COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 14 a carico di: iI Signor TETI Tommaso, Presidente della Società ASD Filogaso, nella stagione 2011-2012; il Signor CUZZUCOLI Diego, Presidente della Società ASD Azzurra 1998, nella stagione 2011-2012; la Società ASD FILOGASO;la Società ASD AZZURRA 1998; per rispondere: iI Sig. Teti Tommaso , della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. , in relazione all’art. 40, comma 2 , delle N.O.I.F., per avere consentito al Sig. Marturano Michele,tecnico abilitato,di tesserarsi, sin dal 05/12/2009 quale calciatore, in assenza di una necessaria istanza di sospensione dall’albo del settore tecnico di sua appartenenza;il Sig. Cuzzucoli Diego della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento agli articoli 38,1 e 4 comma delle N.O.l.F, per avere consentito al Sig. Marturano Michele, nella stagione 2011-2012, di svolgere attività di allenatore a favore della squadra allievi della ASD Azzurra 1998, pur non essendo in costanza di tesseramento con la medesima società e comunque , non vigilando opportunamente sulla circostanza che trattavasi di soggetto già tesserato, quale calciatore, con altra consorella; la società ASD Filogaso, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva , per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente ed al suo calciatore, ai sensi dell’ art. 4, commi 1 e 2 , del C.G.S.; la società ASD Azzurra 1998 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva , per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente ed al tecnico , ai sensi dell’ art. 4, commi 1 e 2 , del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 14 a carico di: iI Signor TETI Tommaso, Presidente della Società ASD Filogaso, nella stagione 2011-2012; il Signor CUZZUCOLI Diego, Presidente della Società ASD Azzurra 1998, nella stagione 2011-2012; la Società ASD FILOGASO;la Società ASD AZZURRA 1998; per rispondere: iI Sig. Teti Tommaso , della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. , in relazione all'art. 40, comma 2 , delle N.O.I.F., per avere consentito al Sig. Marturano Michele,tecnico abilitato,di tesserarsi, sin dal 05/12/2009 quale calciatore, in assenza di una necessaria istanza di sospensione dall'albo del settore tecnico di sua appartenenza;il Sig. Cuzzucoli Diego della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento agli articoli 38,1 e 4 comma delle N.O.l.F, per avere consentito al Sig. Marturano Michele, nella stagione 2011-2012, di svolgere attività di allenatore a favore della squadra allievi della ASD Azzurra 1998, pur non essendo in costanza di tesseramento con la medesima società e comunque , non vigilando opportunamente sulla circostanza che trattavasi di soggetto già tesserato, quale calciatore, con altra consorella; la società ASD Filogaso, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva , per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente ed al suo calciatore, ai sensi dell' art. 4, commi 1 e 2 , del C.G.S.; la società ASD Azzurra 1998 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva , per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente ed al tecnico , ai sensi dell' art. 4, commi 1 e 2 , del C.G.S.. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, Preso atto della delega conferita al Sostituto Procuratore Federale avv. Marco Stefanini; Esaminata la nota del 31/05/012 trasmessa dalla Segreteria A.I.A.C., con la quale si chiedeva di verificare iI comportamento del tecnico Sig. Marturano Michele, che nella stagione 2011-2012 ,avrebbe esercitato attività per due società affiliate Figc. In particolare, si rappresentava come il suindicato tecnico, oltre ad essere tesserato in qualità di calciatore per la società ASD Filogaso avrebbe svolto contemporaneamente (in assenza di alcun tesseramento) il ruolo di allenatore per il settore giovanile (allievi e giovanissimi) a favore della società ASD Azzurra 1998; Considerato che, per quanto attiene alla posizione in ambito federale del Sig. Marturano Michele, la consultazione dell'archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo, figurando lo stesso, nei ruoli, quale allenatore di base, codice 108.976, con ingresso nei ruoli nella stagione 2008- 2009 , nel mentre non risultano vincoli di tesseramento con nessuna società per la stagione 2011-2012; Acquisita la scheda di tesseramento federale della stagione calcistica 2011-2012 del Sig. Marturano Michele, relativamente alla sua posizione di calciatore matricola 3.470.092, dalla quale si evince come lo stesso sia stato tesserato, nella qualità, dalla società ASD Filogaso,sin dal20/08/2011; Acquisiti i fogli censimento 2011-2012 delle società ASD Filogaso e ASD Azzurra 1998; Letta ed acquisita, ad ulteriore conforto probatorio, la relazione del Collaboratore della Procura Federale, dalla quale è emerso, che: ll Sig. Marturano Michele dichiarava: • di essere stato tesserato, come calciatore, con l'ASD Filogaso per la stagione sportiva 2011/2012; • di aver collezionato, nel corso della stagione, 24/25 presenze in totale; • di essere in possesso della qualifica di "Allenatore di base"; • di non aver mai svolto l'attività di allenatore della formazione Giovanissimi della società Azzurra S. Onofrio, precisando che l'allenatore ufficiale della predetta squadra é il padre Angelo Marturano e che qualche volta ha sostituito II genitore in panchina e che, in occasione della finale provinciale della categoria Giovanissimi, è andato in panchina unitamente al genitore per dargli una mano. Inoltre ha spiegato che, circa un paio di giorni dopo la finale del campionato provinciale della categoria Giovanissimi, lo stesso è stato contattato da un giornalista del giornale "II Quotidiano della Calabria" al quale ha rilasciato un'intervista durante la quale ha fornito risposte, pensando di interpretare, soprattutto, il pensiero del genitore che, di fatto, per tutta la stagione sportiva ha seguito i ragazzi. Acquisito un estratto di un articolo di un giornale locale " II Quotidiano " del 10/05/2012 , ove il Signor Marturano Michele , nella qualità di allenatore della Azzurra S. Onofrio , rilasciava un intervista ripercorrendo "la cavalcata della squadra Giovanissimi che aveva vinto il titolo provinciale" asserendo , comunque che già nella stagione 2010-2011 aveva condotto la squadra allievi alla vittoria del suo girone con parecchie giornate di anticipo. Acquisite 17 distinte gara della squadra giovanissimi della società ASD Azzurra , relativamente alla stagione 2011-2012, laddove non compare il nominativo del Sig. Marturano Michele; Quanto in premessa, la fase inquirente, ha acclarato come il Sig. Marturano Michele , nella stagione 2011-2012 ,si sia tesserato come calciatore con la società ASD Filogaso,sin dal 20/08/2011, svolgendo contestualmente attività di tecnico della squadra allievi della consorella ASD Azzurra 1998; il tutto contravvenendo all'obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall'albo tecnico di appartenenza e , comunque, non osservando la normativa di riferimento che dispone "che gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento, quali calciatori , solo per la società per al quale prestano l'attività di tecnico". Considerato che nei fatti come descritti in narrativa si configura la responsabilità dei Signori Cuzzucoli Diego, Presidente della ASD Azzurra Sant'Onofrio, nella stagione 2011-2012 e Teti Tommaso , Presidente della ASD Filogaso, nella stagione 2011-2012, Ritenuto, che dalle suindicate condotte, consegue la responsabilità diretta ed oggettiva per la società ASD Azzurra 1998 ex art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.; Considerato, che per le violazioni ascritte al Sig. Marturano Michele iscritto nei ruoli del settore Tecnico, si provvede con autonomo atto di deferimento ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 38, comma 6, del regolamento del Settore Tecnico; Vista la proposta del Sostituto Procuratore avv. Marco Stefanini; Visto l'art. 32 comma 4 del CGS; HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 30 novembre 2012, prot. nr. 3286/3 pf 12 13 SS/mg: -iI Signor Teti Tommaso, Presidente della Società ASD Filogaso, nella stagione 2011-2012 -il Signor Cuzzucoli Diego, Presidente della Società ASD Azzurra 1998, nella stagione 2011-2012 -la Società ASD Filogaso -la Società ASD Azzurra 1998; per rispondere -iI Sig. Teti Tommaso , della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. , in relazione all'art. 40, comma 2 , delle N.O.I.F., per avere consentito al Sig. Marturano Michele, tecnico abilitato, di tesserarsi, sin dal 05/12/2009 quale calciatore, in assenza di una necessaria istanza di sospensione dall'albo del settore tecnico di sua appartenenza; -il Sig. Cuzzucoli Diego della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento agli articoli 38,1 e 4 comma delle N.O.l.F per avere consentito al Sig. Marturano Michele, nella stagione 2011-2012, di svolgere attività di allenatore a favore della squadra allievi della ASD Azzurra 1998, pur non essendo in costanza di tesseramento con la medesima società e comunque , non vigilando opportunamente sulla circostanza che trattavasi di soggetto già tesserato, quale calciatore, con altra consorella; -la società ASD Filogaso, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva , per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente ed al suo calciatore, ai sensi dell' art. 4, commi 1 e 2 , del C.G.S.; -la società ASD Azzurra 1998 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente ed al tecnico, ai sensi dell' art. 4, commi 1 e 2 , del C.G.S.; IL DIBATTIMENTO L’ avvocato Antonio Barba per la società Filogaso e per il sig. Tommaso Teti, ha trasmesso memoria difensiva alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare Territoriale. Nella riunione del 18 marzo 2013, è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Per i deferiti sono comparsi, l’avvocato Barba Antonio per la società A.S.D. Filogaso e per il sig. Teti Tommaso; l’avvocato Fortunato D’Amico per la A.S.D. Azzurra 1998 e per il sig. Cuzzucoli Diego. Prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’ art. 23 C.G.S.. Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; Rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 C.G.S.. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga le seguenti sanzioni: -aI Sig. TETI Tommaso, Presidente della Società ASD Filogaso, nella stagione 2011-2012, l’inibizione per giorni (40) e quindi fino al 30 APRILE 2013; -al Sig. CUZZUCOLI Diego, Presidente della Società Azzurra 1998, nella stagione 2011-2012, inibizione mesi due e quindi fino al 22 MAGGIO 2013; -alla Società ASD FILOGASO ammenda € 130,00 (centotrenta/00); -alla Società ASD AZZURRA 1998 ammenda € 200,00 (duecento/00).
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