COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA SPORTING CLUB MARSALA – S. ANTONIO ABATE DEL 22/4/2012: CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013
Delibera del Giudice Sportivo
GARA SPORTING CLUB MARSALA – S. ANTONIO ABATE DEL 22/4/2012: CAMPIONATO
NAZIONALE DI SERIE D – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
Il G.S.T., preso atto: che la Segretaria del Giudice sportivo del dipartimento Interregionale – Lega
Nazionale Dilettanti, in data 18/2/2013, trasmetteva, per il seguito di competenza, gli esiti degli
accertamenti, da lui stesso richiesti alla Procura Federale, in ordine alla gara Sporting Club Marsala
– S’Antonio Abate del 22/4/2012 (del Campionato Nazionale serie D 20011/2012), al fine di
accertare le modalità con cui il calciatore n. 7 della società Sporting Club Marsala, Sig. Saluto
Marco, prima dell’inizio della gara, si era procurato “una ferita al volto, con abbondante fuoriuscita di
sangue”;
che la Procura Federale, in seguito agli accertamenti compiuti, rilevava che il n. 16 della società SS
Sant’Antonio Abate, Sig. Nettuno Luciano, nella circostanza in esame “senza alcun apparente
motivo, colpiva al volto con un violento pugno il sig. Saluto Marco”;
che il sig. Nettuno Luciano risultava tesserato, all’atto della gara in argomento, per la S.S.
Sant’Antonio Abate, mentre attualmente risulta tesserato per la società A.S.D. Città di Pompei,
militante nel corrente Campionato di Eccellenza 2012/2013, organizzato dal C.R. Campania;
rilevato che la normativa di riferimento si individua nell’art. 29 C.G.S., il quale, al comma 1, recita
testualmente: “I Giudici sportivi Nazionali sono giudici di primo grado, competenti per i Campionati e
le competizioni di livello nazionale ….I Giudici Sportivi Territoriali sono Giudici di primo grado,
competenti per i Campionati e le competizioni di livello territoriale”;
che la richiamata norma, unica, nell’ambito del Codice di Giustizia Sportiva, che disciplina la
materia della competenza degli Organi giudicanti, ha radicato, per l’appunto, la “competenza a
decidere” con riferimento diretto ed esclusivo alla gara ufficiale (e, di conseguenza, al relativo
Campionato), non al momento dell’esito degli eventuali accertamenti;
che, sotto quest’ultimo profilo, inconfutabilmente la vicenda è divenuta articolata e complessa, in
ragione del tempo decorso (da un anno sportivo all’altro e, quindi, da un Campionato all’altro)
dall’attivazione degli accertamenti al loro esito;
che, all’epoca dei fatti in premessa, competente era, esclusivamente, il Giudice sportivo Nazionale
del Campionato di Serie D;
che l’assunto di questo G.S.T. appare confortato, per analogia, dalla circostanza che, nell’ipotesi di
giudizio oggetto di deferimento da parte della Procura Federale (art. 32, comma 7, C.G.S.), è
dichiarata competente la Commissione Disciplinare di appartenenza dell’incolpato, al momento della
violazione e non all’atto della conclusione del procedimento disciplinare. Per tali motivi
DELIBERA
di dichiarare la propria incompetenza nell’adottare provvedimenti disciplinari in ordine al
tesserato in parola, in ragione del fatto che la gara di riferimento è di competenza del Giudice
Sportivo Nazionale del Campionato di Serie D; dispone la restituzione degli atti all’Ufficio del Giudice sportivo Nazionale medesimo.
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