CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 marzo 2013 promosso da: Dott. Marco Petrin / A.S. Bari SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 marzo 2013 promosso da: Dott. Marco Petrin / A.S. Bari SpA IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Avv. Marcello de Luca Tamajo Prof. Avv. Ferruccio Auletta Dott. Francesco Boffa Tarlatta riunito in conferenza telematica in data 13 marzo 2013 ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato ( prot. n. 3066/2012) promosso da: Dott. Marco Petrin, nato a Venezia il 20 gennaio 1966, residente a Padova in via Buonarroti n. 4, P. Iva 02549960280, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Gagliardo, con studio in Padova Piazzetta Sartori n. 18, ove il ricorrente è pure elettivamente domiciliato contro A.S. Bari s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 01175000726, con sede in Bari, Stadio San Nicola, intimata, assente FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Con istanza di arbitrato depositata in data 12 novembre 2012 il dott. Marco Petrin, iscritto all’albo degli agenti di calciatori istituito presso la F.I.G.C., convenne avanti questo Tribunale Nazionale di arbitrato per lo sport l’A.S. Bari s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento della somma residua dovutagli quale compenso maturato a suo favore in forza delle obbligazioni nascenti dal mandato conferitogli il 23 agosto 2011 finalizzato al tesseramento per la mandante del calciatore Marcos Ariel De Paula. Il dott. Petrin allegava che nel citato contratto il compenso complessivo a favore dell’agente era stato pattuito in complessivi euro 100.000,00 (oltre Iva ed oneri previdenziali): somme da corrispondersi in tre tranches, e cosi euro 30.000,00 entro dicembre 2011, euro 35.000,00 entro dicembre 2012 ed euro 35.000,00 entro dicembre 2013. Con apposita clausola si era peraltro convenuto che la seconda e terza annualità fossero dovute dalla mandante solo a condizione che il calciatore rimanesse tesserato con il Bari per le annate sportive successive alla prima. Copia del documento d’incarico fu depositata presso la commissione agenti FIcg, a mezzo raccomandata 27.8.201 (all. doc.2) Il ricorrente allegava che grazie all’opera prestata il calciatore De Paula aveva sottoscritto il contratto di prestazione sportiva proposto dall’A.S. Bari in data 7 agosto 2012 sino alla stagione sportiva 2012/2015 Successivamente però De Paula veniva trasferito ad altra compagine sportiva e conseguentemente, in forza della richiamata clausola di salvaguardia del mandato, doveva ritenersi maturata a favore dell’agente la sola somma di euro 30.000,00 da pagarsi per contratto entro dicembre 2011. A parziale pagamento di quanto dovutogli dall’A .S. Bari il ricorrente riferiva di avere a dicembre 2011 ricevuto il pagamento di euro 10.000,00 oltre accessori: somma per cui aveva emesso fattura d’acconto il 28 dicembre 2011 ( doc. 4). Nonostante il successivo invio di fattura pro forma per il credito residuo del 12 aprile 2012 (doc. 5) e l’invio di due intimazioni di pagamento da parte del suo legale datate 15 maggio 2012 e 8 ottobre 2012 (doc. 6), l’A.S.Bari non aveva provveduto al saldo. Il dott. Petrin con atto del 5 novembre 2012 introduceva pertanto la presente procedura arbitrale avanti il Tnas, chiedendo che il Tribunale adito, previe le declaratorie di rito , condannasse l’A.S. Bari al pagamento di euro 25,168,00 (comprensive di iva e oneri previdenziali) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1° gennaio 2012 al saldo; e ciò con spese di procedura arbitrale rifuse. In estremo subordine chiedeva riconoscersi il credito vantato a titolo di indebito arricchimento. Il ricorrente nominava arbitro il prof. Ferruccio Auletta. Il Presidente del TNAS dr Alberto de Roberto, con provvedimento del 22 gennaio 2013, vista l’istanza di arbitrato de qua , rilevata la mancata costituzione della parte intimata A.S. Bari spa allo spirare del termine di cui all’art. 12 del Codice dei giudizi Tnas e, conseguentemente, la mancata designazione dell’arbitro ai sensi del 1° comma, lett. e) stesso articolo, nominava quale secondo arbitro il dott. Francesco Boffa Tarlatta . Gli arbitri così nominati, avvalendosi della facoltà di individuare d’accordo il terzo arbitro con funzione di Presidente, proponevano l’avv. Marcello de Luca Tamajo quale presidente, il quale accettava l’incarico. Così ritualmente costituito il Collegio il Presidente fissava udienza di comparizione delle parti al 22 febbraio 2013 presso la sala udienze del Tnas in Roma. A tale udienza, presenti tutti i componenti del Collegio arbitrale, assistiti dal Segretario Dott. Luca Saccone, comparivano soltanto il ricorrente dott. Marco Petrin ed il suo difensore avv. Angelo Gagliardo. La parte istante si riportava agli atti, insistendo per l’accoglimento della domanda. Il Collegio dava atto che la parte intimata A.S. Bari non era presente, sebbene ritualmente informata, e ai sensi dell’art. 20 comma 5 del Codice , dichiarava esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. Rilevava che pur apparendo, allo stato, la causa matura per la decisione l’assenza della parte intimata determinava il necessario differimento della udienza di discussione prevedendo il Codice per tale incombente anticipatorio la concorde richiesta delle parti. Per economia del giudizio, rimetteva a ciascuna parte la facoltà di richiedere entro il termine di sette giorni la fissazione della predetta udienza di discussione precisando che, in difetto di ogni istanza, il procedimento doveva ritenersi già riservato alla fase di decisione collegiale, senza altri oneri difensivi a carico delle parti. Mandava al Segretario del Collegio di provvedere a trasmettere copia del verbale d’udienza alla parte assente. Trascorso il termine così concesso senza che sia pervenuta alcuna istanza di fissazione di udienza di discussione, il Collegio ha ritenuto la causa per la decisione che è stata deliberata in conferenza telematica degli arbitri in data 13 marzo 2013. MOTIVI DELLA DECISIONE L’art. 28 del Codice dei giudizi innanzi al Tnas, disciplinando gli elementi essenziali che devono risultare nel contesto del lodo, alla lettera e) statuisce che il Collegio arbitrale deve precisare lo statuto, il regolamento o l’ accordo sul quale si fonda la competenza arbitrale. In via preliminare, anche in considerazione dell’ assenza in questo giudizio della parte intimata, appare cosi necessario sinteticamente attestare che la questione oggetto del giudizio si riferisce, come risulta dalla narrativa che precede, ad una vertenza economica insorta tra un agente di calciatori e la società calcistica mandante. Può così affermarsi che la competenza del Tnas, e così di questo Collegio arbitrale ritualmente costituito, discende dal combinato disposto dell’art. 23 del Regolamento degli agenti dei calciatori e l’art. 34 del Codice di giustizia sportiva per cui le controversie economiche tra società sportive, giocatori e agenti sono quindi devolute alla cognizione del Tnas. Per completezza può aggiungersi che la nota pronuncia del Tar Lazio n. 33427 dell’11 novembre 2010 si è limitata ad affermare, a maggior tutela degli agenti, la possibilità degli agenti stessi di adire, in alternativa al Tnas, l’autorità giudiziaria ordinaria per le controversie di carattere economico, non escludendo comunque la competenza alternativa del Tnas. E la giurisprudenza di questo Tribunale è costante nell’affermazione del principio qui ricordato (cosi, per ultimo, cfr.i Lodo Torregiani –Schelotto, 4 giugno 2012, prot. n. 1635/2011). Nel merito, la domanda del ricorrente appare accoglibile. Il dott. Petrin ha adempiuto all’onere di provare i fatti allegati con la produzione dei documenti relativi allo svolgimento del rapporto intercorso con l’A.s. Bari. E’ acquisito agli atti il mandato tra società e agente del 23 agosto 1911, e tale atto risulta ritualmente trasmesso alla Commissione Agenti presso la F.I.G.C. con raccomandata del 27 agosto 2011. Il dott. Petrin ha prodotto inoltre le tessere di iscrizione come players’ agent rilasciate dalla FIFA e dalla FIGC (doc. 1). La prima quota di compenso prevista dal contratto in esame e scaduta a dicembre 2011 appare dunque maturata a favore dell’agente ed è lo stesso ricorrente che dichiara che non ha titolo per richiedere il pagamento delle due restanti quote non essendo più stato il giocatore tesserato per il Bari per le due stagioni sportive successive. Deve anche ritenersi l’A.S. Bari ha per “facta concludentia” ammesso il suo debito verso il mandatario, corrispondendo un pagamento parziale di euro diecimila (oltre accessori), per cui è stato emessa regolare fattura ”in acconto”. Ulteriore elemento a favore della sussistenza del credito, come documentato, è il comportamento dell’ A.S.Bari che non risulta mai aver contestato la pretesa dell’agente quale nascente dal contratto qui fatto valere. Se l’assenza della intimata (contumacia) può a fini probatori aver valore neutro, il comportamento omissivo di fatto tenuto dalla società è a parere del collegio giudicante indizio rilevante che nessuna eccezione il debitore aveva da opporre alla richiesta di saldo del dott. Petrin. Può cosi ritenersi che nel caso si assiste non ad una pretesa contestata, ma ad una semplice pretesa insoddisfatta. La società convenuta deve quindi esser dichiarata tenuta al pagamento a favore del ricorrente della somma residua di euro ventimila, con interessi legali dal 1° gennaio 2012 al saldo. A tale somma devono essere aggiunti gli oneri accessori per Iva e contributi previdenziali che si possono quantificare secondo le aliquote di legge vigenti al momento della emissione della fattura a saldo, somme che comunque non risultano allo stato essere state già anticipate dal creditore. Non sussistono invece i presupposti per la concessione, oltre agli interessi legali, della richiesta svalutazione monetaria. Per il principio di soccombenza le spese di questo giudizio arbitrale, comprensive dei diritti amministrativi e di quelli degli arbitri, nonché delle le spese per assistenza difensiva del ricorrente vanno poste a carico di parte intimata e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, in accoglimento della domanda attorea - dichiara tenuta e condanna l’A.s. Bari s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al dott. Marco Petrin la somma di euro 20.000,00 (ventimila), oltre Iva e contributi previdenziali, nonché interessi al tasso legale dal 1° gennaio 2012 al saldo; - condanna l’A.s. Bari s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese per assistenza difensiva di parte attrice, liquidate in euro 1.100,00 (millecento) oltre accessori di legge, nonché dei diritti amministrativi anticipati; - condanna l’A.s. Bari s.p.a., con vincolo di solidarietà di parte attrice e salvo rivalsa, al pagamento dei diritti degli arbitri; - condanna l’A.S. Bari s.p.a. al pagamento dei diritti amministrativi del TNAS; - liquida il compenso degli arbitri in euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), oltre spese documentate, iva e contributi previdenziali, nelle misure di legge; - dispone che i diritti amministrativi versati dalla parte istante siano ritenuti dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport; - manda al Segretario del T.N.A.S. di dare comunicazione del presente lodo alle parti. Così deliberato in data 13 marzo 2013, previa conferenza telematica degli arbitri, e sottoscritto dai componenti del Collegio in tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate. F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Ferruccio Auletta F.to Francesco Boffa Tarlatta
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