COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.100 della Società U.S.LAUROPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 21.2.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 17/2/2013 Piragineti – Lauropoli col punteggio di 0- 3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.100 della Società U.S.LAUROPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 21.2.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 17/2/2013 Piragineti - Lauropoli col punteggio di 0- 3). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA - che dal rapporto dell’arbitro (con relativo supplemento) della gara Piragineti - Lauropoli del 17/02/2013 risulta quanto segue: alla fine del I tempo, il direttore di gara invitava nel proprio spogliatoio i dirigenti accompagnatori delle due squadre in quanto, “essendo una partita molto accesa, volevo chiedergli di cercare di calmare i propri calciatori per evitare che la situazione degenerasse”. Il dirigente accompagnatore del Lauropoli, Battaglia Alfredo A., appena entrato nello spogliatoio, contestava ripetutamente l’operato dell’arbitro, il quale, pertanto, gli chiedeva di uscire dallo spogliatoio, invitandolo a non fare rientro nel II tempo sul terreno di gioco. Dopo aver subìto il suddetto provvedimento di espulsione, il Battaglia minacciava il direttore di gara, mettendogli due dita al collo e stringendoglielo in modo tale da provocargli “dolore e rossore momentaneo”, prima che il dirigente della società avversaria, Dima Ruggiano, intervenisse in difesa dell’arbitro, allontanando il dirigente del Lauropoli dallo spogliatoio. Dopo aver dato inizio al II tempo, l’arbitro notava che il dirigente Battaglia, sebbene fosse stato allontanato in precedenza, era abusivamente rientrato sul terreno di gioco, prendendo posto in panchina e, pertanto, provvedeva ad allontanarlo nuovamente. Al 6° del II tempo, a seguito di una decisione tecnica, l’arbitro veniva accerchiato “da tutti i calciatori titolari del Lauropoli” che iniziavano a minacciarlo e a spintonarlo. In quel frangente, l’ufficiale di gara riusciva ad individuare i seguenti giocatori: Pugliese Giovanni (n.7), che lo strattonava leggermente dalla maglietta, proferendogli gravi minacce; Guarino Pierpaolo (n.2) e Santagada Salvatore (n.5 nonché capitano), che lo offendevano e lo minacciavano gravemente; Tricoci Salvatore (n.4) che gli rivolgeva frasi offensive; Guaragna Gianpaolo (n.11), reo di avergli indirizzato espressioni minacciose. Il direttore di gara, a questo punto, riteneva espulsi tutti e cinque i calciatori menzionati poc’anzi, non potendo notificargli l’espulsione per non aggravare ulteriormente la situazione e compromettere la propria incolumità, alla luce anche delle intimidazioni subìte dai calciatori della società Lauropoli che lo avevano accerchiato minacciosamente e dell’aggressione a cui era stato sottoposto nell’intervallo ad opera del dirigente accompagnatore della stessa società. Pertanto, decideva di sospendere definitivamente la gara, in considerazione del fatto che l’U.S. Lauropoli, a seguito delle cinque espulsioni, sarebbe rimasta con un numero di calciatori (n.6) inferiore a quello necessario (n.7) per poter proseguire la gara. L’arbitro, infine, riusciva a raggiungere lo spogliatoio grazie all’aiuto del capitano della società Piragineti, Farfalla Nunzio, ricevendo, durante il tragitto, insulti e minacce da parte dei calciatori della società Lauropoli. Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla regolarità dell’incontro in esame, ha disposto a carico della società U.S. Lauropoli la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 (cfr. C.U. n.30 del 21.02.2013 della Delegazione Distr. di Rossano). La reclamante contesta quanto dichiarato dal direttore di gara, sostenendo, in sintesi, che l’incolumità dell’arbitro non sarebbe stata mai messa in discussione, tenuto conto che nessun calciatore avrebbe usato violenza nei suoi confronti e che il dirigente accompagnatore Battaglia Alfredo Angelo avrebbe minacciato l’arbitro senza, tuttavia, aggredirlo. In conclusione, quindi, chiede che venga riformata la decisione adottata in I grado, disponendo la ripetizione della gara. Tuttavia, i fatti narrati dall’arbitro non possono essere contestati, tenuto conto in particolare del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1.1, del C.G.S). A giudizio di questa Commissione, deve essere condivisa la decisione del giudice di prime cure che ha ritenuto corretto l’operato del direttore di gara il quale, non avendo potuto notificare il provvedimento di espulsione a carico dei cinque calciatori dell’U.S. Lauropoli per non far degenerare la situazione venutasi a creare e mettere a repentaglio la propria incolumità (in considerazione delle intimidazioni subìte dai calciatori che lo avevano accerchiato minacciosamente) ha sospeso la gara nella considerazione che la società suddetta, a seguito delle espulsioni, sarebbe rimasta con un numero di calciatori inferiore a sette (numero minimo consentito dall’art.73, comma 2, delle N.O.I.F.). Pertanto, appare corretta la decisione del Giudice di prime cure che ha sanzionato la società Lauropoli con la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3, ai sensi e per gli effetti dell’art.17, comma 1, del C.G.S., che prevede tale sanzione per le società ritenute responsabili, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, così com’è avvenuto nel caso di specie. Il reclamo, pertanto, va rigettato. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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