COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DOPOLAVORO SAPRI – CERASO DEL 17/3/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013
Delibera del Giudice Sportivo
GARA DOPOLAVORO SAPRI – CERASO DEL 17/3/2013
Il G.S.T., letto il referto di gara nonché il relativo supplemento dello stesso, constatata la
presentazione della rituale richiesta di Forza Pubblica, rileva quanto segue: al 27’ del secondo
tempo a seguito di una decisione tecnica del direttore di gara, entravano indebitamente nel
rettangolo di gara il dirigente della soc. Ceraso il sig. Fierro Carmelo e l’allenatore della predetta
società il sig. Lisi Massimo, i quali minacciavano e ingiuriavano l’arbitro. Successivamente il sig. Lisi
Massimo in un primo momento strappava dalle mani del direttore di gara il taccuino e dopo averlo
lanciato a terra, lo afferrava per la divisa e lo strattonava causandogli dolore al collo.
Immediatamente dopo il sig. Fierro Carmelo colpiva l’arbitro con un forte schiaffo al volto. Nel
medesimo istante i calciatori della società ospitata, circondato l’arbitro, lo ingiuriavano e lo
minacciavano. A questo punto l’arbitro, ritenendo di non poter proseguire la gara decideva di
sospenderla definitivamente, e di rientrare nel proprio spogliatoio. Tuttavia i tesserati della soc.
Ceraso impedivano che ciò accadesse. In particolare il sig. Fierro Carmelo e Lisi Massimo
spintonavano il direttore di gara, contro il recinto di ferro facendolo sbattere contro di esso e
procurando all’arbitro dolore alla nuca. Facilitati nell’azione, i tesserati Ramauro Fabio n. 4 della soc.
Ceraso colpiva con due calci al polpaccio l’Arbitro, e Anthony Corrente n. 7 della soc. Ceraso lo
colpiva con un pugno all’altezza della spalla sinistra. A questo punto il direttore di gara, mentre
tentava di divincolarsi e di raggiungere il proprio spogliatoio veniva attinto da sputi al volto da
tesserati della società ospitata, che data la concitazione del momento, non riusciva ad identificare.
Successivamente accorrevano i dirigenti della società Dopolavoro Sapri che unitamente agli uomini
della Croce Rossa presenti sul campo di gara, tentavano di aiutare l’Arbitro, in particolar modo di
fermare le condotte dei sig. Lisi Massimo e Fierro Carmelo intenzionati ad infierire ulteriormente nei
confronti dell’arbitro. Mentre il direttore di gara riparava faticosamente verso il proprio spogliatoio
veniva raggiunto da altri tre tesserati della società Ceraso, i quali dopo essersi tolte le rispettive
maglie di gioco, per non essere identificati, colpivano con ulteriori calci il direttore di gara. Quindi,
l’arbitro impossibilitato a raggiungere il proprio spogliatoio era costretto a guadagnare la via dello
spogliatoio della società Dopolavoro Sapri per evitare ulteriori conseguenze alla sua persona. Si
rendeva quindi necessaria la presenza dei C.C. giunti sul posto, in quanto i tesserati del Ceraso,
colpivano con calci e pugni reiteratamente la porta dello spogliatoio della società ospitante.
Considerato tutto ciò esposto, gli eventi così manifestatisi sono da addebitarsi unicamente alla soc.
Ceraso e considerata anche il comportamento solidale mostrato da tutti i tesserati della predetta
società in relazione ai fatti riconducibili alle condotte violente dei propri dirigenti e calciatori. Per tali
motivi, letti gli artt. 4, 17 e 19 CGS,
DELIBERA
di infliggere alla società Ceraso la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-3, nonché di irrogare un’ammenda di € 500.00, a titolo di responsabilità oggettiva alla
società Ceraso per fatti violenti estremamente gravi da parte di propri tesserati nei confronti
dell’arbitro (di cui € 100,00 imputabili al dirigente Fierro Carmelo ex art. 19 c. 6 C.G.S.).
Commina, altresì, alla società Ceraso la diffida di sclusione dal Campionato di competenza,
in caso di reiterazione di tali condotte; inibisce il sig. Fierro Carmelo fino a tutto il 16/03/2017,
per i fatti in narrativa; inibisce il sig. Lisi Massimo fino a tutto il 16/03/2015, per i fatti in
narrativa; squalifica i calciatori Ramauro Fabio e Anthony Corrente fino a tutto il 16/03/2014.
In ordine agli altri provvedimenti rinvia alla camicia di gara.