CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 25 gennaio 2013 promosso da: Sig. Alessandro Bognetti / Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 25 gennaio 2013 promosso da: Sig. Alessandro Bognetti / Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – PRESIDENTE PROF. AVV. FERRUCCIO AULETTA – ARBITRO PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO ha pronunciato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 3291 del 10 dicembre 2012) promosso da: Sig. Alessandro Bognetti, con e presso l’Avv. Francesco Luigi de Cesare (decesare.francescoluigi@avvocatibari.legalmail.it) parte istante CONTRO Associazione Italiana Arbitri, con e presso gli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta (ghdp@ghdp.it) parte intimata Federazione Italiana Giuoco Calcio altra parte intimata, non presente FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. Con istanza del 6 dicembre 2012, il Sig. Alessandro Bognetti adiva il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), chiedendo l’avvio di un arbitrato, nei confronti della FIGC e dell’AIA, avverso la delibera della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA del 16 ottobre 2012 n. 22, che ha confermato la sanzione del ritiro della tessera irrogata all’istante in data 20 luglio 2012 dalla Commissione di Disciplina Regionale Piemonte-Valle d’Aosta. 2. La sanzione veniva irrogata in applicazione dell’art. 40, comma 4, lett. d) ed e) del Regolamento dell’AIA, «per avere, senza la necessaria autorizzazione del Presidente AIA, in ogni caso gestito, o in prima persona o attraverso l’interposizione formale ma fittizia della madre, il sito internet www.arbitri.com, e per avere partecipato al suo interno a gruppi di discussione su argomenti inerenti il giuoco del calcio, nel periodo successivo al 14 dicembre 2010. Con le aggravanti dei precedenti disciplinari specifici e dell’aver commesso il fatto durante l’esecuzione di una precedente sanzione disciplinare (art. 7, comma 4, lett.c-d- Norme Disciplina)». 3. A seguito del deferimento della Procura Arbitrale Nazionale, la Commissione di Disciplina Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, riconoscendo la sussistenza degli addebiti formulati nei confronti del Sig. A. Bognetti, lo sanzionava con il ritiro della tessera, in base alla decisione datata 20 luglio 2012. 4. Contro la decisione del giudice di prime cure, l’istante faceva appello alla Commissione di Disciplina d’Appello, la quale, con delibera n. 22 del 16 ottobre 2012, rigettava l’appello e confermava la sanzione irrogata in prima istanza. 5. Sulla decisione della Commissione di Disciplina d’Appello, il Sig. A. Bognetti promuove istanza di arbitrato e domanda: 6. in via preliminare: «dichiarare l’inammissibilità e/o la nullità dell’azione disciplinare in quanto già consumata per violazione del principio del ne bis in idem e dell’art. 11, c. 6, Norme Disc.; annullare l’azione disciplinare e/o la deliberazione per effetto delle successione delle leggi nel tempo essendo esclusivamente fondata la motivazione sulla presunta violazione della norma di cui all’art. 40, c. 4, lett. e) Reg. Aia, non più in vigore dal 5 luglio 2012»; 7. ancora in via preliminare: «dichiarare la propria carenza di giurisdizione e/o competenza siccome appartenente agli organi di giustizia federale e conseguentemente […] annullare tutti gli atti del procedimento disciplinare e di rimetterli alla Procura Arbitrale affinché provveda a trasmetterli alla Procura Federale ex art. 32, c. 9, Reg. A.I.A. per le determinazioni del caso; dichiarare l’inammissibilità e/o improponibilità e/o la nullità dell’azione disciplinare in quanto già consumata (ne bis in idem) e per la ritenuta irrilevanza disciplinare delle stesse condotte per quanto già note alla Procura Federale in conseguenza della precedente indagine svolta […]e per effetto della causale di cui alla sanzione conservativa inflitta[…] dall’Arbitro Unico del T.N.A.S.; dichiarare, se rilevante, la illegittimità e comunque disapplicare l’art. 40, c. 4, lettere d) ed e) Reg. A.I.A. nel testo vigente sino al 5.7.2012 per contrasto con norme costituzionali e con i principi informatori del Coni e della Figc»; 8. in subordine e nel merito: «proscioglier[e] da ogni addebito con la miglior formula; nella non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità disciplinare in capo all’istante, previa dichiarazione di invalidità, illegittimità, inefficacia, revoca e/o disapplicazione della sanzione espulsiva in quanto sproporzionata ed eccessiva rispetto agli addebiti, commutarla in altra di natura conservativa, giudicando equipollente la contestata aggravante con le attenuanti applicabili». 9. Si costituiva con propria memoria l’Associazione Italiana Arbitri (non altrettanto faceva la FIGC), replicando a quanto prodotto e argomentato da parte istante, svolgendo proprie considerazioni di merito e concludendo per il rigetto dell’istanza avversaria e con vittoria di spese. 10. La parte istante nominava quale Arbitro il Prof. Avv. Ferruccio Auletta; la parte resistente provvedeva alla nomina dell’Arbitro nella persona del Prof. Avv. Maurizio Benincasa; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che, in data 8 gennaio 2013 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. 11. Il Collegio Arbitrale teneva udienza in data 25 gennaio 2013 presso la sede del TNAS, dove veniva coltivato un tentativo di conciliazione ex art. 20, commi 1 e 2, del Codice, che non sortiva, nemmeno successivamente, alcun esito. Preso atto della assenza della FIGC, il Collegio dava mandato affinché venisse inviato alla stessa copia del verbale della prima udienza per le eventuali conseguenti attività difensive. Si teneva perciò altra udienza, in data 22 febbraio 2013, dove le Parti -nulla essendo stato osservato dalla F.I.G.C.- davano corso alla discussione in contraddittorio. Il Collegio si è, pertanto, riservato di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il Collegio rileva, pregiudizialmente, che nella fattispecie, ove si ritenga non realizzata una delle ipotesi di cui all’art. 816-quater, 1° comma, c.p.c.: vale a dire che l’indefensio della F.I.G.C. -vincolata dalla stessa convenzione di arbitrato che astringe le altre parti presenti- mantenuta pur dopo l’invito esplicitamente rivolto dagli Arbitri per manifestare l’eventuale dissenso sulla loro nomina non sostanzia un vero e proprio «accordo di tutte le parti» sulla nomina stessa, ricorre senz’altro il difetto assoluto di deduzione «nel giudizio arbitrale» della nullità altrimenti concernente la designazione degli arbitri a norma del regolamento precostituito del T.N.A.S., con quel che segue in termini di stabilità del presente lodo a norma dell’ art. 829, 1° comma, n. 2, c.p.c. 2. Nella vicenda in esame è già stato pronunciato lodo di questo Tribunale in data 14 dicembre 2010 (arbitro unico prof. avv. Luigi Fumagalli), che ha deciso alcune delle questioni riproposte nel presente giudizio. Questo Collegio intende assumere perciò quel lodo come termine di relazione ai fini della motivazione della necessaria risoluzione delle questioni analogamente proposte qui. 3. Con riferimento alla questione inerente alla inammissibilità e/o la nullità dell’azione disciplinare in quanto già consumata per violazione del principio del ne bis in idem e dell’art. 11, c. 6, Norme Disc., questa non impedisce l’accesso al merito della controversia. Ciò che rileva, infatti, è la statuizione, non più soggetta a gravame, che abbia pronunziato nel merito, come è avvenuto con la pronuncia della Commissione di Disciplina d’Appello del 16 ottobre 2012 (n. 22), mentre la precedente, emanata dallo stesso giudice in data 22 marzo 2012, interveniva esclusivamente sull’iter procedimentale. All’inverso, il “ne bis in idem”, invocato dalla parte istante, non può che concernere le decisioni di merito pronunciate in giudizi suscettibili di irretrattabilità. Il richiamo, poi, all’art. 11, comma 6, cit. è poi da ritenersi in conferente. 4. Con riferimento alla questione relativa alla annulla[bilità del-]l’ azione disciplinare e/o [del-]la deliberazione per effetto delle successione delle leggi nel tempo, questa non è fondata. Sul punto, si fa rinvio alla chiara pronuncia della Suprema Corte (n. 22510 del 20 ottobre 2006), laddove si afferma che «in materia di illeciti disciplinari non si applica il principio di cui all’art. 2, secondo e terzo comma c.p., restando applicabile la legge vigente al tempo del verificarsi dell’infrazione disciplinare, e non la disciplina posteriore più favorevole all’incolpato». Pertanto, la norma astrattamente applicabile al caso è quella precedente al jus superveniens del 2012. 5. Con riferimento alla questione riguardante la carenza di giurisdizione e/o competenza degli organi di giurisdizione domestica dell’A.I.A., siccome appartenente agli organi di giustizia federale, questa neppure può essere accolta. Si deve evidenziare – in linea con quanto affermato nel lodo di questo Tribunale sopra ricordato – come la ripartizione della giurisdizione con gli organi di giustizia federali risulti stabilita dall’art. 3, comma 1 e 2, del Regolamento A.I.A., che prescrive che gli arbitri siano assoggettati alla giurisdizione domestica dell’A.I.A. quando le violazioni loro ascritte, come nella specie, attengano a divieti associativi, e non costituiscano violazioni di norme federali. 6. Con riferimento alla questione concernente l’inammissibilità e/o improponibilità e/o la nullità dell’azione disciplinare in quanto già consumata (ne bis in idem) e per la ritenuta irrilevanza disciplinare delle stesse condotte per quanto già note alla Procura Federale e per effetto della causale di cui alla sanzione conservativa inflitta dall’Arbitro Unico del T.N.A.S., questa deve essere respinta. Infatti, è da ritenersi inconferente l’allegazione di un giudicato implicito di irrilevanza fatto risalire alla determinazione di una parte organo, la Procura, alla quale non è attribuito il potere di emettere giudizi vincolanti. Né si può predicare un effetto preclusivo pro judicato dall’omissione ascrivibile a qualsivoglia iniziativa disciplinare del soggetto legittimato soltanto al promovimento dell’azione. 7. Infine, la questione sopra la illegittimità e comunque [la] disapplic[zione] [dell’]art. 40, c. 4, lettere d) ed e) Reg. A.I.A. nel testo vigente sino al 5.7.2012 per contrasto con norme costituzionali e con i principi informatori del Coni e della Figc, nemmeno può essere accolta. Giova ricordare che la libertà di manifestazione del pensiero, garantita costituzionalmente ex art. 21, può essere limitata nella misura in cui un soggetto aderisca volontariamente a un’associazione e, quindi, alle regole in essa stabilite, che possono prevedere contrazioni della capacità di espressione, al fine di perseguire in maniera ottimale lo scopo associativo. La libertà di espressione degli arbitri di calcio non è affatto compressa, quanto garantita all’interno e nell’osservanza delle regole del sistema associativo; e ciò in virtù di un ruolo, quello di garante delle regole del giuoco, che si deve distinguere per sobrietà, distacco, imparzialità e riservatezza: valori tutti assicurati dalla previsione ex art. 40, comma 4, lett. d) ed e) del Regolamento AIA, il quale impone il divieto, tra l’altro, «di fare dichiarazioni in luogo pubblico anche a mezzo e-mail o propri siti internet, di partecipare a gruppi di discussione, mailing list, forum, blog o simili, di fare dichiarazioni in qualsiasi forma e di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione che attengano a gare dirette e gli incarichi espletati, salvo espressa autorizzazione del Presidente AIA». Pertanto, la titolarità, la gestione o comunque la disponibilità di un sito internet, attraverso il quale divulgare libertariamente notizie e valutazioni che attengono al mondo degli arbitri di calcio, è sostanzialmente vietato dalle norme regolamentari dell’A.I.A., che impongono la necessaria autorizzazione del Presidente AIA. 8. Al fondo della questione va pertanto rilevato quanto segue: l’alienazione del sito www.arbitri.com da parte del sig. A. Bognetti a «persona di fiducia» quale la madre non appare dirimente ai fini della controversia. Trattandosi di «persona di fiducia» , come dallo stesso alienante risulta definita la parte cessionaria, non appare superata la riprovevole disponibilità delle (pur se fattesi anche altrui) scelte informative e valutative ulteriormente rese ostendibili dal sito, tali da non precludere al sig. A. Bognetti la capacità di infrazione dei correlati divieti associativi ma, al più, avendo quest’ultimo ridotto al rango di con-corrente o cor-responsabile (invece che autore esclusivo e immediato). Sostenere, come fa la difesa dell’istante, che il sito in questione, all’estremo, neppure sarebbe un mezzo di informazione bensì un mezzo di comunicazione, al punto da non essere registrato come testata giornalistica, è tesi inadatta al carico argomentativo che vi si intende sovrastarvi. Infatti, la comunicazione attraverso internet è senz’altro omologabile all’attività di informazione siccome ognuno può essere reporter di fatti, autore di opinioni sugli stessi, scrittore o editore di testi. E’ una nuova forma di libertà, che consiste nel comunicare indiscriminatamente o selettivamente, ma sempre diffondendo o ricevendo notizie, pensieri, materiali per opzione arbitraria dell’individuo, donde si realizza quella circolazione essenziale al concetto di informazione. In sintesi, sebbene il sig. A. Bognetti più non si assuma titolare e/o gestore del sito, egli rimane incontrovertibilmente persona stabilmente in grado, per il tramite di fiduciario, di indirizzare, orientare e (in una parola, in sintesi) di seriamente disporre del servizio informativo che attraverso il sito web si viene realizzando. Ciò concreta il disvalore postulato dall’art. 40, comma 4, lett. d) ed e) del Regolamento AIA e incorre nello spirito sanzionatorio di tale normativa, che intende senz’altro inibire una costante e incontrollabile esorbitanza di dati e commenti, relativi al sistema arbitrale, dal riconoscibile circuito endoassociativo. 9. Cionondimeno, questo Collegio ritiene che la sanzione inflitta al sig. A. Bognetti, consistente nel ritiro della tessera, appare non supportata da motivazione che induca al riguardo un giudizio di adeguata proporzionalità al fatto ritenuto. In linea di principio, l’aggravante del fatto punibile che derivi dalla sussistenza di una condotta recidivante non può determinare di per sé la novazione qualitativa della sanzione da infliggere rispetto alla violazione primaria; piuttosto, le aggravanti a effetto speciale tali per cui si determini finanche una modificazione della tipologia affittiva costituiscono una figura non regolare del sistema punitivo, nel quale è piuttosto riconoscibile l’ordinario aggravamento quantitativo del trattamento irrogato la prima volta, non già l’applicazione di un trattamento nuovo e diversamente afflittivo a motivo delle rilevate circostanze, le quali si attestano pur sempre all’esterno del nucleo punitivo della fattispecie, come è proprio di tutte le circostanze (che non rientrano, proprio in quanto tali, negli elementi costitutivi dell’ipotesi punitiva). Nel caso sub iudice non viene offerta una puntuale motivazione della rilevata discontinuità tra sanzione conservativa del vincolo associativo già applicata al sig. A. Bognetti (con la sospensione per la durata di anni 1 e mesi 6) e la sanzione espulsiva che si pretende irrogabile per la ricorrenza di aggravanti, ancor più considerando che la violazione primigenia nemmeno risultava punita già col massimo della sanzione edittale (pari a 2 anni a norma dell’art. 54, comma 2, lett. c) Reg. AIA), il Collegio giudica adesso eccessiva l’irrogazione per salto di sanzione espulsiva, siccome inadeguata nella misura in cui non risulta preceduta da altra sanzione già collocata al limite estremo della conservazione del rapporto associativo. Conviene dunque il Collegio di più idoneamente ragguagliare adesso la pena di A. Bognetti al massimo dell’estensione temporale prevista per il tipo sanzionatorio della sospensione proprio a motivo della sussistente aggravante. Perciò, il più grave comportamento ora punito induce bensì l’applicazione della medesima tipologia sanzionatoria, ma la sospensione deve condursi fino alla dura edittale massima di due anni. Il Collegio si determina così, in riforma della decisione della Commissione di Disciplina d’Appello n. 22/2012, ad applicare ad Alessandro Bognetti, per la ritenuta fattispecie al medesimo contestata, la sanzione de qua. La ulteriore permanenza dello status associativo implica la doverosa conformazione della condotta del sanzionato alle prescrizioni del Regolamento AIA -alla luce di quanto statuito con il presente lodo- anche nel corso di esecuzione della sanzione. 10. La soccombenza parziale lascia seguire la distribuzione per quote non uguali del carico economico del giudizio, secondo quanto stabilito e liquidato in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a) applica a Alessandro Bognetti la sanzione della sospensione per anni due; b) pone a carico della parte istante la quota di 2/3 delle spese per assistenza difensiva della parte intimata e presente, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori; dichiara compensate le medesime spese per la restante quota di 1/3; c) fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico di Alessandro Bognetti la quota di 2/3 degli onorari del Collegio arbitrale e a carico della Associazione Italiana Arbitri la restante quota di 1/3; liquida, complessivamente, gli onorari del Collegio Arbitrale in € 4.500,00, oltre accessori; d) pone a carico di Alessandro Bognetti la quota di 2/3 dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e a carico della Associazione Italiana Arbitri la restante quota di 1/3; e) dichiara ritenuti dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, il giorno 25 gennaio 2013, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Ferruccio Auletta F.to Maurizio Benincasa
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