COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.101 della Società ASD PRO EMILIANO VILLAPIANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettaule di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.31 SGS del 28.2.2013 (omologazione risultato gara del 13/2/2013 F.Schicchitano/Cesarini – Pro Emiliano Villapiana).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 21.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.101 della Società ASD PRO EMILIANO VILLAPIANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettaule di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.31 SGS del 28.2.2013 (omologazione risultato gara del 13/2/2013 F.Schicchitano/Cesarini - Pro Emiliano Villapiana). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA la società A.S. Pro Emiliano Villapiana ha proposto ricorso innanzi al Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo la ripetizione della gara S.S.F.Scicchitano/M.Cesarini - A.S.Pro Emiliano Villapiana del 13.02.2013, sostenendo che nel corso della gara l’arbitro sarebbe incorso in un errore tecnico, avendo fatto erroneamente ripetere alla società ospitante (con successiva segnatura di una rete) l’esecuzione di una punizione indiretta calciata direttamente in rete, anziché disporre correttamente la ripresa del gioco con un calcio di rinvio. Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso, disponendo la pubblicazione del risultato acquisito sul campo, dopo aver sentito a chiarimenti l’arbitro che ha precisato di aver fatto ripetere il calcio di punizione in quanto, avendo il calciatore incaricato di calciare la punizione richiesto la distanza, lo stesso calciava senza che l’arbitro ne avesse dato l’autorizzazione all’esecuzione (cfr. C.U. n.31 del 28.02.2013 della Delegazione Distrettuale di Rossano). La reclamante ricorre in questa sede avverso la suddetta decisione. L’adita Commissione, tuttavia, rileva l’inammissibilità del reclamo de quo in prima istanza, in quanto, ai sensi dell’art.29, comma 3 del C.G.S., è precluso ai giudici sportivi di giudicare sulla regolarità dello svolgimento delle gare in relazione a fatti che investono decisioni di natura tecnica adottate in campo dall’arbitro o che siano dovuti alla sua esclusiva discrezionalità tecnica, ai sensi della regola 5 del Regolamento di gioco. Pertanto, ai sensi dell’art.36, comma 4, del C.G.S., dispone l’annullamento della decisione del giudice di I grado impugnata dalla reclamante. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.Pro Emiliano Villapiana in prima istanza, disponendo l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo Territoriale impugnata dalla reclamante stessa e la trasmissione degli atti dalla Delegazione Distrettuale di Rossano per quanto di competenza in ordine alla omologazione della gara con il risultato acquisito in campo (Scicchitano M.Cesarini - AS Pro Emiliano Villapiana 4-1); Dispone, altresì, incamerarsi la tassa.
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