regolamentari messi in atto tra i dirigenti delle due società ed i calciatori per i quali non gli è stato possibile riportare l’ordine in campo e far riprendere regolarmente il gioco. Lo stesso ha precisato che, pur dovendosi attribuire gran parte della responsabilità all’allenatore dell’Atletico Nepezzano, tutti i sopra descritti comportamenti hanno, poi, causato la impossibilità, come detto, di far proseguire la gara, nonostante i ripetuti tentativi messi in atto dallo stesso per riportare le condizioni di normalità sul terreno di gioco. Osserva la Commissione Disciplinare che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara in sede di audizione, la decisione impugnata debba essere modificata, dovendosi attribuire pari grado di responsabilità ad entrambe le società, i cui dirigenti, calciatori e sostenitori hanno contribuito a far si che il direttore di gara non potesse disporre la ripresa del gioco e portarla regolarmente a termine. La riconosciuta responsabilità dell’Atletico Nepezzano comporta la conferma della sanzione pecuniaria . Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno di entrambe le società e di confermare la sanzione pecuniaria inflitta alla società Atletico Nepezzano. Dispone, infine, addebitarsi la tassa d’appello.
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