COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ORTESE CALCIO – GARA MARI FOOTBALL CLUB / ORTESE CALCIO DEL 17/2/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO ORTESE CALCIO – GARA MARI FOOTBALL CLUB / ORTESE CALCIO DEL
17/2/2013
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 83 del 21.2.2013, pag. 1739, visto il reclamo,
ritualmente preannunziato e proposto, rileva nel merito che lo stesso è infondato e, pertanto, da
rigettare. La società reclamante si duole che, prima dell’inizio della gara, il calciatore n. 10, Insigne
Antonio, sarebbe stato aggredito e picchiato in malo modo da un calciatore della società Mari
Football Club, Borrelli Antonio. Di conseguenza, la reclamante sarebbe stata privata della possibilità
di schierare in campo il suo indicato calciatore, a causa delle lesioni fisiche riportate a seguito
dell’aggressione, riscontrate e documentate a mezzo referto medico dell’Ospedale Villa Betania.
Letti gli atti ufficiali ed ascoltati l’arbitro designato e gli assistenti, è emerso che lo stesso Insigne
Antonio è stato identificato dall’arbitro ed era inserito in distinta della società Ortese Calcio al n. 10,
ma, a seguito dell’aggressione fisica subita, ad opera del calciatore Borrelli Antonio, anch’egli
identificato dall’arbitro ed inserito in distinta della società Mari F.C. al n. 12, sono stati entrambi
depennati dalle rispettive distinte, il primo per sopravvenute cause di menomazione fisica, il
secondo perché espulso dall’arbitro per l’azione violenta nei confronti del calciatore avversario. Per
il vero, la società Ortese ha depennato dalla sua distinta anche il calciatore D’Addonzo Mariano, n.
4. In ordine a quest’ultimo, all’atto della sua audizione, l’arbitro della gara ha precisato di non aver
visto l’eventuale aggressione ai suoi danni e che “è salito anche lui sull’ambulanza. Preciso che il
citato calciatore non riportava segni visibili di aggressione”. Deve aggiungersi che, sempre all’atto
dell’audizione presso questo G.S.T., l’arbitro della gara ha dichiarato, testualmente, che “durante la
fase di riscaldamento… il sig. Insigne Antonio la” (con riferimento alla palla) “calciava con violenza
in direzione dei calciatori del Mari, senza però colpire nessuno. A questo punto si creava un
capannello di calciatori di entrambe le squadre, a centrocampo, che discutevano animosamente,
senza arrivare allo scontro fisico”.
In ordine alla domanda della società reclamante, con la quale si chiede l’irrogazione della sanzione
sportiva della perdita della gara, giova precisare quanto segue: l’art. 17 del CGS, al primo comma,
prevede due ipotesi. La prima riguarda i fatti e le situazioni che abbiano influito sul regolare
svolgimento della gara, o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione; la seconda ipotesi fa
riferimento a quei “fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori, che abbiano
comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società”. Senza
dubbio la fattispecie generale ed astratta, tracciata da questa seconda ipotesi, è chiaramente
riconducibile all’episodio verificatosi in concreto, atteso che vi è stata un’effettiva alterazione del
potenziale atletico, dal momento che il calciatore Insigne Antonio non prendeva parte alla gara a
causa delle lesioni inferte. Tuttavia, quando si configuri unicamente l’alterazione del potenziale
atletico, a parere di questo Giudice, non può trovare applicazione la sanzione sportiva della perdita
della gara, sempre che la gara stessa abbia avuto inizio e si sia svolta regolarmente (cfr. C.U. /
C.A.F. n. 48 del 3/05/2004). Ed è quest’ultima circostanza che rileva come discriminante per
l’applicazione della richiamata sanzione, vale a dire che solo l’irregolare svolgimento della gara può
ritenersi la condicio sine qua non per l’irrogazione di questa estrema sanzione. A tal proposito, il
direttore di gara e gli assistenti, in sede di audizione, hanno ripetutamente confermato che la gara si
svolgeva regolarmente e che veniva disputata dalle due squadre con la necessaria tensione
agonistica, fino alla fine. Naturalmente solo eventi di segno opposto, rispetto a quelli sopra decritti,
avrebbero potuto porre dei dubbi circa il regolare svolgimento della gara e l’effettiva incidenza di
quell’evento, occorso prima dell’inizio della gara stessa.
P.Q.M., Il G.S.T. letto l’art. 17 n. 1 CGS
DELIBERA
di rigettare il reclamo promosso dalla società Ortese Calcio, in quanto infondato; di
confermare il risultato acquisito sul campo e contestualmente di infliggere alla società Mari
F.C., in ragione della gravità dell’aggressione, da parte del suo calciatore Borrelli Antonio, ai danni del calciatore dell’Ortese, Insigne Antonio, la punizione sportiva della penalizzazione di tre punti in classifica, in conformità a quanto stabilito dalla richiamata normativa art. 17 n. 1 CGS. Si dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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