F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S. MONOSPOLIS S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NARDÒ CALCIO/MONOSPOLIS DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 14.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 26 Marzo 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S. MONOSPOLIS S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NARDÒ CALCIO/MONOSPOLIS DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 14.10.2012) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 14.10.2012, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 con diffida alla società S.S. Monopolis S.r.l.. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Nardò Calcio/Monopolis disputato il 21.10.2012, propri sostenitori in campo avverso lanciavo sul terreno di gioco in direzione di uno degli A.A. cinque bottigliette di acqua semipiene senza tuttavia colpire l’Ufficiale di gara; fatto oggetto lo stesso A.A. del lancio di numerosi sputi alcuni dei quali lo attingevano alla gamba sinistra e al viso. Avverso tale provvedimento la società S.S. Monopolis S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.10.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.11.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Monospolis S.r.l. di Monopoli (Bari), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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