COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 92. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL NOLA 2005 – GARA NUOVA POL. FRATTESE / REAL NOLA 2005 DEL 2.03.2013 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 21 Marzo 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
92. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL NOLA 2005 – GARA NUOVA POL. FRATTESE / REAL
NOLA 2005 DEL 2.03.2013 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Questo
Collegio, invero, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n.
87 del 7 marzo 2013, pag. 1891, il calciatore Chiricolo Vincenzo della società Real Nola 2005 veniva
sanzionato con la squalifica, per sei giornate di gara, dal Giudice Sportivo Territoriale, in quanto “a
fine gara ingiuriava il direttore di gara e gli impediva di raggiungere il proprio spogliatoio”, poi
riuscendoci solo per “l’intervento dei Commissari di Campo. Allontanato dai propri compagni di
squadra, reiterava le ingiurie all’indirizzo dell’arbitro”. Con reclamo prodotto nel rispetto delle
modalità e dei termini temporali prescritti, la società Real Nola 2005 ha impugnato la cennata
sanzione. Invero, la società ricorrente non ha in alcun modo documentato la propria confutazione di
quanto indicato, nel referto, dal direttore di gara, limitandosi a specificare la tesi difensiva del
calciatore. Deve, ancora una volta, precisarsi che gli atti ufficiali di gara configurano, per costante
giurisprudenza, fonte privilegiata di prova e che essi possono essere confutati solo sulla base di
probante documentazione. Per quel che concerne la quantificazione della squalifica, come inflitta
dal Giudice di prime cure, deve sottolinearsi che essa appare equa e congrua, in relazione
all’effettiva gravità del comportamento del citato calciatore. Egli, invero, come innanzi testualmente
riportato, non si è limitato alle prime ingiurie, ma ha tentato di impedire all’arbitro di raggiungere il
proprio spogliatoio, desistendo solo in ragione dell’intervento dei Commissari di Campo, per poi, in
ogni caso, pervicacemente insistere nelle “ingiurie all’indirizzo dell’arbitro”, ad onta del corretto
atteggiamento dei propri compagni di squadra, che avevano provveduto ad allontanarlo. Deve,
infine, puntualizzarsi la circostanza aggravante della qualifica di capitano, rivestita dal calciatore in
argomento. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della
società Real Nola 2005.
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