COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ORTESE CALCIO – GARA MARI FOOTBALL CLUB / ORTESE CALCIO DEL 17/2/2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ORTESE CALCIO – GARA MARI FOOTBALL CLUB / ORTESE CALCIO DEL 17/2/2013 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 83 del 21.2.2013, pag. 1739, visto il reclamo, ritualmente preannunziato e proposto, rileva nel merito che lo stesso è infondato e, pertanto, da rigettare. La società reclamante si duole che, prima dell’inizio della gara, il calciatore n. 10, Insigne Antonio, sarebbe stato aggredito e picchiato in malo modo da un calciatore della società Mari Football Club, Borrelli Antonio. Di conseguenza, la reclamante sarebbe stata privata della possibilità di schierare in campo il suo indicato calciatore, a causa delle lesioni fisiche riportate a seguito dell’aggressione, riscontrate e documentate a mezzo referto medico dell’Ospedale Villa Betania. Letti gli atti ufficiali ed ascoltati l’arbitro designato e gli assistenti, è emerso che lo stesso Insigne Antonio è stato identificato dall’arbitro ed era inserito in distinta della società Ortese Calcio al n. 10, ma, a seguito dell’aggressione fisica subita, ad opera del calciatore Borrelli Antonio, anch’egli identificato dall’arbitro ed inserito in distinta della società Mari F.C. al n. 12, sono stati entrambi depennati dalle rispettive distinte, il primo per sopravvenute cause di menomazione fisica, il secondo perché espulso dall’arbitro per l’azione violenta nei confronti del calciatore avversario. Per il vero, la società Ortese ha depennato dalla sua distinta anche il calciatore D’Addonzo Mariano, n. 4. In ordine a quest’ultimo, all’atto della sua audizione, l’arbitro della gara ha precisato di non aver visto l’eventuale aggressione ai suoi danni e che “è salito anche lui sull’ambulanza. Preciso che il citato calciatore non riportava segni visibili di aggressione”. Deve aggiungersi che, sempre all’atto dell’audizione presso questo G.S.T., l’arbitro della gara ha dichiarato, testualmente, che “durante la fase di riscaldamento… il sig. Insigne Antonio la” (con riferimento alla palla) “calciava con violenza in direzione dei calciatori del Mari, senza però colpire nessuno. A questo punto si creava un capannello di calciatori di entrambe le squadre, a centrocampo, che discutevano animosamente, senza arrivare allo scontro fisico”. In ordine alla domanda della società reclamante, con la quale si chiede l’irrogazione della sanzione sportiva della perdita della gara, giova precisare quanto segue: l’art. 17 del CGS, al primo comma, prevede due ipotesi. La prima riguarda i fatti e le situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara, o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione; la seconda ipotesi fa riferimento a quei “fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società”. Senza dubbio la fattispecie generale ed astratta, tracciata da questa seconda ipotesi, è chiaramente riconducibile all’episodio verificatosi in concreto, atteso che vi è stata un’effettiva alterazione del potenziale atletico, dal momento che il calciatore Insigne Antonio non prendeva parte alla gara a causa delle lesioni inferte. Tuttavia, quando si configuri unicamente l’alterazione del potenziale atletico, a parere di questo Giudice, non può trovare applicazione la sanzione sportiva della perdita della gara, sempre che la gara stessa abbia avuto inizio e si sia svolta regolarmente (cfr. C.U. / C.A.F. n. 48 del 3/05/2004). Ed è quest’ultima circostanza che rileva come discriminante per l’applicazione della richiamata sanzione, vale a dire che solo l’irregolare svolgimento della gara può ritenersi la condicio sine qua non per l’irrogazione di questa estrema sanzione. A tal proposito, il direttore di gara e gli assistenti, in sede di audizione, hanno ripetutamente confermato che la gara si svolgeva regolarmente e che veniva disputata dalle due squadre con la necessaria tensione agonistica, fino alla fine. Naturalmente solo eventi di segno opposto, rispetto a quelli sopra decritti, avrebbero potuto porre dei dubbi circa il regolare svolgimento della gara e l’effettiva incidenza di quell’evento, occorso prima dell’inizio della gara stessa. P.Q.M., Il G.S.T. letto l’art. 17 n. 1 CGS DELIBERA di rigettare il reclamo promosso dalla società Ortese Calcio, in quanto infondato; di confermare il risultato acquisito sul campo e contestualmente di infliggere alla società Mari F.C., in ragione della gravità dell’aggressione, da parte del suo calciatore Borrelli Antonio, ai danni del calciatore dell’Ortese, Insigne Antonio, la punizione sportiva della penalizzazione di tre punti in classifica, in conformità a quanto stabilito dalla richiamata normativa art. 17 n. 1 CGS. Si dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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